Dimissioni: come posso fare per andarmene immediatamente?
Dimissioni: in quali casi l’effetto può essere immediato, come fare se non è possibile rispettare il periodo di preavviso.
Non solo il datore di lavoro è tenuto a dare un periodo di preavviso quando licenzia, ma anche il lavoratore deve fornire lo stesso preavviso quando presenta le dimissioni.
Il periodo di preavviso è stabilito dal contratto collettivo applicato e cambia a seconda dell’anzianità di servizio del lavoratore e del suo inquadramento. Ad esempio, nel Ccnl Commercio e Terziario, a seconda dei casi il preavviso può variare da un minimo di 15 giorni a un massimo di 120 giorni (i termini decorrono dal 1° giorno del mese o dal 16° giorno).
Il periodo di preavviso decorre dalla data di presentazione delle dimissioni online: questa procedura attualmente (fatta eccezione per ipotesi circoscritte) costituisce l’unica forma consentita per comunicare la cessazione del rapporto da parte del lavoratore. Che cosa fare, però, nel caso in cui il lavoratore abbia necessità di dimettersi immediatamente e non abbia la possibilità di continuare a prestare servizio?
Dimissioni immediate: come fare
Se il lavoratore non ha la possibilità di prestare servizio in azienda entro il termine del periodo di preavviso, è tenuto a indennizzare il datore di lavoro in misura corrispondente alle giornate di preavviso mancanti: si tratta della cosiddetta indennità di mancato preavviso.
Nel caso in cui il dipendente decida di fruire di eventuali ferie e permessi retribuiti residui, questo non fa venir meno l’obbligo di risarcire il datore di lavoro e proroga soltanto il periodo di preavviso; il periodo sarebbe ugualmente prorogato in caso di malattia. Le ferie e le altre tipologie di assenze, come quelle per malattia, sospendono infatti il decorso del preavviso, che riprende inalterato alla fine dell’astensione dal lavoro: questo, in quanto durante tale periodo il rapporto è ancora attivo e sono applicabili tutte le relative regole.
Tuttavia, il datore di lavoro potrebbe decidere di rinunciare al preavviso, per un periodo corrispondente alle ferie e ai permessi che possono essere goduti. La rinuncia al preavviso non deve per forza riguardare l’intero periodo, ma può concernere anche le sole giornate di ferie e permessi retribuiti maturati, di qualunque tipologia siano (Rol, ex-festività, etc.).
La rinuncia al preavviso può essere anche disposta in un accordo firmato da entrambe le parti.
Dimissioni immediate: quando non è dovuta l’indennità
Oltre alle ipotesi appena menzionate, possono essere rassegnate le dimissioni senza necessità del congruo anticipo stabilito dal contratto collettivo, quindi senza che il datore abbia diritto all’indennità di mancato preavviso, nei seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa: si tratta di tutte le ipotesi i cui sussiste una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno momentanea, del rapporto; in questi casi il lavoratore può cessare la prestazione ad effetto immediato, senza dover corrispondere alcun indennizzo all’azienda;
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità e paternità; la lavoratrice madre ed il lavoratore padre possono dimettersi senza necessità del preavviso:
- durante tutto l’arco della gravidanza e sino ai 3 anni di vita del bambino, se lavoratrice madre;
- dalla nascita sino ai 3 anni di vita del bambino, se lavoratore padre;
- dimissioni per matrimonio: la stessa regolamentazione prevista per le dimissioni per giusta causa è applicata, poi, alla lavoratrice, nel periodo che intercorre dalla data delle pubblicazioni sino a 1 anno dalla data del matrimonio; non si ha, però, diritto all’indennità di disoccupazione;
- dimissioni incentivate: nessun preavviso, infine, è dovuto per le dimissioni incentivate, applicate quando datore e lavoratore si accordano perché quest’ultimo ponga volontariamente fine al rapporto di lavoro in cambio di un incentivo economico; la stessa disciplina si applica anche per gli accordi collettivi cosiddetti di esodo.
Se il lavoratore, dunque, si trova in una delle situazioni elencate, può dimettersi con effetto immediato. In caso contrario, per evitare di pagare l’indennità di mancato preavviso, può chiedere al datore la rinuncia al preavviso per le giornate corrispondenti a quelle di ferie e permessi retribuiti restanti.
FONTE: http://bit.ly/2gGgKwm
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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