L’azienda può revocare il licenziamento?
Che succede se il datore di lavoro prima mi licenzia e poi ci ripensa, revocando la propria decisione?
Il datore di lavoro può sempre revocare il licenziamento, ossia ripensarci, chiedendo al lavoratore di tornare in azienda. Tuttavia, ciò non toglie che, se il licenziamento revocato era illegittimo, il dipendente lo può comunque impugnare e proseguire la causa pur essendo rientrato sul posto di lavoro. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1]. In ogni caso, per poter fare causa, è onere del lavoratore contestare per iscritto il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. In secondo luogo, il lavoratore, prima licenziato e, che riceva poi una proposta di revoca del licenziamento con l’invito a riprendere servizio, deve comunque fornire una risposta tempestiva al datore. In caso contrario l’indennità su cui potrà contare saranno solo cinque e non quindici mensilità
La vicenda
Per comprendere il principio espresso dalla Cassazione è bene raccontare sinteticamente i fatti. Un’azienda licenziava il proprio dipendente ma, dopo sei mesi, ci ripensava e, dopo aver formalmente comunicato a quest’ultimo la revoca del predetto licenziamento, gli chiedeva di tornare sul posto di lavoro. Nel frattempo il lavoratore aveva inviato, nei 60 giorni dopo il licenziamento, la lettera di contestazione con raccomandata a.r. Alla richiesta del datore di riprendere servizio, egli prima comunicava di non voler riprendere il servizio preferendo optare per l’indennità sostitutiva, e poi depositava ricorso in Tribunale avviando così la causa contro il licenziamento illegittimo benché revocato.
Si può fare ricorso contro un licenziamento revocato?
Il quesito affrontato dalla Cassazione è chiaro: si può fare ricorso contro un licenziamento revocato? In altre parole, se l’azienda prima invia un licenziamento e poi ci ripensa annullandolo con una successiva comunicazione, il dipendente – limitatamente al periodo per il quale è stato via dal lavoro – può avviare una causa contro l’azienda? La risposta data dai giudici è affermativa. Questo significa che la revoca tardiva non salva il datore di lavoro se il licenziamento è illegittimo. Inoltre, il risarcimento minimo (pari a cinque mesi) commisurato alle mensilità di retribuzione perdute, che spetta al lavoratore in caso di licenziamento invalido o inefficace, non può essere ridotto neppure nel caso in cui il lavoratore abbia concorso alla produzione del danno, perché esso trova la sua fonte esclusiva nell’illegittimità del licenziamento.
La revoca del licenziamento nei primi 15 giorni
La riforma Fornero [2] ha stabilito che il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve la lettera di contestazione del dipendente (cosiddetta impugnazione stragiudiziale).
Se il recesso viene revocato entro 15 giorni dall’impugnazione, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità (ossia, come se non si fosse mai interrotto), con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. Non scatta alcuna sanzione pecuniaria prevista per il licenziamento illegittimo o inefficace e, quindi, il dipendente non può fare causa all’azienda.
Ne consegue che il datore che ritenga di non disporre di sufficienti ragioni a supporto del recesso può revocarlo nei termini – vincolando il lavoratore a rientrare in servizio – accollandosi solamente il costo relativo a retribuzioni (ratei di tredicesima, quattordicesima, Tfr e ferie inclusi) e contributi, dal giorno in cui il recesso è stato comunicato fino a quello in cui il lavoratore viene invitato a riprendere servizio.
La revoca del licenziamento dopo 15 giorni
Anche dopo i primi 15 giorni, è sempre possibile revocare il licenziamento, ma in questo caso se il dipendente non accetta la revoca, può sempre agire in giudizio e contestare il predetto licenziamento. Torniamo quindi alla sentenza in commento: la
Cassazione ha precisato che, salvo l’ipotesi della revoca esercitata entro 15 giorni, per la ricostituzione del rapporto a seguito di licenziamento è sempre necessario il consenso del lavoratore, a nulla valendo una tardiva comunicazione del datore di lavoro. Tale comunicazione tardiva lascia comunque al lavoratore il diritto di optare per l’indennità sostituiva.
Infine la dichiarazione del lavoratore di optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione pone fine al rapporto di lavoro, senza necessità di attenderne l’effettivo pagamento, con la conseguenza che anche il risarcimento delle mensilità di retribuzioni perse va calcolato solo fino all’esercizio di predetta opzione e non fino al pagamento della stessa [3].
[1] Cass. sent. n. 23435/16 del 17.11.16.
[2] Art. 18, co. 10, l. n. 300/1970.
[3] Cass. S.U. sent. n. 18353/2014.
FONTE: http://bit.ly/2g1H9RG
Condividi post su:
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
"Mi piace""Mi piace"