Certificato di malattia sul lavoro
Malattia e certificato medico telematico: gli adempimenti a carico del medico e del lavoratore.
È ormai da parecchi anni che i lavoratori non sono più obbligati a spedire il certificato medico all’Inps e al datore di lavoro con raccomandata: difatti, grazie al Collegato Lavoro del 2010 [1], è stato previsto l’invio del certificato medico all’Inps in modalità telematica, da parte del medico curante. Il lavoratore, dunque, è obbligato a spedire la certificazione solo nei rari casi in cui l’invio telematico non sia possibile.
L’Inps, per quanto riguarda l’invio del certificato di malattia, ha predisposto delle modalità di trasmissione e degli adempimenti ben precisi [2], mentre la trasmissione cartacea è consentita solo in situazioni particolari, come disfunzioni o malfunzionamenti dei sistemi informatici, oppure in caso di malattia insorta durante un soggiorno in un Paese extraeuropeo.
Ma andiamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza su quali sono gli adempimenti a carico del lavoratore in caso di malattia, comprese le ipotesi in cui si ammala fuori dall’Italia.
Certificato malattia
Nella generalità dei casi, quando il dipendente si ammala in Italia, questi deve, innanzitutto, avvertire il datore di lavoro dell’assenza il prima possibile: i singoli contratti collettivi prevedono le tempistiche massime entro cui l’assenza va comunicata, solitamente non oltre le 4 ore dall’inizio del turno.
Il lavoratore deve poi recarsi, entro 2 giorni dal verificarsi della malattia, dal proprio medico curante che, verificata la sussistenza della malattia, deve inviare telematicamente il certificato all’Inps contenente la diagnosi e la prognosi (in pratica, il documento deve indicare di quale patologia si tratta e per quanti giorni il lavoratore deve assentarsi) e l’indirizzo al quale il lavoratore si rende disponibile per la visita fiscale.
Se il medico curante non è disponibile, il lavoratore può recarsi alla guardia medica, o presso un diverso medico o una struttura sanitaria, purché convenzionati col servizio sanitario nazionale (Ssn).
Una volta che il medico, o il personale sanitario, trasmette il certificato, l’Inps gli attribuisce un numero di codice univoco.
Il medico è tenuto a stampare il certificato contenente questo codice, per consentire al lavoratore di comunicare il codice univoco al datore di lavoro, se gli accordi collettivi o aziendali lo richiedono.
In particolare, il medico è tenuto a rilasciare al lavoratore, alternativamente:
- una copia cartacea del certificato;
- il numero identificativo del protocollo.
In alternativa, può spedire via email il certificato in formato pdf.
La comunicazione del codice del certificato dal dipendente all’azienda non è regolamentata dalla legge, ma dai contratti collettivi o da accordi aziendali, che prevedono modalità differenti: è prevista anche la possibilità dell’invio tramite email o sms.
Il personale sanitario può inviare la certificazione in modalità cartacea soltanto in ipotesi di malfunzionamento dei sistemi. Il dipendente, quale che sia la modalità d’invio del certificato, ha sempre l’obbligo di avvertire il datore di eventuali successive variazioni dell’indirizzo.
Certificato malattia insorta in un Paese Europeo
Se il dipendente si ammala durante un soggiorno in un Paese dell’Unione Europea o convenzionato con l’Italia, il lavoratore deve presentare il certificato medico all’istituzione estera competente in materia, entro 3 giorni dal verificarsi della patologia, munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia (Team, che ha rimpiazzato il vecchio modello E111). L’Istituzione trasmette la certificazione all’Inps, comprensiva degli eventuali esiti degli accertamenti sanitari [3]. La certificazione medica, anche se non è redatta in Italia, è equiparata al certificato medico italiano, senza bisogno che sia tradotta o legalizzata (a meno che la convenzione col singolo Paese non lo preveda espressamente).
Certificato malattia insorta in un Paese extraeuropeo
Se, invece, il dipendente si ammala durante un temporaneo soggiorno in un Paese non comunitario non convenzionato, non può inviare telematicamente la certificazione medica all’Inps, ma deve presentare il certificato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente sul luogo, che si occuperà dell’invio all’istituto.
[1] Art.25, L.183/2010.
[2] Inps Circ. 117/2011.
[3] Inps Mess. 28978/2007.
FONTE: http://bit.ly/2hVmsuB
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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