In queste ore, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, molti lavoratori si stanno chiedendo quali effetti ci saranno sul proprio rapporto di lavoro.
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha portato numerose aziende alla riduzione o alla completa sospensione della propria attività di lavoro. Inoltre il governo ha chiuso i servizi educativi e scolastici mettendo, dunque, le famiglie di fronte alla necessità di farsi carico della gestione dei propri figli, spesso dovendo conciliare il ruolo genitoriale con l’attività lavorativa.
Di fronte a questi provvedimenti, molti lavoratori si chiedono, dunque, se sia preferibile essere messi in cassa integrazione o congedo parentale. Si tratta, in entrambi i casi, di misure messe a disposizione del governo proprio per gestire i rapporti di lavoro nel difficile periodo che stiamo vivendo. Gli strumenti, a ben vedere, sono stati pensati per rispondere a delle finalità diverse e, in entrambi i casi, ci sono i pro ed i contro.
Che cos’è la cassa integrazione?
La cassa integrazione è un ammortizzatore sociale previsto nel nostro ordinamento a prescindere dall’attuale fase di emergenza sanitaria determinata dal contagio da Covid-19. Infatti, al di là del momento attuale di particolare difficoltà, quando ricorrono determinate circostanze, l’azienda può richiedere alle autorità competenti un trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti ai quali viene sospeso o ridotto l’orario di lavoro.
La cassa integrazione ha, quindi, la funzione di consentire alle imprese di superare dei momenti di temporanea difficoltà senza intervenire con misure definitive ed espulsive nei confronti del personale, come la riduzione dei livelli occupazionali.
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governo ha introdotto la possibilità di accedere alla cassa integrazione con Causale covid-19 [1] a condizioni migliorative rispetto alle regole ordinarie.
La normativa generalmente applicabile agli ammortizzatori sociali [2] appare, per molti aspetti, tortuosa e limitativa essendo previsti numerosi limiti alla possibilità di accedere a questi strumenti.
Le due principali criticità degli ammortizzatori sociali standard, soprattutto in momenti come questo in cui occorre attivare le misure in modo rapido, riguardano la lunga procedura per accedere agli strumenti e i limiti che vincolano la possibilità di attivazione.
Come funziona la cassa integrazione?
A causa dell’emergenza da Covid-19 le aziende possono presentare una richiesta all’Inps per fruire di un periodo di cassa integrazione con causale Covid-19 di 9 settimane. In questo lasso temporale, l’azienda può completamente sospendere l’attività di lavoro dei propri dipendenti o può ridurne l’orario.
L’Inps interverrà erogando un trattamento di integrazione salariale fino al 80% della retribuzione persa dal lavoratore a causa della sospensione o riduzione di orario.
È previsto, in ogni caso, un massimale mensile erogabile dall’Inps a titolo di trattamento di integrazione salariale.
Per l’anno 2020 l’ammontare del massimale è il seguente [3]:
- lavoratori con retribuzione mensile lorda inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 998,18 lordi che, al netto del contributo previdenziale del 5,84%, sono pari ad euro 939,89 (su cui va poi applicata la ritenuta fiscale dell’Irpef);
- lavoratori con retribuzione mensile lorda superiore ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.199,72 lordi che, al netto del contributo previdenziale del 5,84%, sono pari ad euro 1.129,66 (su cui va poi applicata la ritenuta fiscale dell’Irpef).
È probabile, stante il protrarsi delle emergenza, che questa particolare tipologia di cassa integrazione per Covid-19 verrà prorogata.
Cosa fare per accedere alla cassa integrazione?
Gli strumenti messi a disposizione delle aziende a fronte della sospensione e riduzione di attività di lavoro determinata dal Covid-19 non sono per tutte le imprese gli stessi. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), infatti, possono accedere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria con causale Covid-19.
Le aziende che, invece, rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (Fis) istituito presso l’Inps, possono accedere all’assegno ordinario con causale Covid-19.
Tutte le aziende che sono escluse da questi due strumenti di ammortizzazione sociale possono, invece, fare domanda di Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd). In quest’ultimo caso la domanda non dovrà essere presentata all’Inps ma alla Regione nella quale si situa l’unità produttiva interessata dalla riduzione o sospensione di orario.
Sarà la Regione ad autorizzare il trattamento di integrazione salariale e l’Inps interverrà, dopo l’autorizzazione regionale, per erogare materialmente il beneficio economico.
Chi paga la cassa integrazione?
Per quanto concerne la Cassa integrazione guadagni ordinaria con causale Covid-19 e l’assegno ordinario con causale covid-19, questi due strumenti di integrazione salariale prevedono, come regola generale, l’anticipo del trattamento da parte del datore di lavoro alle ordinarie scadenze dei periodi di paga.
Dopo aver sostenuto l’anticipo, il datore di lavoro potrà recuperare le somme anticipate direttamente presso l’Inps compensandole con i contributi previdenziali dovuti all’ente di previdenza.
In casi particolari, ossia quando vi sono delle problematiche finanziarie che incidono sulla liquidità dell’impresa, la Cigo e l’assegno ordinario per Covid-19 possono essere richiesti con pagamento diretto dell’indennità da parte dell’Inps.
Tuttavia, per ottenere l’autorizzazione al pagamento diretto, l’impresa dovrà allegare documenti che attestano lo stato di malessere delle casse aziendali, che legittima la richiesta.
Nel caso della cassa integrazione guadagni in deroga, invece, la regola generale è il pagamento diretto da parte dell’Inps nei confronti del lavoratore. A tal fine, il datore di lavoro invierà mensilmente all’Inps un apposito documento (SR41) nel quale sono contenuti i dati necessari all’elaborazione del pagamento da parte dell’Inps.
Cassa integrazione per Covid-19: quali vantaggi?
In cosa consistono, dunque, le semplificazioni apportate dal Decreto “Cura Italia” agli ordinari strumenti di ammortizzazione sociale? Innanzitutto, vi è una forte semplificazione della procedura di informazione e consultazione sindacale che deve essere esperita dalla società prima di fare domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale.
Gli strumenti ordinari, infatti, prevedono una procedura di informazione e consultazione sindacale che può durare fino a 25 giorni. Nel caso dell’assegno ordinario con causale Covid-19 e della Cassa integrazione guadagni ordinaria con causale Covid-19, invece, la procedura di informazione e consultazione sindacale deve durare al massimo 3 giorni e l’esame congiunto eventualmente richiesto dalle organizzazioni sindacali si può svolgere anche in via telematica.
Con riferimento alla cassa integrazione guadagni in deroga, invece, si prevede la necessità dell’accordo sindacale solo per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Anche in questo caso la procedura sindacale deve durare al massimo 3 giorni.
Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dal fatto che, durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali per Covid-19, l’impresa non è tenuta al pagamento della contribuzione addizionale.
Gli ammortizzatori sociali ordinari, invece, prevedono che la società debba erogare all’Inps, durante i periodi in cui fruisce della cassa, un contributo addizionale.
Un’altra forma di aiuto alle imprese deriva dall’ampliamento dei soggetti che possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale. Le regole generali, infatti, prevedono che il lavoratore possa ottenere l’integrazione salariale solo se ha un’anzianità di servizio presso l’unità produttiva di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di cassa integrazione.
Gli strumenti speciali previsti per la gestione del Covid-19, invece, fissano un unico requisito: il dipendente doveva essere già in servizio alla data del 23 febbraio 2020.
Si segnala, inoltre, che per accedere agli ammortizzatori sociali standard viene richiesto alle aziende di produrre una serie di documenti che testimoniano la sussistenza della causale che consente l’accesso al trattamento di integrazione salariale.
Gli ammortizzatori sociali per Covid-19, invece, essendo stata prevista una causale ad hoc, e cioè il Covid-19, possono essere concessi anche senza i documenti generalmente richiesti per l’accesso alla cassa integrazione in condizioni ordinarie.
Che cos’è il congedo parentale per Covid-19?
Al fine di consentire alle famiglie di gestire i propri figli, a fronte della chiusura dei servizi scolastici, il governo ha messo a disposizione dei genitori aventi figli fino a 12 anni, oppure senza limiti di età in caso di figli con disabilità, un apposito congedo retribuito fruibile, anche in modo frazionato, fino ad un massimo di 15 giorni.
I giorni di congedo parentale per Covid-19 sono retribuiti con una indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria del lavoratore.
Il lavoratore, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro coniuge convivente che possa prendersi cura dei propri figli, può dunque assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di 15 giorni percependo in queste giornate di assenza un’indennità pari alla metà della sua retribuzione standard.
La rapida analisi dei due istituti della cassa integrazione del congedo parentale ci porta a concludere che, in questo periodo, la cassa integrazione appare senza dubbio uno strumento che tutela maggiormente il reddito del lavoratore. Infatti, durante i giorni di cassa integrazione, il lavoratore percepirà un’indennità pari all’80% della retribuzione mentre, in caso di fruizione del congedo parentale, l’indennità ricevuta sarà pari al 50% dell’ordinaria retribuzione.
note
[1] Art. 19-22, DL 18/2020.
[2] D.lgs. 148/2015.
[3] Inps, Circolare n. 20/2020.
FONTE: https://bit.ly/34q1Px7