Edicola News, Lavoro e Previdenza

Cosa rischia l’amministratore di fatto?

Cosa rischia l’amministratore di fatto?

domande_risposte

Chi è l’amministratore di fatto? Distinzioni tra amministratore di fatto e di diritto: profili di responsabilità penale per gli atti di gestione sociale.

In primo luogo è necessario cercare di chiarire cosa si intenda con il termine amministratore di fatto. Con questa terminologia, contrapposta a quella di amministratore di diritto,  si suole far riferimento, in ambito societario, a quella persona (o a quelle persone) che, pur non rivestendo all’interno della società alcuna carica formale, di fatto è il gestore di tutti gli affari della società. Quando ci si trova di fronte ad un’amministrazione di fatto, diversa da quella formale (cosiddetta di diritto), l’amministratore legale è anche definito come testa di legno. 

Di norma, l’amministratore di diritto (inteso come la persona legalmente individuata e delegata per la gestione degli affari societari) coincide con l’amministratore di fatto, nel senso che, la persona designata all’amministrazione è anche quella che, di fatto, amministra la società compiendo tutti gli atti necessari alla vita sociale.

Sovente, però, accade che la società incarichi ufficialmente (cioè legalmente) dell’amministrazione persone  prive di un patrimonio adeguato a far fronte alle responsabilità che possono insorgere nella gestione societaria, al fine di tentare di far ricadere tutta la responsabilità per i fatti societari in capo alla testa di legno, lasciando così indenni le persone che effettivamente di quegli atti sono responsabili (amministrazione di fatto).

In altri termini, possiamo dire che quando ci si trova di fronte ad un amministratore di fatto contrapposto ad uno di diritto, la persona che effettivamente gestisce la società, assumendo la decisione degli atti da compiere, non coincide con quella che, legalmente, quelle decisioni dovrebbe assumere ed averne la responsabilità.

Forse un esempio potrà chiarire meglio i termini della questione. Immaginiamo che la società «X» si occupi di logistica e trasporto merci, che abbia un certo numero di dipendenti e di mezzi necessari alla realizzazione del lavoro ed una certa organizzazione circa i turni e le mansioni dei dipendenti. È evidente che la società «X», per poter operare, avrà necessità di intrattenere rapporti con una serie di fornitori, con altre società, con istituti di credito, con diversi enti pubblici e quant’altro necessario per la sua esistenza ed operatività.

Orbene, di norma,  la persona che intrattiene i detti rapporti (amministratore di fatto) è la stessa che è individuata nello statuto della società e a ciò specificamente autorizzata e delegata (amministratore di diritto),  sicchè, in caso di inadempienze e/o reati commessi nella gestione sociale (pensiamo, ad esempio, ai reati di bancarotta), sarà la  persona sulla quale, in primo luogo, cadranno le relative responsabilità in quanto, giuridicamente ad essa riferibili.

Ora, continuando nell’esempio che poco sopra si faceva, immagiamo che Tizio sia individuato come amministratore di diritto ma che, in concreto, (di fatto appunto) le decisioni della società siano assunte da Caio. Sarà Caio e non Tizio, ad esempio, a trattare con i fornitori, ad intrattenere rapporti con le banche, a decidere quali mansioni debbano svolgere i dipendenti della società, ad organizzare il lavoro e così via, venendosi a creare, in questo modo, una situazione nella quale non vi è coincidenza tra chi assume le decisioni e chi di quelle stesse decisioni è individuato come legalmente responsabile.

Ma come si individua l’amministratore di fatto?

In tema di responsabilità penale, la giurisprudenza pone attenzione al concreto esercizio delle funzioni ed all’effettivo compimento degli atti societari e non alla carica formale rivestita. In sostanza, le domande cui dare risposta per l’individuazione dell’amministratore di fatto sono, per fare degli esempi, le seguenti: chi andava in banca a definire le condizioni del prestito?; chi organizzava il lavoro dei dipendenti?; chi contrattava i fornitori?; se una obbligazione non era stata adempiuta per tempo a chi ci si rivolgeva?, e così via.

La responsabilità ricade sull’amministratore di fatto o su quello di diritto?

Una volta individuato, il principale e primario responsabile per gli illeciti commessi nella gestione societaria, sarà l’amministratore di fatto poiché, anche se sprovvisto di investitura formale, ad esso sono riferibili, come visto, gli atti sociali.

Per quanto riguarda l’amministratore di diritto privo di poteri di gestione (la cosiddetta testa di legno) è necessario, per configurare una sua responsabilità di tipo penale, che lo stesso abbia effettivamente avuto consapevolezza degli illeciti commessi dall’amministratore di fatto e che, in qualche misura, abbia prestato, sia pur indirettamente, il suo consenso al compimento di quegli atti.

In tema di bancarotta fraudolenta, ad esempio, la giurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale per potersi configurare la responsabilità dell’amministratore apparente (così anche viene definito l’amministratore di diritto privo di poteri gestionali) è necessario fornire la prova della sua consapevolezza dell’agire criminoso dell’amministratore di fatto, non potendosi automaticamente ritenere tale consapevolezza solo sulla base della formale accettazione del ruolo di amministratore [1].

LA SENTENZA

Cass. Sent. n. 19049 del 19/02/2010 “In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto ‘testa di legnò), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha, tra l’altro, confermato la responsabilità a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti di un amministratore legale della società, pur non essendogli riconosciuto il ruolo di consapevole ed attivo amministratore di diritto, essendo anzi egli accreditato come ‘testa di legno)”.

 

[1] Cass. Sent. n. 19049 del 19.02.2010.

FONTE: http://bit.ly/2hd1FmM

Pubblicità

1 pensiero su “Cosa rischia l’amministratore di fatto?”

Commenta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...