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Voucher: obbligo di comunicare la durata della prestazione

Voucher: obbligo di comunicare la durata della prestazione

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Dal Consiglio dei Ministri stretta sulla tracciabilità dei voucher che impone di comunicare la durata e il luogo della prestazione.

La più volte annunciata stretta sull’utilizzo dei voucher per la retribuzione del lavoro occasionale accessorio è arrivata. Il Consiglio dei Ministri ha disposto l’obbligo, per il committente, di comunicare all’Ispettorato del lavoro i seguenti dati: dati anagrafici del lavoratore, ora di inizio della prestazione, ora di fine della prestazione e luogo di lavoro.

La finalità del provvedimento è evidentemente quella di limitare l’abuso dello strumento per laretribuzione di lavoratori non occasionalipoiché non sarà più possibile procedere ad un’attivazione che non comunichi preventivamente la durata della prestazione lavorativa.

I voucher costituiscono uno strumento utilizzabile da tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, per retribuire piccole prestazioni di lavoro da parte di qualsiasi soggetto. Il vantaggio è sicuramente la semplicità poiché è sufficiente comprare il carnet di voucher presso un rivenditore abilitato (tabaccai, Poste Italiane ed affini), attivare il voucher e consegnarlo la lavoratore. Quest’ultimo provvede ad incassare la somma presso gli stessi intermediari citati subendo la trattenuta del 25% di quanto dovutogli quindi, se il valore di un buono lavoro è pari a Euro 10, il lavoratore incasserà Euro 7,50. La quota trattenuta sarà utile a finanziare la contribuzione e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro pertanto il committente è esonerato da tutti gli adempimenti relativi all’assunzione.

Sono previsti, ovviamente, limiti per quanto riguarda i redditi che ciascun lavoratore può ricavare annualmente tramite i buoni lavoro: Euro 2.020 netti da ogni committente e mai più di Euro 7.000,00 nell’anno per ogni lavoratore. Rispettando tali limiti, il rapporto di lavoro è legittimo e non può essere contestato.

Per poter utilizzare i buoni lavoro è necessario procedere ad una prima attivazione della posizione del committente tramite la Sede INPS competente e poi procedere all’acquisto del carnet dei buoni. Una volta in possesso del carnet occorrerà procedere all’attivazione dei voucher tramite l’apposito canale telematico INPS (già attivo) e alla comunicazione dell’inizio della prestazione all’Ispettorato del lavoro sulla base delle apposite istruzioni operative che saranno emanate a breve.

FONTE: http://bit.ly/2dvDWK1

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