Lavoratore in malattia: chi manda la visita fiscale dell’Inps, quali sono le fasce di reperibilità e chi invece può uscire di casa.
Le visite fiscali del lavoratore in malattia sono state oggetto di una recente e storica rivisitazione. Dopo l’istituzione del cosiddetto Polo Unico sulle visite fiscali in capo all’Inps dal 1° settembre 2017, voluto dalla riforma Madia della pubblica amministrazione, è stato successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Madia-Poletti [1] che contiene l’attuazione della nuova normativa e spiega come funziona la visita fiscale.
Numerose le novità, prima tra tutte la possibilità di visite fiscali sistematiche e ripetute anche più volte nell’arco della stessa giornata, durante i giorni festivi o di riposo sui dipendenti assenti dal lavoro. Resta ancora la tradizionale distinzione tra dipendenti pubblici, per i quali le ore di reperibilità sono 7 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e lavoratori del privato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). L’obiettivo è ridurre la differenza fra le assenze nel settore pubblico (circa 11 all’anno) rispetto a quelle del comparto privato (5), e a uniformare le percentuali d’assenza sul territorio nazionale (9,8 giorni di media registrati nel 2015 nel Nord-Est contro i 13 del Sud).
Viene confermata la possibilità, anche per il datore di lavoro pubblico, di richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza del servizio, utilizzando il canale telematico messo a disposizione dall’Inps. Le cause di esclusione dai controlli fiscali diventano identiche per il pubblico e il privato: il dipendente pubblico in malattia non avrà un obbligo di reperibilità solo in tre casi (prima erano cinque), ossia patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e stati patologici connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%: una percentuale minima, quest’ultima, già in vigore nel privato ma non presente nella Pubblica amministrazione.
Ma procediamo con ordine e vediamo come funzionano le visite fiscali dopo la riforma Madia-Poletti.
Chi manda la visita fiscale?
Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
Nell’ipotesi di lavoratore assente per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Come avviene la richiesta di visita fiscale?
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.
Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps.
La mancata trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento oppure, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, la decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Il dipendente può allontanarsi da casa durante le ore di reperibilità?
Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps.
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
Fasce orarie di reperibilità
In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità sono le seguenti:
- per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:
- per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Di sabato e domenica è possibile la visita fiscale?
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Dunque il lavoratore non si può assentare da casa nei suddetti orari anche se si tratta di sabato, domenica o di giorno rosso del calendario.
Chi non ha l’obbligo di reperibilità?
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Cosa deve fare il medico dell’Inps durante la visita fiscale?
A seguito del controllo fiscale, il medico dell’Inps è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’Inps stesso, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.
Il verbale viene trasmesso telematicamente all’Inps per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS.
L’esito del verbale à reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto, al datore di lavoro pubblico.
Che fare se si cambia l’indirizzo di reperibilità?
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne da’ tempestiva comunicazione all’Inps mediante i canali messi a disposizione dall’Istituto, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
Che succede se il lavoratore è assente alla visita fiscale?
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall’Inps nel rispetto della riservatezza idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.
Che succede se sorge una contestazione sull’esito della visita fiscale?
A seguito della visita fiscale potrebbe sorgere una contestazione tra la valutazione effettuata dal medico dell’Inps e quella invece del medico del lavoratore. Il primo, ad esempio, potrebbe ritenere che il dipendente è pronto a rientrare sul lavoro mentre il secondo potrebbe invece aver emesso un ulteriore certificato di prosecuzione della malattia. In caso di mancata accettazione dell’esito della visita fiscale, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico dell’Inps è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante ossia già all’esito della visita di controllo.
Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio, per il giudizio definitivo.
In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l’Inps e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall’Inps nel rispetto della riservatezza.
Che fare per il rientro anticipato al lavoro?
Potrebbe infine succedere che il dipendente si senta guarito prima del termine di malattia che era stato indicato nel certificato del proprio medico e, per ciò, voglia tornare prima sul posto di lavoro. In caso di rientro anticipato al lavoro, ai fini della ripresa dell’attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo che modifichi il precedente.
Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
[1] DPCM n. 206/2017 del 17.10.2017 in Gazz. Uff. n. 302 del 29.12.2017.
FONTE: http://bit.ly/2lJwWyB