Approfondimenti, Edicola News, Lavoro e Previdenza

Diritto alla disconnessione del lavoratore

Il dipendente che lavora a distanza deve essere sempre collegato con l’azienda tramite web o ha il diritto di rendersi irreperibile?

Niente code in auto per andare al lavoro e per tornare a casa, niente corse per prendere i mezzi pubblici, nessuna timbratura del cartellino, nessuna peripezia per accompagnare o ritirare i bambini dalla scuola o per fare commissioni, non devi lavorare “gomito a gomito” con il collega molesto: questi sono solo alcuni dei vantaggi per chi lavora da casa, grazie al telelavoro o allo smart working.

Ci sono però degli svantaggi, a cominciare dai familiari, che, considerandoti “libero”, alla stregua di un disoccupato, ne approfittano per caricarti di incombenze, oppure ti interrompono sistematicamente mentre cerchi di concentrarti. Inoltre, presupponendo che, lavorando da casa, tu disponga di più tempo rispetto ai dipendenti che lavorano in sede e riesca a concentrarti meglio, il capo ti sovraccarica costantemente di lavoro: non fai in tempo a terminare una pratica, che se ne sommano subito altre due. Per di più, dato che da casa puoi sempre essere operativo, il capo e i colleghi ti bombardano di mail e di messaggi su Whatsapp, dalla mattina presto alla sera tardi.

Così, anziché lavorare dalle 8 alle 17, con un’ora di pausa pranzo, come gli altri dipendenti dell’azienda, di fatto ti ritrovi a lavorare dalle 8 alle 23.

Ma esiste il diritto alla disconnessione del lavoratore che svolge le proprie mansioni a distanza, oppure il dipendente deve essere sempre reperibile tramite mail o altre tipologie di collegamento? Questa problematica, tra l’altro, si scontra con il dovere di reperibilità del lavoratore, dovere che riguarda non soltanto i dipendenti che svolgono l’attività in telelavoro o smart working, ma anche coloro che prestano la propria opera nella sede dell’azienda.

Cerchiamo allora di capire meglio, verificando innanzitutto se in Italia il diritto alla disconnessione è previsto, e come questo possa conciliarsi con l’obbligo di reperibilità.

Con quali contratti si può lavorare da casa?

Il lavoratore dipendente può svolgere la propria attività da casa propria, o comunque al di fuori delle sedi dell’azienda, tramite il contratto di lavoro a domicilio, di telelavoro e tramite il lavoro agile, o smart working:

  • con il contratto di lavoro a domicilio, il lavoratore esegue, a casa propria o in un locale di cui abbia la disponibilità, un’attività retribuita per conto di uno o più datori di lavoro;
  • lo smart working, o lavoro agile, non è una tipologia di rapporto di lavoro a sé, ma è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, definita in un accordo sottoscritto da datore di lavoro e dipendente: l’attività è effettuata in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, attraverso il supporto di strumentazioni che consentono di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone);
  • anche il telelavoro non è una tipologia di rapporto di lavoro a sé, ma costituisce una particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa: nel dettaglio, la prestazione viene svolta, a seguito di accordo tra le parti, al di fuori dei locali aziendali, con l’ausilio di strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni.

Il telelavoro, peraltro, può essere concordato anche nell’ambito del lavoro parasubordinatoo autonomo.

Per quanto deve restare connesso il lavoratore?

Abbiamo osservato che il dipendente ha la possibilità di lavorare dalla propria abitazione, o, comunque, da un luogo diverso dalla sede dell’azienda, grazie all’utilizzo di supporti informatici, quindi del collegamento internet. Ma il lavoratore, in questi casi, deve restare connesso solo durante l’orario di lavoro previsto per i dipendenti che si trovano in sede, oppure non è previsto uno specifico orario per il collegamento? In altre parole, il dipendente che lavora a distanza deve essere sempre collegato con l’azienda o ha diritto alla disconnessione in specifici orari?

Diritto alla disconnessione

In Italia, non esiste una specifica regolamentazione del diritto alla disconnessione, a differenza di quanto previsto in altri Paesi europei, come la Francia: l’unico riferimento è presente nel cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo, che disciplina il lavoro agile [1].

La legge prevede espressamente, per il dipendente, il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro, ma rispettando gli obiettivi concordati e le modalità di esecuzione dell’attività autorizzate dal medico del lavoro, nonché le eventuali fasce di reperibilità.

Nelle ipotesi in cui è previsto il diritto alla disconnessione, il lavoratore non può essere sanzionato per il mancato collegamento, né questo può comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sulla retribuzione.

In altre parole, ci sono degli archi di tempo nei quali il lavoratore non è tenuto a essere collegato con l’azienda, ma queste fasce di disconnessione devono essere concordate col datore di lavoro e devono tener conto dell’obbligo di reperibilità.

Orario di lavoro del dipendente a distanza

Bisogna in ogni caso considerare che il lavoratore subordinato a distanza ha diritto allo stesso trattamento spettante ai dipendenti che svolgono la propria attività in azienda. Trattandosi, poi, di un lavoratore subordinato, devono essere rispettati i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale [2] che derivano dalla legge e dai contratti collettivi, validi per la generalità dei lavoratori.

L’accordo dell’Enel del 4 aprile 2017 sullo smart working, a tal proposito, precisa che il lavoro agile consiste solo in una variazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, e non dell’orario di lavoro. Il dipendente deve dunque restare a disposizione durante l’arco di tempo corrispondente al normale orario di lavoro.

Disconnessione e reperibilità

Come conciliare il diritto del lavoratore alla disconnessione con l’obbligo di reperibilità? Innanzitutto, bisogna osservare che la reperibilità non è prevista obbligatoriamente per legge, ma può essere prevista dal contratto collettivo applicato o da specifiche pattuizioni individuali.

L’obbligo di reperibilità non pregiudica il diritto al riposo del lavoratore, ma lo limita soltanto, giustificando, per questo, un trattamento economico differente rispetto ai dipendenti non obbligati a essere reperibili nelle giornate libere (indennità di reperibilità).

Diritto alla disconnessione e obbligo di reperibilità non necessariamente si scontrano: il lavoratore può essere reperibile anche se disconnesso dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro, ad esempio tramite telefono fisso o mobile.

note

[1] L. n. 81 del 2017.

[2] D.lgs. 66/2003.

FONTE: https://bit.ly/327bqY4

Pubblicità

Commenta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...