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Quattordicesima: spetta in cassa integrazione?

Il lavoratore dipendente che fruisce di un’integrazione salariale ordinaria o per coronavirus matura normalmente le mensilità aggiuntive?

Le integrazioni salariali erogate dall’Inps, come la cassaintegrazione, consistono in un’indennità che copre sino all’80% della retribuzione lorda del lavoratore, entro specifici massimali che cambiano annualmente.

Ma durante queste assenze maturano i ratei di mensilità aggiuntiva, cioè di tredicesima e di quattordicesima? I ratei, eventualmente, maturano soltanto quando l’integrazione salariale copre una riduzione d’orario, oppure anche quando la cassa integrazione è a zero ore ed il lavoratore non presta servizio?PUBBLICITÀ

In altri termini, la quattordicesima spetta in cassa integrazione? Innanzitutto, bisogna fare un’importante premessa: a differenza della tredicesima, la quattordicesima non spetta a tutti i dipendenti.

Non è prevista difatti dalla legge, né da una norma un accordo di carattere generale applicabile a tutti i lavoratori subordinati, ma spetta in base alle previsioni del contratto collettivo. Può comunque essere prevista anche dal contratto collettivo territoriale o aziendale, nonché addirittura dalla contrattazione individuale, da parte del datore di lavoro, in quanto costituisce un trattamento di miglior favore per il dipendente.

Questa mensilità aggiuntiva non matura, poi, durante determinate assenze: vediamo che cosa succede nel caso delle integrazioni salariali, come cassaintegrazione, anche in deroga, ed assegno ordinario.

Quali voci rientrano nell’integrazione salariale?

Innanzitutto, bisogna specificare che l’integrazione salariale erogata dall’Inps corrisponde, normalmente, all’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell’orario contrattualmente stabilito. Nella retribuzione da considerare quale base per l’integrazione sono compresi anche i ratei di tredicesima e quattordicesima [1].

Semplificando, il lavoratore deve considerare la retribuzione lorda, aggiungere i ratei delle mensilità aggiuntive, ossia 2/12 se percepisce tredicesima e quattordicesima e deve calcolare l’80% del risultato.

Ratei tredicesima e quattordicesima

Ma come si determinano, nel dettaglio, i ratei delle mensilità aggiuntive da considerare per l’integrazione salariale? Ce lo spiega l’Inps con un importante messaggio [2]: la retribuzione mensile lorda va moltiplicata per il numero di mensilità indicato nella dichiarazione Uniemens (voce <NumMensilita>) ed il risultato va diviso per 12.

Massimale mensile

Bisogna però fare attenzione, perché è vero che la cassaintegrazione spetta in misura pari all’80% della retribuzione globale, compresi ratei di tredicesima e quattordicesima, ma è anche vero che l’indennità non può andare oltre un determinato massimale.

Per il 2020 gli importi dei massimali sono i seguenti (Inps, circolare n. 20/2020):

  • retribuzioni fino a 2.159,48 euro: euro 998,18 (euro 939,89 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori, ed euro 1.197,82 (euro 1.127,87 al netto del 5,84%) per il settore edile;
  • retribuzioni oltre 2.159,48 euro: euro 1.199,72 (euro 1.129,66 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori, ed euro 1.439,66 (euro 1.355,58 al netto del 5,84%) per il settore edile

Le quote di tredicesima e quattordicesima sono incluse nell’importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento di integrazione.

Di conseguenza, le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall’Inps in quanto, sommate alla quota d’integrazione relativa alla retribuzione globale di fatto, eccedono il tetto mensile.

Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi [1]:

  • l’importo dell’integrazione salariale, cioè l’80% della retribuzione globale, è superiore al massimale, per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato al massimale; in questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive, perché per tali ore è già stato corrisposto l’importo massimo orario.
  • l’importo dell’integrazione salariale, cioè l’80% della retribuzione globale, è inferiore al massimale e quindi al lavoratore si corrisponde l’importo effettivo dell’integrazione; in questo caso le quote di mensilità aggiuntive si possono integrare sino al raggiungimento del massimale.

Spettanza della quattordicesima per il lavoratore cassintegrato

Nel caso in cui l’Inps riconosca al lavoratore anche la quota di retribuzione relativa alla tredicesima e quattordicesima mensilità, l’azienda, nei mesi di erogazione delle mensilità aggiuntive, applica al dipendente una trattenuta sull’ammontare delle stesse che, per ciascuna mensilità, risulta normalmente pari a 1/12 del divisore orario per ogni ora di cassa integrazione. Questo, per evitare che tredicesima e quattordicesima siano pagate due volte.

Alcuni contratti collettivi prevedono che, nei mesi in cui il lavoratore non svolga almeno 15 giorni di attività lavorativa, lo stesso non maturi il diritto a ricevere la tredicesima e quattordicesima mensilità.

Ciò significa che, nel caso della cassa integrazione “a zero ore”, ossia quando l’attività del dipendente è completamente sospesa, per l’intero periodo della sospensione il lavoratore non maturi il diritto a ricevere il corrispondente rateo della tredicesima e quattordicesima, da parte del datore di lavoro.

Nel caso in cui, invece, l’azienda usufruisca di un’integrazione salariale ad orario ridotto, il lavoratore matura due distinte quote per la tredicesima e quattordicesima: l

  • la prima quota riguarda le ore effettivamente lavorate o, comunque, relative a forme di assenza retribuite e tutelate;
  • la seconda, invece corrisponde alle ore non lavorate a causa della riduzione d’orario dovuta dalla cassaintegrazione e beneficia in ogni caso della parziale integrazione salariale da parte dell’Inps.

note

[1] Inps messaggio 11110/2006.

[2] Inps messaggio 17610/2012.

FONTE: https://bit.ly/2MPEa0S

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