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Contributi INPS artigiani e commercianti 2017

Contributi INPS artigiani e commercianti 2017

INPS

Con la Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, l’INPS ha aggiornato i livelli di contribuzione relativi ad artigiani e commercianti per l’anno 2017. Vediamo quali sono le principali novità

I valori retributivi sui quali applicare le aliquote e determinare le contribuzioni sono rimasti invariati, poiché la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al periodo 2015-2016 è risultata negativa (- 0,1%). Infatti l’art. 1, co. 287 della Legge 208/2015 stabilisce che il valore dell’indice ISTAT, da utilizzare quale parametro per determinare annualmente i valori retributivi, non può essere inferiore a zero.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è pertanto confermato a 15.548 euro, mentre il massimale ammonta a 76.872 per coloro che si sono iscritti alle citate gestioni prima del 1 gennaio 1996, ovvero a 100.324 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data o successivamente.

Le nuove aliquote contributive 2017 sono pari a:

  • 23,55% per gli artigiani;
  • 23,64% per i commercianti.

Restano confermate le riduzioni per i pensionati di età superiore a 65 anni, che usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti, e per i lavoratori di età inferiore a 21 anni, che pagano un’aliquota ridotta di 3 punti percentuali.

Gli artigiani dovranno corrispondere all’ente il contributo calcolato sul minimale di 3.668,99 euro (3.661,55 IVS + 7,44 euro di maternità) mentre i commercianti l’importo di 3.682,99 euro (3.675,55 IVS + 7,44 di maternità). Per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale si applicheranno le aliquote sopra citate per la prima fascia di retribuzione annua (sino a 46.123 euro), mentre per i redditi superiori a tale soglia è previsto l’aumento dell’aliquota dell’1% disposto dall’art. 3-ter del DL 384/92.

I versamenti dovranno essere fatti mediante modelli di pagamento F24 alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio 2017;
  • 21 agosto 2017;
  • 16 novembre 2017;
  • 16 febbraio 2018.

FONTE: http://bit.ly/2nJP8e8

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