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Tfr, come si calcola la tassazione

Tfr, come si calcola la tassazione

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Tassazione separata della liquidazione: come calcolare l’imposta e le detrazioni, quali sono gli anni di anzianità convenzionale, quando applicare la Salvaguardia.

Calcolare la tassazione sul Tfr (trattamento di fine rapporto) risulta molto più complesso rispetto al calcolo del Tfr stesso: mentre il trattamento da accantonare ogni anno, difatti, si determina dividendo la retribuzione imponibile per 13,5 (e sommando le rivalutazioni sul capitale accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente), il calcolo delle imposte sul trattamento è articolato in numerosi passaggi. Il Tfr, difatti, maturando in più anni (per l’intera durata del rapporto di lavoro) non può essere assoggettato alla tassazione ordinaria, ma a una tassazione particolare, detta «separata»: in caso contrario, il lavoratore sarebbe ingiustamente penalizzato nell’anno di percezione della liquidazione, andando a pagare delle imposte spropositate.

Ma procediamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza su com’è tassato il Tfr.

Tfr: determinazione della base imponibile

In primo luogo, per il Tfr le modalità di determinazione della base imponibile (l’importo su cui applicare l’imposta) variano a seconda che le quote della liquidazione siano maturate prima o dopo il 1° gennaio 2001. Pertanto, chi ha iniziato il rapporto di lavoro prima del 2001 deve dividere le somme corrisposte in 2 quote, a seconda del periodo di maturazione ed applicare provvisoriamente l’aliquota con una modalità differente rispetto a quella utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per la riliquidazione.

Le quote maturate fino al 31 dicembre 2000, nel dettaglio, sono tassate definitivamente dal datore, mentre quelle maturate successivamente sono tassate solo provvisoriamente dal datore, mentre l’imposta definitiva è determinata successivamente dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, per le quote maturate sino al 31 dicembre 2000:

  • si prende in considerazione l’ammontare netto della liquidazione, cioè la quota spettante al lavoratore dedotti i contributi a suo carico;
  • l’imponibile si determina sottraendo dal Tfr maturato al 31 dicembre 2000 una detrazione pari a 309,87 euro per ogni anno di anzianità effettiva.

I periodi di anzianità convenzionale, ossia quelli che per accordo collettivo sono ulteriormente concessi ai dipendenti rispetto ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, non rilevano per la detrazione: in pratica, sono considerati solo gli anni lavorati. La riduzione viene proporzionalmente ridotta  per i periodi di servizio inferiori all’anno (ad esempio nel caso di impiego stagionale) e per i periodi part time.

 

Per quanto concerne, invece, le quote maturate dal 2001 in poi, la base imponibile del Tfr è costituita dal suo importo al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva dell’17% (sino al 2015 pari all’11%): in pratica, dall’importo della liquidazione si devono togliere le rivalutazioni.

Tfr: calcolo dell’aliquota media

Dopo avere determinato la base imponibile complessiva del Tfr, si deve determinare l’aliquota media, che deve essere applicata all’imponibile per ottenere l’imposta sulla liquidazione.

L’aliquota media si calcola in questo modo:

  • si deve innanzitutto determinare il reddito di riferimento, sommando il Tfr maturato sino al 31 dicembre 2000 e il Tfr maturato dal 2001 in poi (da quest’ultimo vanno sottratte le rivalutazioni già sottoposte a imposta sostitutiva) e dividendo la somma per il numero di anni di anzianità effettiva e convenzionale (i mesi hanno un valore pari a 0,83): negli anni di anzianità convenzionale non sono compresi gli anni di riscatto del titolo di studi o i periodi nel quale è stato prestato servizio militare, a meno che non sia disposto diversamente nel contratto collettivo di lavoro;
  • se il contratto di lavoro è di durata inferiore a 1 anno, al divisore deve essere indicato il numero 1 [1];
  • bisogna poi moltiplicare il risultato ottenuto per 12, per ottenere il reddito di riferimento (secondo un’altra formulazione si può utilizzare come divisore il numero di mesi complessivi e come moltiplicatore 144, il risultato è il medesimo);
  • una volta calcolato il reddito di riferimento, si deve calcolare l’imposta sullo stesso, applicando al reddito di riferimento le aliquote Irpef (al netto delle addizionali locali) in vigore nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione della liquidazione (il diritto alla percezione del Tfr sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto);
  • infine, si determina l’aliquota media dividendo l’imposta sul reddito di riferimento (al netto delle detrazioni ma al lordo di eventuali crediti d’imposta) per il reddito di riferimento e moltiplicando il risultato per 100.

Applicando l’aliquota media alla somma delle basi imponibili relative, rispettivamente, al Tfr maturato prima e dopo il 2001, si ottiene l’imposta dovuta.

Tfr: quali sono i periodi di anzianità convenzionale

Come appena esposto, per periodi di anzianità convenzionale si intendono quelli concessi per effetto della contrattazione collettiva ulteriormente rispetto ai periodi di effettiva prestazione lavorativa: per sapere quali sono questi periodi  occorre dunque analizzare che cosa prevede, nello specifico, il contratto collettivo applicato.

Una definizione generale dei periodi convenzionali è comunque stata effettuata dall’Inps [2]: la definizione comprende tutti i periodi di tempo per i quali risulta irrilevante l’attività svolta o la posizione personale assunta dal dipendente rispetto all’attività lavorativa per la quale matura il Tfr (ad esempio, periodi svolti presso un diverso datore di lavoro).

Nel settore privato, ad esempio, sono comprese le anzianità attribuite ai dirigenti a titolo di «premio di assunzione», quelle riconosciute in funzione della professionalità posseduta e le anzianità relative al preavviso, mentre nel pubblico sono compresi i periodi valutati come «doppi» e quelli conosciuti nei rapporti di lavoro del settore privato. Sono invece considerati dall’Inps non convenzionali i periodi dei corsi di studi universitari, di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e i periodi di richiamo alle armi. Tuttavia, le previsioni della citata circolare Inps non sono da considerare come tassative, ma si limitano a dare delle indicazioni di massima nel caso in cui il contratto collettivo nulla preveda: in certi casi, invece, il contratto collettivo (ad esempio quello per il settore creditizio) valuta le anzianità convenzionali non in rapporto al Tfr, ma ad altri istituti, come gli scatti di anzianità, le ferie e il comporto per malattia.

Tassazione Tfr: detrazioni

Tornando alla determinazione della tassazione sul Tfr, sono previste 2 tipologie di detrazioni nei seguenti casi:

  • Tfr con reddito di riferimento non superiore a 30.000 euro;
  • rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a 2 anni.

Nel primo caso, la detrazione è pari a 70 euro, se il reddito di riferimento non supera 7500 euro, mentre si calcola con due formule diverse, rispettivamente, per i redditi di riferimento da 7500 euro a 28000 euro e da oltre 28000 euro a 30000 euro.

Nel secondo caso (rapporti a termine di durata inferiore a 2 anni), la detrazione è pari a 61,97 euro per ciascun anno (esclusi i periodi in cui non è maturata la liquidazione) ed entro il limite dell’imposta calcolata sul Tfr maturato dal 1° gennaio 2001. Per i periodi inferiori all’anno, la detrazione è rapportata a mese.

Tfr: riliquidazione dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate

Successivamente alla liquidazione dell’imposta da parte del datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello della cessazione del rapporto. Se le maggiori o le minori imposte sono di importo non inferiore a  100 euro, l’Agenzia notifica la cartella di pagamento o rimborsa l’imposta a credito (entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta).

Se in uno o più dei 5 anni considerati non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, pari al 23%. Se l’aliquota è variata nel corso del quinquennio, si deve tener conto della media delle aliquote del primo scaglione nei 5 anni considerati.

Tfr: clausola di salvaguardia

La cosiddetta clausola di salvaguardia prevede, per i rapporti di lavoro iniziati prima del 31 dicembre 2006, la possibilità di applicare sul Tfr, se più favorevoli, le aliquote di tassazione per scaglioni vigenti fino al 2006. Pertanto, non esiste una «data limite» per l’applicazione della Clausola di salvaguardia, ma è necessario che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2006. Secondo una nota circolare dell’Agenzia delle Entrate [3], è l’Agenzia stessa a dover verificare, in sede di riliquidazione della tassazione, qual è il regime più favorevole al lavoratore (se in forza al 31 dicembre 2006) e applicarlo. La verifica deve comunque essere effettuata in prima istanza dal datore di lavoro, se sostituto d’imposta, ovviamente.

[1] Circ. n. 78/E/2001.

[2] Inps Circ. n. 832/1986.

[3] Circ. n. 15/E/2007.

FONTE: http://bit.ly/2dSdb12

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