Che fare se l’azienda non mi versa i contributi previdenziali?
Se l’Inps non può più recuperare i contributi previdenziali dall’azienda, perché ormai prescritti per decorso dei 5 anni, il lavoratore può riscattare il mancato versamento.
Una brutta sorpresa quella di scoprire, dopo aver lavorato a lungo per la stessa azienda, che questa, in alcuni anni, non ci ha versato i contributi previdenziali, circostanza che potrebbe, almeno in parte, pregiudicarci la pensione. Che possiamo fare in questi casi?
In verità non siamo noi a doverci attivare per recuperare i nostri contributi previdenziali, ma è l’Inps. L’Istituto di Previdenza dovrà inviare le diffide e le intimazioni di pagamento all’azienda e, in caso di perdurante inadempimento, iscriverà la somme a ruolo dando incarico all’Agente della riscossione di procedere all’esecuzione forzata previa notifica della cartella di pagamento.
Se, ciò nonostante, il datore di lavoro continua a non pagare e passano cinque anni, il credito dell’Inps si prescrive. È in questo caso che può sorgere il problema per il dipendente. Difatti, quando il periodo scoperto dal punto di vista contributivo è già prescritto, l’Inps non può più procedere al recupero del credito nei confronti del datore di lavoro, né può accettare una eventuale regolarizzazione a posteriori. Come si tutela allora il dipendente?
La legge consente al lavoratore, che abbia scoperto che l’azienda non gli ha pagato i contributi, di riscattare il periodo rimasto scoperto. Si parla, a riguardo, di riscatto oneroso perché il relativo onere è a carico del dipendente. Quest’ultimo, poi, potrà rivalersi nei confronti dell’azienda, facendole causa al fine di recuperare il relativo credito avanzato nei suoi confronti per via del mancato versamento dei contributi. Chiaramente se l’azienda non è solvibile e non risulta intestataria di beni, l’azione legale risulterà del tutto inutile e, purtroppo, la spesa resterà un onere del lavoratore.
Per chiedere il riscatto oneroso l’interessato deve presentare domanda all’Inps cui dovrà allegare i documenti di data certa, utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. Tali documenti sono:
- il libretto di lavoro sul quale è registrato il periodo soggetto a riscatto;
- le buste paga, gli estratti dei libri paga e matricola;
- le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti ecc.).
La documentazione dev’essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all’epoca della domanda di costituzione di rendita vitalizia, a condizione che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di fruire della facoltà di riscatto.
[1] L. n. 1338/1962, art. 13.
FONTE: http://bit.ly/2izz2Aw
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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