Il Decreto rilancio, approvato nella serata di mercoledì 13 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, contiene misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, all’economia e alle politiche sociali, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra queste troviamo il tanto discusso Reddito di emergenza.
Analizziamo nel dettaglio in cosa consiste questo nuovo beneficio (disciplinato dall’art. 82), a chi si rivolge e quali sono le modalità di presentazione della domanda che, ricordiamo, va inoltrata entro il mese di giugno 2020.
Il Reddito di emergenza (Rem) è un sostegno al reddito straordinario che si rivolge ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza COVID-19.
Requisiti
Il Reddito di emergenza è un sostegno economico riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
- valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro;
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare della Reddito di emergenza;
- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro accresciuta di:
- 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
- ulteriori 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE, (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
Specifiche lessico
Nucleo familiare: definito ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M 159 del 5 dicembre 2013.
Reddito familiare: riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa, e definito dall’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M 159 del 5 dicembre 2013.
Patrimonio mobiliare: definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M 159 del 5 dicembre 2013.
Motivi di esclusione
Il Reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di soggetti che al momento della presentazione della domanda:
- percepiscono (o hanno percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020;
- percepiscono (o hanno percepito) una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del Decreto rilancio;
- siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi alle soglie di cui all’articolo 82 comma 5 del Decreto rilancio;
- siano percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del Decreto-Legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Non hanno inoltre diritto al beneficio i soggetti:
- che si trovano in stato detentivo;
- ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui sopra, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
Importo del beneficio
L’importo del beneficio sarà erogato in due quote e ciascuna di esse è determinata da una base di partenza di 400 euro, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (così come previsto per il Reddito/Pensione di Cittadinanza) fino ad un massimo di 2 (corrispondente a 800 euro) ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Presentazione della domanda
Essendo un contributo riconosciuto ed erogato dall’INPS, il modello da utilizzare, la modalità di compilazione e trasmissione della domanda saranno comunicate direttamente dall’Istituto. Ciò che è certo, essendo già previsto dal decreto, è che l’INPS si avvarrà dell’aiuto dei CAF, previa stipula di un’apposita convenzione, e degli istituti di patronato.
FONTE: https://bit.ly/2LH2MbB