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Chi paga la cassa integrazione

Lo Stato sostiene le imprese in difficoltà con vari strumenti tra i quali gli ammortizzatori sociali.

Lavori presso un’azienda in crisi? Ti è stata comunicata la tua messa in cassa integrazione? Ti chiedi quanti soldi riceverai nei periodi di cassa integrazione? Vuoi sapere chi ti pagherà lo stipendio durante la cassa integrazione? Tra i vari strumenti attraverso i quali lo Stato persegue il proprio fine sociale, meritano una particolare attenzione gli ammortizzatori sociali.

In alcuni casi, infatti, l’azienda attraversa un periodo di crisi il quale, tuttavia, può essere risolto senza intervenire sui livelli occupazionali. La cassa integrazione ha proprio questo fine. Ma chi paga la cassa integrazione? Come vedremo, non esiste una risposta valida in tutti i casi. Infatti, nel nostro ordinamento, esistono diverse forme di cassa integrazione e, per ciascuna di esse, vi sono delle regole specifiche relative al pagamento del trattamento di integrazione salariale.

Ma andiamo per ordine.

Che cos’è la cassa integrazione?

La vita delle aziende è caratterizzata da alti e bassi. Problematiche di mercato, riduzione del fatturato, crisi aziendale, riorganizzazione aziendale, provvedimenti restrittivi da parte del governo, etc. In tutti questi casi, l’azienda può affrontare un momentaneo periodo di crisi dal quale, tuttavia, è molto probabile che riuscirà a risollevarsi.

Per evitare che, a fronte di una crisi momentanea, l’azienda adotti misure definitive di riduzione del personale, con le conseguenze sociali che conseguono sempre al licenziamento, lo Stato mette a disposizione delle imprese in difficoltà gli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione è l’ammortizzatore sociale per eccellenza.

Avviare la cassa integrazione significa sospendere o ridurre l’attività lavorativa dei dipendenti e invocare l’intervento dello Stato ad integrazione del reddito perso dai lavoratori a causa della ridotta attività lavorativa.

La cassa integrazione deve essere letta nell’ambito degli interventi che vengono adottati dallo Stato nel cosiddetto sistema di protezione sociale e che rappresentano diretta attuazione di norme costituzionali [1].

Quali sono le forme di cassa integrazione?

Nel nostro ordinamento non esiste una sola forma di cassa integrazione ma esistono diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale. La forma di cassa integrazione cui l’azienda può accedere dipende, essenzialmente, dal settore merceologico nel quale opera l’impresa nonché dal numero di addetti dell’impresa stessa.

In estrema sintesi, possiamo affermare che le tipologie di cassa integrazione sono cinque:

  1. cassa integrazione guadagni ordinaria, che riguarda essenzialmente il settore industriale;
  2. cassa integrazione guadagni straordinaria, che riguarda essenzialmente il settore turistico commerciale e dei trasporti;
  3. fondo di integrazione salariale (Fis) per tutte le aziende con più di 5 dipendenti alle quali non si applicano i due predetti strumenti di integrazione salariale;
  4. fondi di solidarietà bilaterali ossia fondi di integrazione salariale privati costituiti dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro;
  5. cassa in deroga: ipotesi di cassa integrazione derogatoria rispetto alle norme ordinarie che vengono finanziate una tantum dal Governo e che vengono attuate con decreti delle regioni interessate.

Come funziona la cassa integrazione?

Quando l’azienda accede al trattamento di integrazione salariale ha la possibilità di sospendere l’attività lavorativa dei lavoratori lasciandoli completamente a casa per l’intera durata dell’orario di lavoro, oppure di ridurre l’entità dell’attività lavorativa. Nel primo caso, vale a dire nel caso di sospensione a zero ore, il lavoratore è esonerato dalla prestazione di lavoro. La riduzione del lavoro è dunque pari al 100%. Nei casi di riduzione dell’attività lavorativa, invece, il lavoratore si reca al lavoro ma per un numero ridotto di ore.

La cassa integrazione ha l’obiettivo di integrare il trattamento retributivo perso dal lavoratore a causa della sospensione o riduzione di orario. Il lavoratore, dunque, riceverà la normale retribuzione dal datore di lavoro con riferimento alle ore di lavoro prestate. Per quanto concerne, invece, le ore di lavoro perse egli riceverà un trattamento di integrazione salariale a carico dello Stato.

Sono gli stessi datori di lavoro e lavoratori a pagare, mese per mese, i fondi che erogano i trattamenti di integrazione salariale. Infatti, una delle voci che compongono i contributi sociali pagati all’Inps riguarda proprio la cassa integrazione.

A volte, tuttavia, i soldi accantonati non bastano per fronteggiare emergenze di livello nazionale ed è dunque necessario lo stanziamento di altri fondi ad hoc da parte delle istituzioni.

A quanto ammonta la cassa integrazione?

Lo Stato integra la retribuzione persa dal lavoratore a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con una indennità pari, al massimo, all’80% della retribuzione persa a causa della riduzione di orario. In ogni caso, esiste un massimale mensile erogabile a titolo di integrazione salariale.

Se il lavoratore ha una retribuzione mensile lorda fino a euro 2.159,48 l’ammontare massimo dell’integrazione salariale mensile sarà pari a euro 939,89 netti al mese. Se, invece, la retribuzione lorda mensile del lavoratore è superiore ad euro 2.159,48 lordi al mese l’ammontare massimo dell’integrazione salariale netta sarà pari a 1.129,66 euro al mese [2].

Il valore del massimale mensile erogabile a titolo di integrazione salariale viene fissato di anno in anno dall’Inps, al fine di adeguarlo alla variazione dell’indice dei prezzi dei beni di consumo rilevata dall’Istat.

Ne deriva che i lavoratori con un alto livello di reddito, se vengono messi in cassa integrazione, riceveranno un trattamento di integrazione salariale che andrà a compensare solo una parte del reddito perso, in alcuni casi nettamente inferiore all’80% della retribuzione persa a causa della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa.

Chi paga la cassa integrazione?

La cassa integrazione guadagni ordinaria e il fondo di integrazione salariale vengono erogati dall’Inps, che è competente sia nella ricezione delle domande, sia nella materiale erogazione del trattamento economico.

La regola generale è l’anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte del datore di lavoro, nei normali tempi di paga, salvo conguaglio dei trattamenti anticipati con i contributi previdenziali che l’imprenditore deve erogare all’Inps.

Per poter procedere al conguaglio del trattamento di integrazione salariale con i contributi dovuti all’Inps, il datore di lavoro deve chiedere l’autorizzazione all’Istituto di previdenza.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà provvedere all’effettuazione dei conguagli entro il termine decadenziale di 6 mesi, pena la decadenza dal diritto di portare a compensazione le somme anticipate.

La cassa integrazione guadagni straordinaria, invece, viene autorizzata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto. In ogni caso, per quanto concerne il pagamento del trattamento, è sempre l’Inps a provvedervi ma solo dopo che il ministero ha autorizzato l’integrazione salariale con proprio decreto. Le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali, invece, vengono erogate direttamente dal fondo medesimo.

La cassa in deroga, autorizzata in particolari circostanze dallo Stato, viene autorizzata dalle regioni interessate e viene materialmente erogata dall’Inps. In quest’ultimo caso la regola generale è il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell’Inps direttamente a favore del lavoratore beneficiario.

Il pagamento diretto da parte dell’Inps, a ben vedere, è possibile anche con riferimento alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e al fondo di integrazione salariale. In questo caso, tuttavia, trattandosi di un’eccezione alla regola generale, l’azienda, per poter ottenere il pagamento diretto, dovrà dimostrare, fornendone adeguata documentazione, di trovarsi in uno stato di particolare difficoltà finanziaria e di non avere la liquidità sufficiente a garantire l’anticipo della prestazione.

Cassa integrazione, ferie, permessi, Tfr e contributi

Sono in molti a ritenere che un’azienda non possa chiedere il trattamento di integrazione salariale se non ha, preliminarmente, fatto smaltire ai propri dipendenti tutte le ferie maturate e non ancora godute. Questa richiesta è giunta, molto spesso, dalle stesse sedi territoriali Inps. In realtà, l’Inps ha chiarito a più riprese [3] che la possibilità di ottenere il trattamento di integrazione salariale non è subordinata alla previa fruizione da parte dei lavoratori delle ferie residue.

Durante la fruizione della cassa integrazione guadagni, il lavoratore non matura i classici istituti riflessi, ossia, tutti quei diritti che maturano mese per mese. In particolare, il lavoratore in cassa integrazione non matura né le ferie né i permessi retribuiti eventualmente previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro. Allo stesso modo, durante la cassa integrazione non vengono maturati i ratei delle cosiddette mensilità aggiuntive, ossia, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

L’unico istituto retributivo indiretto che continua a maturare anche durante la fruizione della cassa integrazione è il trattamento di fine rapporto in quanto la relativa disposizione normativa [4] prevede che il datore di lavoro debba accantonare, anche nei periodi di integrazione salariale, il Tfr che il lavoratore avrebbe maturato se si fosse recato regolarmente al lavoro.

Durante le ore di cassa integrazione guadagni, inoltre, e anche in questo sta il risparmio che ottiene l’azienda, il datore di lavoro non deve pagare all’Inps i contributi previdenziali. Sarà l’Istituto previdenziale ad accreditare al lavoratore in cassa la cosiddetta contribuzione figurativa. Ne consegue che il periodo di cassa integrazione è utile per la maturazione dei requisiti pensionistici.

note

[1] Artt. 1, 4, 38, Cost.

[2] Circolare Inps numero 20 del 10.02.2020.

[3] Messaggio Inps n. 3777/2019.

[4] Art. 2120 cod. civ.

 

FONTE: https://bit.ly/2JLKFQP

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