Malattia e ferie colf, come si retribuiscono?
Lavoratori domestici: calcolo delle giornate di malattia e delle giornate di ferie spettanti, come vanno retribuite.
Devo pagare io la colf in malattia o se ne occupa l’Inps? A quante giornate di ferie ha diritto la collaboratrice domestica e come vanno retribuite? La retribuzione delle ferie e delle giornate di malattia dei collaboratori domestici sono, da sempre, degli argomenti sui quali sorgono diversi dubbi: cerchiamo di dare una risposta alle principali perplessità con questo breve vademecum.
Malattia colf
Per quanto concerne la malattia, l’Inps non assicura i lavoratori domestici per questo rischio. La retribuzione nei giorni di malattia è dunque a carico del datore di lavoro, ma solo fino a un numero massimo di giorni nell’anno solare.
Per la precisione, il datore di lavoro è tenuto a pagare i primi 3 giorni di malattia nella misura del 50% della retribuzione, e le successive giornate lavorative nella misura del 100% della retribuzione, sino a un massimo di:
- 8 giorni, per anzianità di servizio inferiore a 6 mesi;
- 10 giorni, per anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni;
- 15 giorni, per anzianità di servizio oltre i 2 anni.
Prendendo, ad esempio, il caso in cui la durata della malattia della colf, con oltre 2 anni di anzianità lavorativa, superi i 15 giorni, l’assenza dovrebbe essere retribuita al 50% per i primi 3 giorni ed al 100% per i successivi 12.
Il calcolo della retribuzione dovuta per la malattia dei lavoratori domestici, in caso di paga mensile, si effettua in questo modo: retribuzione mensile diviso 30 (giornate da considerare), moltiplicato per il numero di giornate da retribuire ( o moltiplicato per 50% e successivamente per 3, nelle prime 3 giornate retribuite a metà).
Facciamo subito un esempio pratico per capire meglio:
- retribuzione mensile pari a 800 euro;
- malattia: 15 giorni di calendario
- retribuzione malattia:
- primi 3 giorni: 800/30 = 26,67 x 50% = 13,33 x 3 gg. = 40 euro
- giorni dal 4° al 15°: 800/30 = 26,67 x 12 gg. = 320,04 euro
Se volessimo effettuare il calcolo sulla base della paga oraria, invece, dovremmo:
- innanzitutto ricavare la retribuzione oraria, dividendo lo stipendio mensile per il numero di ore lavorate nel mese (quindi 800/147- le ore mensili corrispondono alle ore settimanali moltiplicate per 4,333; chiaramente gli arrotondamenti possono determinare lievi imprecisioni): otteniamo una paga oraria di 5,44 euro;
- considerando che l’orario di lavoro è pari a 34 ore settimanali
- e che la malattia ha una durata complessiva retribuibile di 15 giornate;
- bisognerebbe calcolare separatamente:
- la retribuzione per i primi 3 giorni di malattia, con la seguente formula:
- [(paga oraria x ore settimanali concordate x n° settimane nell’anno) / 12 ] / 30 x 50% x 3 giorni carenza;
- pertanto la formula, nel caso preso ad esempio, sarebbe:
- [(5,44 x 34 x 52) / 12] / 30 x 50% x 3 = 40,07 euro
- la retribuzione per gli ulteriori 12 giorni di malattia, con la seguente formula:
- [(paga oraria x ore settimanali concordate x n° settimane nell’anno) / 12 ] / 30 x 12 giorni
- pertanto la formula, nel caso di specie, sarebbe:
- [(5,44 x 34 x 52) / 12] / 30 x 12 = 320,59 euro
In base a quanto esposto, il risultato è lo stesso per entrambe le modalità di calcolo, tolte le lievissime imprecisioni dovute all’arrotondamento nella determinazione dell’orario mensile. Per il calcolo della retribuzione deve essere aggiunta alla retribuzione ordinaria l’indennità sostitutiva convenzionale vitto e alloggio di solo qualora per contratto già ne usufruisca e solo nel caso in cui la colf non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Ferie colf
Per quanto riguarda le ferie, queste non sono computate su base oraria ma in giornate, quindi a prescindere dall’orario di lavoro.
Nel dettaglio, il collaboratore domestico ha diritto, alla pari della generalità dei lavoratori dipendenti, a 26 giornate di ferie ogni anno: 2 settimane devono essere fruite, se possibile, in modo continuativo, mentre le altre 2 settimane possono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.
La settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi, cioè dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie, secondo il Ccnl lavoratori domestici [1]. Ciò significa che i giorni di ferie spettanti devono essere contati sul calendario, dal lunedì al sabato, anche se il contratto di lavoro della colf prevede meno di 6 giorni lavorativi a settimana
Quanto alla retribuzione, il contratto collettivo prevede che, durante il periodo di ferie, i lavoratori a ore debbano percepire una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute (per gli altri, l’ammontare è pari a 1/26 della retribuzione mensile).
[1] Art. 18 Ccnl lavoratori domestici.
FONTE: http://bit.ly/2gf2gA0
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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