Disoccupazione cococo sino al 30 giugno
Arriva la proroga della Dis-Coll: la disoccupazione per i collaboratori può essere richiesta sino al 30 giugno.
Salvi i cococo che terminano il rapporto di collaborazione entro il 30 giugno 2017: un recente emendamento al decreto Milleproroghe, difatti, ha posticipato di 6 mesi l’addio alla Dis-Coll, cioè all’indennità di disoccupazione dei collaboratori parasubordinati.
La data del 30 giugno, in base a quanto sinora reso noto, non sarà il termine ultimo per inviare la domanda d’indennità, ma la data entro cui dovrà terminare la collaborazione: la domanda di disoccupazione dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dal termine del rapporto, proprio come avviene per la Naspi, il sussidio di disoccupazione dei dipendenti.
La Dis-Coll, infatti, a differenza della vecchia “una tantum”, è una vera e propria indennità di disoccupazione, erogata sino a un periodo massimo di 6 mesi e proporzionata all’imponibile medio del lavoratore. Non tutti i collaboratori parasubordinati, però, possono fruirne, ma soltanto gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata che versano il contributo aggiuntivo per la disoccupazione, se raggiungono determinati requisiti contributivi.
Ma procediamo per ordine e facciamo un breve punto della situazione per capire chi ha diritto alla Dis-Coll, chi ne è escluso e come si calcola il sussidio.
Dis-coll: stato di disoccupazione
Il primo requisito necessario per beneficiare della Dis-coll è il possesso dello stato di disoccupazione; questo si considera soddisfatto se:
- il collaboratore è privo d’impiego;
- il collaboratore ha reso la Did, dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione alle misure di politica attiva: la Did può essere resa all’Inps, anche in via telematica, assieme alla domanda Dis-coll, o presso un centro per l’impiego, o, ancora, tramite il portale Anpal.
Sono compatibili con la Dis-coll l’impiego subordinato inferiore o pari a 5 giorni (in questo caso l’indennità è sospesa e riprende a decorrere terminato il rapporto)e l’attività lavorativa autonoma, parasubordinata o di lavoro accessorio, entro il rispetto di precise soglie di reddito.
In particolare, i limiti sono:
- possesso di un reddito sino a 8.000 euro per il nuovo lavoro parasubordinato (in questo caso l’indennità è ridotta in misura pari all’80% del nuovo reddito);
- possesso di un reddito sino a 4.800 euro per la nuova attività di lavoro autonomo (anche in questo caso l’indennità è ridotta in misura pari all’80% del nuovo reddito);
- possesso di un reddito sino a 7.000 euro netti (9.333 lordi) per il lavoro accessorio, retribuito con i voucher: in quest’ipotesi, la riduzione pari all’80% del reddito non è effettuata sotto i 3.000 euro netti (4.000 lordi).
Dis-coll: requisiti
Per ottenere l’indennità di disoccupazione per parasubordinati (cococo), è necessario possedere, oltre allo stato di disoccupazione (la perdita della collaborazione deve essere dunque involontaria), dei precisi requisiti di contribuzione, pari a 3 mesi di contributi accreditati dal 1° gennaio dell’anno precedente sino al giorno in cui cessa il rapporto lavorativo.
È stato eliminato il vecchio requisito che richiedeva il versamento di 1 mese di contribuzione nell’anno in corso.
Considerando che i beneficiari della Dis-Coll sono i cococo iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, si considera accreditato un mese di contributi se sono stati versati:
- 410, 99 euro per l’anno 2016, dato che l’aliquota era pari al 31,72% dei contributi e il minimale vigente era pari a 15.548 euro; nello stesso anno, pertanto, si possiedono 3 mesi di contributi se sono stati versati almeno 1.233 euro (15.548 per 31,72% per 3/12);
- 423,94 euro per l’anno 2017, dato che l’aliquota è pari al 32,72% dei contributi e il minimale vigente è pari sempre a 15.548 euro; nello stesso anno, pertanto, si possiedono 3 mesi di contributi se risultano versati almeno 1.271,82 euro (15.548 per 32,72% per 3/12).
Se i contributi risultano dovuti dal committente e non versati, il cococo non ha diritto alla disoccupazione, in quanto, non essendo dipendente, non opera il principio di automaticità della prestazione (che opera solo per l’indennità di maternità, relativamente ai collaboratori).
Dis-coll: gli esclusi
Non hanno diritto a percepire la disoccupazione, come accennato, coloro che non risultano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, come i pensionati e gli iscritti ad altre casse: questi, difatti, non versano l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, ma hanno un’aliquota pari al 24%.
Restano esclusi anche gli iscritti alla Gestione separata con partita Iva aperta (anche se parasubordinati, difatti, sono obbligati a chiudere la partita Iva per beneficiare della Dis-coll) ed i liberi professionisti (ai quali si applica, dal 2017, l’aliquota del 25,72%). Fuori dalla platea, infine, amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
L’accesso alla Dis-coll non è precluso, invece, ai lavoratori pubblici: i cococo impiegati presso le pubbliche amministrazioni, dunque, in quanto non esclusi dalla normativa, possono pienamente beneficiare della disoccupazione per i parasubordinati.
Restano, però, fuori della platea gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio, in ragione della specialità del loro rapporto lavorativo.
Dis-coll:come si calcola
Per calcolare la Dis-Coll, è necessario prima determinare il reddito medio mensile ai fini dell’indennità: esso è pari all’imponibile previdenziale relativo all’anno in corso ed all’anno precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, o loro frazione.
Una volta ottenuto l’imponibile Dis-Coll, si potrà quantificare l’indennità, pari al 75% dell’imponibile, sino ad un massimo di 1.195 euro; oltre tale soglia, l’indennità andrà determinata incrementando l’imponibile del 25% della differenza tra quest’ultimo e la retribuzione media, sino ad un massimo di 1.300 euro.
Dis-coll: come inviare la domanda
La domanda per ottenere la Dis-coll si può inviare tramite web, utilizzando i servizi Inps per il cittadino, tramite contact center Inps Inail, oppure tramite patronato.
Per inviare la domanda online, si deve:
- innanzitutto, possedere il codice Pin personale per accedere al sito dell’Inps o l’identità unica digitale Spid;
- bisogna poi entrare, con le credenziali, nella sezione del portale dell’Inps “Servizi per il cittadino”, all’interno della sezione Servizi Online;
- a questo punto, si deve scegliere la sezione “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”;
- a questo punto, si deve cliccare sulla voce Dis-coll;
- si deve poi compilare il form di domanda Dis-coll, raggiungibile tramite il percorso “Dis-coll, Invio domanda”;
- terminata la compilazione del form, si può scegliere se inviare subito la domanda, o salvarla e tornare a modificarla in un secondo momento; se si sceglie di inviarla subito, non potrai più cambiarla.
Se non si possiede il codice Pin per i servizi dell’Inps, si può inviare la domanda Dis-coll mediante un qualsiasi patronato. In questo caso, si deve compilare il modello cartaceo di domanda Dis-coll, codice SR 154, scaricabile anche dal sito dell’Inps, sezione modulistica, ed il mandato al patronato.
FONTE: http://bit.ly/2laRhh3
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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