Fisco e Società, Lavoro e Previdenza

La tassazione in capo all’amministratore del trattamento di fine mandato

La tassazione in capo all’amministratore del trattamento di fine mandato

Gli amministratori di società sono retribuiti con compenso, fisso o variabile, in proporzione all’ammontare degli utili societari; gli importi erogati nell’anno costituiscono componente negativo di reddito per la società che li eroga, secondo il criterio di cassa. Con il compenso è riconosciuta spesso all’amministratore, solitamente previa negoziazione tra le parti, un’indennità di fine mandato (TFM) che, pur essendo similare al TFR dei lavoratori dipendenti, non trova disciplina normativa.

Il TFM, abbiamo detto, è onere deducibile per la società, secondo il criterio di cassa nell’esercizio di effettiva corresponsione all’amministratore; diversamente, può essere considerato deducibile per competenza l’accantonamento della quota annuale nel solo caso in cui il diritto in capo all’amministratore risulti da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto stesso (Risoluzione 211/E/2008).

Accade anche che la società stipuli un contratto assicurativo che prevede l’accantonamento annuo degli importi da liquidare all’amministratore. Solo al termine del rapporto tale indennità viene corrisposta per intero direttamente dalla compagnia assicuratrice, che funge così da sostituto d’imposta.

 Ma come è tassato il TFM in capo all’amministratore?

 Fino al 2011 esistevano due modalità di tassazione:

  • l’importo era assoggettato a tassazione separata, in base all’art.17 c.1 lett. c) del Tuir, se i compensi erano erogati in qualità di co.co.co. ovvero se l’indennità risultava da atto di data certa, anteriore all’inizio del rapporto. (Per stabilire la data certa, spesso il TFM è previsto già in sede di atto costitutivo e/o con la delibera assembleare che nomina l’amministratore stesso). La società applicava la ritenuta del 20% a titolo di acconto sull’importo al netto dei contributi Inps calcolati. L’amministratore non indicava in dichiarazione quanto percepito; l’Agenzia delle entrate procedeva a calcolare e determinare il conguaglio eventualmente dovuto;
  • il TFM era invece tassato ordinariamente in assenza dell’atto avente data certa, anteriore alla data, e l’importo, assoggettato all’Irpef “a scaglioni” e a Inps, va quindi indicato nel quadro C del modello 730 ovvero in RC di Unico PF.

L’art.24 c.31 del D.L. 201/2011 ha modificato la tassazione stabilendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, che il TFM percepito degli amministratori di società di capitali è sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dalla presenza o meno di un atto di data certa precedente all’inizio del rapporto e a prescindere dall’importo. Va quindi dichiarato, come detto, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

FONTE: http://bit.ly/2opA9m4

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