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Maternità, cosa spetta

Congedo obbligatorio per maternità, astensione facoltativa, permessi per visita medica, riposi giornalieri, malattia figlio: i diritti della lavoratrice.

Sono lavoratrice dipendente, vorrei sapere quanto durano le assenze per maternità e come sono pagate.

Per quanto riguarda la maternità della lavoratrice dipendente, le assenze dal lavorotutelate previste sono diverse:

  • permessi retribuiti per le visite mediche durante la gravidanza;
  • congedo obbligatorio di maternità;
  • congedo parentale, o astensione facoltativa;
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • assenze per malattia del bambino.

Congedo obbligatorio di maternità

Il congedo obbligatorio per maternità è un periodo di astensione dal lavoro che, nella generalità dei casi, riguarda i 2 mesi che precedono la data del parto e i 3 mesi successivi.

Nel dettaglio, la lavoratrice deve astenersi dal lavoro nel periodo che intercorre tra:

  • 2 mesi precedenti la data presunta del parto (cui si aggiunge l’eventuale periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto avvenuto oltre il termine);
  • 3 mesi successivi al parto.

Nel conteggio del periodo che precede il parto, il datore di lavoro deve calcolare i 2 mesi a ritroso, senza includere nel computo la data presunta di nascita indicata nel certificato di gravidanza.

Sospensione del congedo obbligatorio di maternità

Dopo il parto, se il neonato è ricoverato in una struttura pubblica o privata, la madre può optare per la sospensione del congedo, a prescindere dal motivo del ricovero del bambino e purché le sue condizioni di salute siano compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa.

Congedo di maternità flessibile

Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria, pari a 5 mesi, la lavoratrice può scegliere (se in possesso di certificazione medica che accerta l’assenza di controindicazioni) di posticipare la decorrenza del periodo di congedo, avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità. In ogni caso, il periodo minimo di astensione obbligatoria prima del parto è di un mese: la flessibilità può, quindi, essere compresa tra un minimo di un giorno e il massimo di un mese.

Il periodo di astensione obbligatoria successivo alla data del parto sarà posticipato di conseguenza: ad esempio, se la lavoratrice sceglie di astenersi per un mese soltanto prima del parto, avrà diritto a 4 mesi di congedo, anziché 3, dopo il parto.

Anticipo e proroga del congedo di maternità

Il periodo di congedo obbligatorio per maternità, poi, può essere ulteriormente anticipato, o posticipato sino a 7 mesi dopo il parto, se le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o se la stessa è addetta a lavori pericolosifaticosi insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.

Indennità di maternità

L’astensione obbligatoria per maternità, sia ordinaria, sia flessibile, sia anticipata che posticipata, è indennizzata dall’Inps. L’istituto, in particolare, riconosce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera (rmg) moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione.

I contratti collettivi prevedono, poi, un’integrazione a carico del datore di lavoro, che solitamente consente alla lavoratrice di percepire il 100% della normale retribuzione.

Maturazione dei ratei e dei contributi durante la maternità

L’intero periodo di astensione obbligatoria (con flessibilità o meno, anticipato e posticipato) è utile al riconoscimento dei contributi figurativi da parte dell’Inps. Inoltre si maturano  i periodi di ferie e tutti i ratei aggiuntivi riconosciuti normalmente alla dipendente (tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima) ed il periodo di anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Congedo parentale

Terminato il periodo di congedo obbligatorio, i genitori del bambino hanno diritto ad un ulteriore periodo di astensione, che però è facoltativo, il congedo parentale.

Il congedo parentale, noto anche come astensione facoltativa o maternità facoltativa, ha una durata complessiva di 10 mesi (in alcuni casi estesi a 11), che vanno ripartiti tra i due genitori e deve essere fruito nei primi dodici anni di vita del bambino (come previsto dal Jobs Act [1]).

Il congedo parentale dura complessivamente 10 mesi, che vanno ripartiti tra i genitori. Ciascun genitore può fruire al massimo di 6 mesi di congedo: dunque, se un genitore fruisce di 6 mesi di astensione, all’altro ne restano solo 4.

A tal proposito, però, la nuova normativa eleva il periodo complessivo di congedo a 11 mesi, se il padre fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi: il padre, in questo caso, può dunque usufruire di un periodo complessivo di 7 mesi di astensione facoltativa.

Se nel nucleo familiare è presente un solo genitore, il periodo di congedo spettante è pari a 10 mesi.

Come viene pagato il congedo parentale

Il congedo parentale è pagato con un’indennità che ammonta al 30% della retribuzione, fino al 6° anno di età del bambino. Dal 6° all’8° anno, l’indennità pari al 30% della retribuzione spetta solo nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (ricordiamo che il trattamento minimo, nel 2017, ammonta a 501,89 euro mensili, per 13 mensilità)

Possono comunque essere retribuiti, al massimo, 6 mesi complessivi fra i genitori.

Maturazione dei ratei e dei contributi durante il congedo parentale

Il congedo parentale va computato nell’anzianità di servizio, ma durante questo periodo non maturano le ferie e i ratei della tredicesima mensilità (e di ulteriori mensilità aggiuntive).

In ogni caso, durante il periodo di congedo parentale spettano i contributi figurativi sul 100% della normale retribuzione, pagati dalla gestione previdenziale cui il lavoratore è iscritto: nel dettaglio, i contributi figurativi sono riconosciuti dall’Inps al 100%  in assenza di retribuzione, mentre con una retribuzione ridotta l’accredito figurativo è previsto solo per la parte differenziale (perché la parte restante di contribuzione è pagata, ovviamente, dal datore di lavoro).

Permessi per visita medica durante la gravidanza

Oltre ai congedi, la legge [2] prevede, per la lavoratrice madre, ulteriori brevi astensioni dal lavoro retribuite.

In particolare, durante il periodo di gravidanza la lavoratrice ha diritto a permessi retribuiti per eseguire esami prenatali, accertamenti clinici o visite medichespecialistiche in orario di lavoro [3].

Riposi giornalieri per allattamento

Sino al compimento di un anno di età del bambino, poi, la lavoratrice madre ha diritto a due periodi di riposo giornaliero, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore [4]. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di un’altra struttura simile istituita dal datore di lavoro in azienda o nelle vicinanze del luogo di lavoro.

Contributi figurativi per i riposi giornalieri

I riposi giornalieri sono interamente coperti da contribuzione figurativa: nel dettaglio, per ogni settimana accreditata figurativamente viene attribuita una corrispondente retribuzione “convenzionale”, calcolata sulla base del 200% del valore massimo dell’assegno sociale e attribuita in proporzione alle settimane accreditate. Il valore figurativo attribuito ad ogni settimana accreditata sarà, pertanto, pari a 1/52 del 200% dell’assegno sociale. Nell’anno 2017, considerando che l’assegno sociale è pari a 448,07 euro mensili, la retribuzione massima settimanale su cui accreditare i contributi potrà essere dunque pari a 1/52 di 11.649,82 euro, ossia a 224,04 euro.

Per l’accredito dei contributi, poi, la retribuzione convenzionale settimanale andrà riproporzionata su base oraria.

Maturazione dei ratei durante i permessi per visita medica e i riposi giornalieri

Per quanto riguarda la validità dei permessi per visita medica e dei riposi giornalieri ai fini dei ratei aggiuntivi, è necessario vedere che cosa dispone lo specifico contratto collettivo applicato: in ogni caso, considerando che i riposi per allattamento in un mese potrebbero ammontare al massimo a 44 o a 48 ore, anche suddividendoli per la quota oraria giornaliera non raggiungerebbero mai nello stesso mese la metà dei giorni sufficienti per negare la maturazione del rateo (i ratei, nella generalità dei casi, si considerano infatti maturati se risultano effettivamente lavorati almeno 15 giorni nel mese).

Lo stesso discorso vale, ancora di più, per i permessi per visita medica.

Permessi per malattia del figlio

Infine, la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) può fruire di permessi non retribuiti (salvo trattamento di miglior favore disposto dal contratto collettivo applicato) per le malattie di ciascun figlio. È possibile assentarsi dal lavoro:

  • per tutta la durata della malattia del bambino (convalescenza compresa), fino al compimento dei 3 anni di vita;
  • nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, per figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.

[1] D.lgs 80/2015.

[2] D.lgs. 151/2001.

[3] Art. 14, D. Lgs. n. 151/2001.

[4] Art.39, D.lgs. n.151/2001.

FONTE: http://bit.ly/2Afi5Sf

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