Come scrivere una contestazione disciplinare
IN PRATICA
Ecco un modello di lettera di contestazione
da spedire con racc. a.r.
Egregio sig. …………….
Con la presente siamo a contestarLe le seguenti violazioni:
– Atteggiamento di grave insubordinazione nei confronti del Suo datore di lavoro, avanti i collaboratori ed i clienti.
In particolare, si fa riferimento agli episodi accaduti in data …….., alle ore ….. circa, quando Lei si è rivolto al datore di lavoro con toni e comportamenti non consoni, utilizzando le seguenti espressioni “……..” alla presenza diei sigg.ri …..
– Violazione dei doveri di diligenza e fedeltà.
Ho potuto accertare in data ………, come da resoconto redatto dal tecnico informatico, in mio possesso e che potrà essere esibito, che Lei in data …… ha trasmesso alcuni documenti aziendali riservati, utilizzando la casella di posta elettronica aziendale, alla ditta concorrente denominata ….;
(oppure) ha utilizzato il macchinario …… senza utilizzare i dispositivi di sicurezza (caschetto e scarpe da cantiere) in dotazione e necessarie a preservare la Sua sicurezza in caso di infortunio;
(oppure) ho potuto accertare, tramite colloquio con alcuni collaboratori dell’azienda, in particolare i sigg.ri …… , che Lei ha utilizzato in maniera impropria telefono e computer aziendali, utilizzando le ore lavorative per navigare in siti non attinenti all’attività aziendale, di suo mero interesse personale. Ho altresì notato, a tale proposito, che la cronologia degli accessi internet dei terminali da Lei utilizzata viene regolarmente cancellata;
(oppure) in data …. mi è stato riferito da….. che Lei ha parlato in termini negativi della mia persona ai sigg.ri “….”, dicendo loro che “……”.
Tali condotte risulano in palese violazione delle norme di cui agli artt. ….. del Codice civile, degli artt. ….. del CCNL di categoria, nonché degli artt. …. del Regolamento disciplinare affisso nei locali aziendali.
Con riguardo a tutti i predetti episodi la invitiamo pertanto a fornirci Sue giustificazioni entro gg. 5 dal ricevimento della presente, nel riservo di applicare eventuali provvedimenti disciplinari ex art. ……, CCNL ……..
Ci auguriamo per il futuro che tali episodi non si ripetano e La invitiamo ad attenersi ad uno scrupoloso rispetto delle norme comportamentali all’interno del luogo di lavoro.
Distinti saluti.
Luogo, data
Timbro e firma del datore
LA SENTENZA
[1] Cass. civ., Sez. lavoro, 07/07/2015, n. 14106: “Nell’ambito di un licenziamento disciplinare il diritto di recesso del datore di lavoro deve essere correlato all’immediatezza del provvedimento espulsivo in quanto una contestazione non tempestiva può sottintendere la volontà dello stesso di soprassedere al licenziamento ritenendo la condotta del lavoratore non grave o, comunque, non meritevole dell’applicazione della suindicata sanzione“.
Cass. civ. Sez. lavoro, 12/01/2016, n. 281: “Il criterio della immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, dovendo nel relativo computo tenersi conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, quali il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti e la complessità dell’organizzazione aziendale. La valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nel caso concreto il giudice del merito, con motivazione congrua e corretta, ha escluso la tardività della contestazione e la conseguente lesione dei diritto di difesa del lavoratore, cui una tempestiva contestazione è finalizzata, evidenziando,
dopo aver premesso che la parte datoriale non aveva mai dato ad intendere di voler soprassedere dalla verifica disciplinare, che la nota di contestazione veniva inoltrata una volta completata l’indagine ispettiva e, quindi, in una concentrazione temporale assolutamente congrua)“.[2] Cass. n.317/1995: “La contestazione dell’addebito, prescritta, preliminarmente all’irrogazione di una sanzione disciplinare, dall’art. 7, comma 2, legge n. 300 del 1970, pur non richiedendo particolari formalità, deve contenere anche la non equivoca manifestazione dell’intenzione del datore di lavoro di considerare gli addebiti come illecito disciplinare (Nella specie, ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che integrassero i requisiti della contestazione ex art. 7 i rilievi mossi da un’impiegato da parte dei sindaci della società datrice di lavoro, durante un’ispezione contabile, e del Consiglio di amministrazione, in occasione di una riunione dello stesso)“.
Cass. n.12621/2000: “Costituisce onere del datore di lavoro che esercita il potere disciplinare quello di fornire, nella previa contestazione dell’addebito, l’indicazione degli elementi di fatto checonsentono di evidenziare il significato univoco dell’addebito stesso, sicchè tale necessaria contestazione non può ridursi ad allusioni o a vaghi sospetti, ma deve esprimersi nell’attribuzione di fatti precisi dai quali derivare una responsabilità del lavoratore al fine di consentire a quest’ultimo un’idonea e piena difesa“.
[3] Cass. 10.8.2007 n. 17604: “L’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno delle sue determinazioni disciplinari (nella specie, licenziamento), circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato“.
[1] Cass. civ., n. 14106/2015; Cass. civ., n. 2812016
[2] Cass. civ., n. 4674/2008; Cass. civ., n. 317/1995; Cass. civ., n. 9713/1995; Cass. civ., n. 884/1996; Cass. civ., n.13905/2000; Cass. civ., n.12621/2000
[3] Cass. civ., n.17604/2007
FONTE: http://bit.ly/2fKxgal
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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