Incentivo occupazione SUD 2017: alle imprese fino a 8.060 euro per un anno
Emesso il Decreto contenente l’Incentivo occupazione SUD 2017. Agevolate con un incentivo fino a 8.060 euro annui le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche part-time in somministrazione, o apprendistato professionalizzante, di giovani di età tra 15 e 24 anni e le assunzioni di lavoratori di almeno 25 anni privi di un impiego retribuito da almeno 6 mesi. Le Regioni interessate sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna. Vediamo tutta la normativa e le informazioni utili.
Il Ministero del lavoro e l’Anpal hanno decretato il nuovo Incentivo occupazione SUD 2017. Si tratta della possibilità per le imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna, di beneficiare di un incentivo all’assunzione di 8.060 euro, una sorta di esonero contributivo, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ma anche apprendistato professionalizzante e part-time, effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 in favore di giovani lavoratori under 24 anni e anche lavoratori con almeno 25 anni privi di un impiego retribuito da almeno sei mesi.
L’incentivo previsto dall’Anpal (Agenzia Nazionale per le politiche attive) e dal Ministero del Lavoro, annunciato dal Governo Renzi e dal Ministro Poletti, è previsto in un Decreto che sarà reso operativo e definitivo entro fine dicembre. Le risorse disponibili sono pari a 530 milioni, di cui soli 30 milioni per le regioni Abbruzzo, Molise e Sardegna, considerate “Regioni italiane in transizione”, mentre le altre regioni del SUD sono considerate “Regioni meno sviluppate”.
L’incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui, da usufruirsi tramite conguaglio mensile entro il 28 febbraio 2019, sarà gestito dall’Inps alla quale bisognerà fare un’apposita domanda. L’incentivo è ovviamente riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi.
A chi spetta l’incentivo occupazione SUD 2017
Come si legge nel decreto, l’incentivo assunzione nel SUD, pari a 8.060 euro annui per lavoratore assunto, “è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:
Giovani di età compresa tra 15 anni e 24 anni;
Lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013”.
Fatto salvo il caso in cui l’incentivo è rivolto alle trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato (contratto a termine), che come vedremo rientra tra le tipologie contrattuali incentivate, il Decreto stabilisce che i soggetti di cui sopra “non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”.
Questa prima parte del Decreto comunica alcuni riferimenti precisi, vediamoli.
Incentivo assunzioni SUD per lavoratori di qualsiasi età privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi. La prima cosa da sottolineare che l’incentivo spetta, senza vincoli, per le assunzioni di giovani under 24 anni residenti nelle Regioni agevolate e l’unico vincolo è quello che non deve aver avuto nei sei mesi precedenti un qualsiasi rapporto di lavoro con il datore di lavoro che intende beneficiare dell’incentivo di 8.060 annui. Altro aspetto importantissimo è che qualsiasi lavoratore di età di almeno 25 anni che è privo di un impiego retribuito da almeno 6 mesi è beneficiario di questa misura.
Quali sono le persone disoccupate.
Va però sottolineato che sono incentivate le assunzioni al SUD di persone disoccupate e il Decreto fa riferimento all’art. 19 del Decreto Legislativo n 150 del 2015, che è il Decreto del Jobs Act che disciplina le politiche attive, compreso l’istituzione dell’ANPAL.
L’art. 19 richiamato disciplina lo “Stato di disoccupazione” e prevede che “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Ebbene, pertanto, sulla base di quanto disposto dal Decreto dell’Anpal, il giovane under 24 anni che potrebbe essere beneficiario dell’Incentivo occupazione SUD, deve essere iscritto al Centro per l’Impiego ed essere in stato di disoccupazione. Nel caso di lavoratori con almeno 25 anni, occorre quindi uno stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’Impiego dal quale risulta un’anzianità di almeno 6 mesi. In alternativa, devono sussistere i requisiti richiesti dal Decreto stesso, ossia lo status di “lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Vediamo quale caso è.
Quali sono i lavoratori privi di impiego retribuito da almeno sei mesi.
Il Decreto che istituisce l’Incentivo occupazione SUD” richiama i principi del Decreto ministeriale del 20 marzo 2013, che definisce “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” come “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
Quindi lo status di lavoratore privo di impiego retribuito da almeno sei mesi sussiste sia se il lavoratore non ha avuto un contratto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi (contratto a termine, contratto a tempo indeterminato o anche altre tipologie di lavoro subordinato), ma ciò è certificato dal Centro per l’Impiego laddove attesta uno stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ma anche quando il lavoratore ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato (quindi contratti a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa) dai quali il reddito annuale minimo personale è un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Nel caso del lavoro autonomo tale limite è 4.800 euro annui.
Possibile assumere lavoratori con Incentivo occupazione SUD già impiegati con il medesimo datore di lavoro ma solo dopo 6 mesi di stop.
Un’ultima considerazione è relativa alla parte del Decreto dove stabilisce che, fatte salve le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, i lavoratori interessati (sia under 24 che over 25 secondo i requisiti sopra descritti) “non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”.
Ebbene, quindi i lavoratori under 24 anni possono essere assunti senza il requisito dell’essere “privi di impiego retribuito da almeno sei mesi” di cui sopra, ma comunque devono non aver avuto un qualsiasi rapporto di lavoro con il datore di lavoro che intende assumerli. Ma quando? Nei sei mesi precedenti. Se invece sono passati almeno sei mesi dal precedente rapporto di lavoro tra le parti, l’incentivo spetta.
Per i lavoratori di età pari o superiore a 25 anni, come abbiamo visto, per essere assunti dallo stesso datore di lavoro, invece deve sussistere sia il requisito del periodo “privo di impiego regolarmente retribuito da sei mesi” che il requisito di “non aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”. In sostanza tra le parti deve esserci un periodo di sei mesi nel quale il lavoratore non ha alcun rapporto con il datore di lavoro. Se in questi sei mesi ha rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, non con quel datore di lavoro ma con altri, è possibile assumere tale lavoratore al termine dei sei mesi, se questi non ha prodotto un reddito da lavoro autonomo o parasubordinato superiore a 4.800 euro.
Per quali Regioni spetta l’incentivo
Lo disiciplina l’art. 3 del Decreto laddove precisa che le risorse stanziate (530 milioni di euro) sono riferite alle:
Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) alle quali sono destinati 500 milioni di euro;
Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), alle quali sono destinati 30 milioni di euro.
Il Decreto precisa che per individuare quale Regione è di riferimento per l’incentivo occupazione SUD” bisogna fare riferimento a “ove è ubicata la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione” e il Decreto sottolinea che ciò va fatto “indipendentemente dalla residenza della persona da assumere”. E “in caso di modifica del luogo di lavoro fuori dalle Regioni indicate l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento”.
In sostanza, quindi conta la sede di lavoro, quindi in caso di più sedi del datore di lavoro in varie regioni, conterà la Regione dove c’è la sede di lavoro nella quale il giovane under 24 anni o il lavoratore over 25 anni sarà collocato.
Il trasferimento del lavoratore. Se il lavoratore viene trasferito in una regione del Centro o Nord non rientrante tra quelle incentivate si perderà il residuo non utilizzato (si tenga presente che l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui).
Quali assunzioni sono agevolate
Vediamo ora le tipologie contrattuali incentivate.
Il Decreto all’art. 4 stabilisce prima di tutto l’arco temporale nel quale l’incentivo occupazione SUD 2017 spetta. Questa tipologia di esonero contributivo, che è diverso da quello previsto dalla Legge di Stabilità 2017 in favore degli apprendistato di primo e terzo livello, “è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Pertanto l’assunzione, o per meglio dire la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dovrà portare una data di assunzione che rientra nell’anno 2017.
Il Decreto precisa ancore che l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate nel 2017 “con sedi di lavoro ubicate in una delle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate. In sostanza, il Decreto conferma appunto che l’assunzione deve essere effettuata con sede di lavoro in una delle regioni incentivate.
Le assunzioni agevolate con l’incentivo assunzione al SUD riguardano le seguenti tipologie di contratto di lavoro subordinato:
- Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- Contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante o di mestiere (quindi apprendistato di secondo livello. Mentre per gli apprendistati di primo e terzo livello i datori di lavoro possono richiedere l’esonero contributivo 2017 previsto dalla Legge di Stabilità 2017);
- Contratto di lavoro a tempo parziale (quindi part-time);
Trasformazione di rapporto di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. - Rientra nell’ambito dell’applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato (quindi indeterminato, anche a tempo parziale).
Assunzioni escluse. Sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico e lavoro accessorio.
C’è da sottolineare che il Decreto estende il diritto all’incentivo anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ivi compreso il contratto previsto per i lavoratori con età superiore a 30 anni, il cosiddetto apprendistato professionalizzante per lavoratori in disoccupazione, ossia lavoratori di qualsiasi età beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione (Naspi ex Aspi e Mini Aspi, Asdi e DIS-COLL), previsto dal Jobs Act.
Però lo stesso Decreto, come vedremo, stabilisce la “non cumulabilità con altri incentivi” dell’incentivo occupazione SUD 2017 di 8.060 euro annui. E più precisamente prevede che l’incentivo occupazione SUD 2017 non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Pertanto, dal tenore della norma sembra confermarsi che l’incentivo occupazione SUD 2017 di 8.060 euro in caso di stipula di un contratto apprendistato professionalizzante spetta in alternativa all’incentivo di natura contributiva previsto per il contratto di apprendistato che ricordiamo essere in tale misura: per le aziende con più di 9 dipendenti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 11,3% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, se confermato nel 2017; per le aziende con meno di 10 dipendenti (pari o inferiori a 9) la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari all’1,31% per i primi tre anni fino al 31/12/2016 (art. 22 della Legge di stabilità n. 183/2011). Inoltre il contributo a carico dell’apprendista è pari al 5,84% dell’imponibile retributivo.
In sostanza, a parità di benefici economici (possibilità di sotto inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori a quello spettante secondo CCNL), dal tenore della norma, sembra che il datore di lavoro debba scegliere se godere di 8.060 euro annui (quindi per il solo primo anno) di incentivo occupazione SUD 2017 oppure beneficiare delle riduzioni sui contributi previdenziali previste dalla normativa sull’apprendistato professionalizzante. Non sembra possibile godere di 8.060 euro annui di “sconto” sui contributi da cumularsi con lo sconto contributivo già previsto per l’apprendistato professionalizzante.
Importo e modalità di fruizione incentivo occupazione SUD 2017
L’art. 5 del Decreto stabilisce che “L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto”.
Si tratta sostanzialmente dello stesso trattamento riservato ai datori di lavoro nel vecchio esonero contributivo al 100% previsto per le assunzioni effettuate nel 2015. Ma questa volta trattasi di un solo anno di incentivi, quindi di 8.060 euro annui (per un anno e non per tre anni).
Al datore di lavoro non spettano però 8.060 euro di sconto, ma uno sconto totale sui contributi da versare nel limite massimo di 8.060 euro annui. Ciò vuol dire che l’effettivo risparmio sui contributi previdenziali va calcolato prendendo a riferimento la retribuzione imponibile previdenziale che il datore di lavoro intende erogare al lavoratore nel primo anno di rapporto di lavoro. Pertanto va preso il lordo in busta paga, frutto dell’accordo individuale tra le parti (lettera o contratto di assunzione) e va calcolato uno sconto sui contributi previdenziali, pari alla quota a carico del datore di lavoro, quindi escluso il 9,19% a carico del lavoratore.
Sconto di 8.060 euro solo per i rapporti di lavoro con stipendio lordo superiore ai 27.000 euro. Considerato che 8.060 euro corrispondono ad una media di 670 euro di sconto mensile, per beneficiare dello sconto massimo di 8.060 euro, il rapporto di lavoro deve riferirsi ad un lavoratore che ha una retribuzione annua lorda (RAL), o per meglio dire un imponibile previdenziale che si attesta ad almeno 27 mila euro. Qualsiasi stipendio lordo erogato ad un lavoratore che rispecchia i requisiti di cui sopra, comporta un godimento dell’incentivo in misura inferiore agli 8.060 euro annui.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell’incentivo, l’art. 6 del Decreto stabilisce che “l’incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all’Inps” e che “l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.
Importo incentivo in caso di part-time. Il Decreto prevede che il limite massimo va riproporzionato. Ciò vuol dire che gli 8.060 euro sono riferiti ai rapporti di lavoro a tempo pieno. In caso di part-time la misura massima dell’incentivo (ma per i quali vale il ragionamento di cui sopra in termini di spettanza effettiva), a titolo di esempio, è riproporzionata nel seguente modo:
In caso di part-time al 50% (20 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 4.030 euro annui;
In caso di part-time al 60% (24 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 4.836 euro annui;
In caso di part-time al 80% (32 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 6.448 euro annui.
Per l’importo effettivo dell’incentivo, bisognerà considerare il 100% dei contributi a carico del datore di lavoro calcolati sulla retribuzione mensile spettante al lavoratore inquadrato con un contratto di lavoro a tempo parziale.
Incumulabilità
L’art. 8 del Decreto contiene una norma perentoria che stabilisce la non cumulabilità con altri incentivi dell’incentivo occupazione SUD 2017.
La norma infatti stabilisce che l’incentivo “non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva”.
Pertanto, a differenza di alcune norme incentivanti l’occupazione di giovani, come ad esempio il Bonus occupazionale di Garanzia Giovani, che è cumulabile con l’esonero contributivo (almeno fino al 2016), l’incentivo occupazione SUD 2017, che ricordiamo è un incentivo del 100% sui contributi fino a 8.060 euro annui, non è cumulabile con incentivi di natura sia selettiva che non.
Pertanto la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive (come abbiamo visto, anche quelli relativi all’apprendistato professionalizzante). Non è cumulabile neanche con gli incentivi di natura economica quali ad esempio:
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (se sarà rifinanziato);
- l’incentivo all’assunzione di lavoratori in Naspi pari al 20% dell’indennità residua;
- il bonus occupazione di Garanzia Giovani o altri incentivi previsti dal programma;
- l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.
Compatibilità
Il Decreto tratta anche la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato. In tal senso, vincola l’incentivo al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
Tali incentivi possono essere fruiti oltre il limite di aiuti del “de minimis”, come avviene per il bonus occupazionale di Garanzia giovani, solo “qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto conformemente a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 17 giugno 2014.
Tale condizione dell’incremento occupazionale netto, da realizzarsi in caso di assunzione con l’incentivo occupazione SUD 2017, non si applica nel caso in cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione del lavoratore sia dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.
A controllare il rispetto di tale normativa in materia di aiuti di Stato sarà l’Inps.
Domanda per incentivo occupazione SUD 2017
Il funzionamento del meccanismo di domanda dell’incentivo è analogo a quello previsto per il bonus occupazionale di Garanzia Giovani. I datori di lavoro dovranno inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. L’ente previdenziale verifica la disponibilità residue delle risorse (530 milioni di euro) e risponde, in caso di disponibilità, con una comunicazione nella quale viene confermato che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo dell’incentivo. Ovviamente in caso di part-time la risorsa prenotata sarà proporzionalmente ridotta in base alla riduzione dell’orario di lavoro.
7 giorni per assumere il lavoratore. Il datore di lavoro entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, per accedere all’incentivo, deve effettuare l’assunzione, quindi la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (unilav assunzione), se non l’ha ancora fatto.
10 giorni per confermare l’incentivo. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, a pena di decadenza, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione (quindi indicando gli estremi dell’unilav assunzione), chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Per quanto riguarda l’importo del beneficio prenotato dall’Inps, il Decreto precisa che l’ente previdenziale assegna le risorse sulla base di una valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
Il beneficio è comunque assegnato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare. E per le assunzioni che avvengono prima che l’Inps emetta la procedura l’autorizzazione del beneficio seguirà l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione
FONTE: http://bit.ly/2gfUkyg
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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