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Part time non scritto: quali conseguenze?

Come si costituisce il rapporto di lavoro part-time: che succede se non c’è un contratto scritto da cui risulta l’orario di lavoro ridotto.

Il tuo orario di lavoro verrà ridotto e, da full time, passerà a part time. Te lo ha detto a voce il capo. A questa comunicazione, però, non ha fatto seguito alcun atto scritto: non ti è stato fatto firmare un nuovo contratto o una modifica al contratto precedente. Ciò nonostante, la busta paga è stata adeguata al nuovo orario ed è, quindi, quasi dimezzata. Ti chiedi se questa procedura sia corretta: sai, infatti, che il rapporto di lavoro part time deve essere necessariamente concordato per iscritto a pena di nullità. Nella speranza di accampare il diritto a qualche risarcimento, ti rivolgi al tuo avvocato e gli chiedi quali sono le conseguenze di un part time non scritto?

Se il tuo legale conosce bene ciò che dice la legge e quello che la Cassazione ha di recente chiarito [1], ti risponderà pressappoco nel seguente modo

Come si stipula un contratto di lavoro part time?

Il rapporto di lavoro part time può essere costituito sia a seguito di assunzione effettuata direttamente con tale tipologia di contratto oppure mediante trasformazione di un precedente rapporto full time.

Il contratto di lavoro part time deve essere stipulato per iscritto ai soli fini della prova. Vuol dire che, se manca un documento dal quale risulta la riduzione dell’orario lavorativo, il rapporto di lavoro si considera ugualmente valido e il dipendente avrà comunque diritto alle retribuzioni maturate, ma spetterà all’azienda dimostrare che tali retribuzioni sono dovute per un orario ridotto e non pieno.

Se manca un atto scritto, è ammessa la prova per testimoni soltanto quando l’azienda ha perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova (si pensi al caso del contratto che vada distrutto in un incendio).

Forme di part time

Il part time può essere:

  • orizzontale: quando il dipendente lavora tutti i giorni della settimana, ma non dalla mattina alla sera come i lavoratori a tempo pieno (ad esempio, si lavora da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13);
  • verticale: quando il dipendente lavora solo alcuni giorni della settimana (o solo per alcune settimane o mesi dell’anno), ma per tutta la giornata (ad esempio, si lavora da lunedì a mercoledì per 8 ore);
  • misto: le due precedenti forme vengono fuse tra loro (ad esempio, in alcuni periodi dell’anno si lavora tutti i giorni, ma solo dalle 14 alle 18, mentre nei mesi restanti 8 ore al giorno ma solo dal martedì al venerdì).

Contratto di lavoro part time: retribuzione

Il lavoratore part time riceve una retribuzione riproporzionata alle ore effettivamente lavorate, con riferimento sia alla retribuzione globale e alle sue singole componenti, sia ai trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro e maternità.

Il contratto individuale di lavoro o la contrattazione collettiva possono prevedere che alcuni emolumenti retributivi, in particolare quelli a carattere variabile, siano corrisposti ai lavoratori part time in misura più alta di quanto spetterebbero applicando rigorosamente il principio di proporzionalità.

Il versamento dello stipendio avviene a fine mese come per il lavoratore subordinato full time.

Il lavoratore part time può tuttavia esercitare più di un’attività a meno che non siano tra loro concorrenti. 

La diversa misura del trattamento retributivo al lavoratore part time implica anche una correlativa diminuzione degli accantonamenti per il Tfr rispetto a quelli disposti in favore dei lavoratori a tempo pieno. Esso infatti dipende dall’entità e dalla durata delle riduzioni di orario di lavoro e di retribuzione concordate col datore.

Contratto di lavoro part time non scritto: quali conseguenze?

Come detto prima, il contratto di lavoro part time deve essere scritto. Ma la sua nullità non fa venir meno il diritto alla retribuzione. Anzi, in questi casi il rapporto di lavoro deve considerarsi come un normale contratto full time, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata a un orario a tempo pieno. Ma ciò solo se il dipendente mette prima in mora l’azienda. È questo il principio affermato dalla sentenza della Cassazione citata in apertura e già in passato spiegato dalla Corte Costituzionale [2] (secondo la quale «deve escludersi che, nell’ipotesi di nullità della clausola di riduzione e distribuzione dell’orario di lavoro che dia al datore di lavoro il potere di variare liberamente e unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, si possa verificare l’estensione della nullità all’intero contratto»).

Se non sussiste alcuna prova della stipulazione del contratto di lavoro part time, il lavoratore può chiedere il riconoscimento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno. In tal caso, il giudice può decidere per la trasformazione del part time in lavoro a tempo pieno a decorrere dalla data del relativo accertamento giudiziale, fermo il diritto alle retribuzioni e al versamento dei contributi dovuti per le prestazioni effettivamente rese prima di tale data.

Come anticipato, il dipendente deve prima mettere in mora il datore di lavoro ossia inviargli una diffida in cui si dichiara disponibile a lavorare full time. «Per ottenere il risarcimento» – scrive la Suprema Corte – è necessario «che il lavoratore si attivi per offrire l’esecuzione delle prestazioni, costituendo in mora il datore di lavoro mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile” o anche “nelle forme d’uso” [3]».

note

[1] Cass. sent. n. 14797/2019.

[2] C. Cost. sent. n. 210/1992 e n. 283/2005.

[3] Ossia nelle forme di cui all’art. 1217 cod. civ.

FONTE: https://bit.ly/2XENEQu

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