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Disoccupazione, con la partita Iva ne ho diritto?

Disoccupazione, con la partita Iva ne ho diritto?

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Indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll: chi ha la partita Iva aperta può percepirla?

Se devi richiedere l’indennità di disoccupazione per i co.co.co. e hai la partita Iva aperta, sei obbligato a chiuderla, ma puoi aprirla successivamente; se, invece, devi richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi, non sei obbligato alla chiusura della partita Iva.

In entrambi i casi, non puoi superare un determinato reddito annuo derivante dall’attività autonoma, che devi comunicare preventivamente all’Inps, pena la perdita della disoccupazione. Ma procediamo per ordine e vediamo quali adempimenti devi effettuare per ottenere la disoccupazione con la partita Iva.

Disoccupazione co.co.co. e partita Iva

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, meglio noti come co.co.co. o collaboratori a progetto (ricordiamo che il contratto a progetto è stato abolito dal Testo unico sui contratti del 2015 [1]), per ottenere la disoccupazione, oltre ad essere iscritti alla Gestione separata in via esclusiva e possedere almeno 3 mensilità di contribuzione, non devono essere titolari di partita Iva.

L’Inps, difatti, ha precisato che, perché possa essere ottenuta la particolare indennità di disoccupazione Dis-coll, per cococo, il lavoratore non deve avere alcuna partita Iva aperta al momento della presentazione della domanda, anche se questa è silente, cioè se l’interessato non percepisce alcun reddito di lavoro autonomo.

Pertanto, se devi inviare la domanda Dis-coll e hai una partita Iva, anche se non sei in attività da tanto tempo devi chiuderla, altrimenti non riceverai alcun assegno.

Disoccupazione co.co.co. e nuova apertura partita Iva

Se invece sei già beneficiario di indennità Dis-coll e vuoi aprire una partita Iva, come lavoratore autonomo o ditta individuale, puoi farlo: il tuo reddito, però, non deve superare 4.800 euro annui.

Devi inoltre comunicare l’avvio dell’attività e il reddito presunto all’Inps entro trenta giorni.

Se il tuo reddito supera 4.800 euro su base annua, perdi il diritto alla Dis-coll; se, invece, non supera questa soglia, la Dis-coll ti viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo che intercorre tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno.

Se ritieni di dover modificare il reddito dichiarato in via presuntiva, devi effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè che comprenda il reddito precedentemente dichiarato e le variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In questo caso, l’Inps rideterminerà, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sulla disoccupazione, diminuita delle quote già eventualmente recuperate.

La riduzione della prestazione viene comunque ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o modello Unico). Se non devi presentare la dichiarazione dei redditi, devi presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione contenente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione devi restituire la disoccupazione percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Naspi e partita Iva

Quanto esposto per la disoccupazione dei co.co.co. vale anche per la Naspi, l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Questi ultimi, però, non hanno l’obbligo di chiudere la partita Iva già aperta al momento della presentazione della domanda di disoccupazione, come emerge da una recente circolare Inps [2].

Le comunicazioni relative all’avvio di attività con partita Iva ed al reddito presunto possono essere inviate anche online dal sito dell’Inps, utilizzando il modulo Naspi-com: bisogna possedere, a tal fine, il codice pin dell’istituto, oppure l’identità unica digitale Spid.

[1] D.lgs. 81/2015.

[2] Inps Circ. n. 94/2015.

FONTE: http://bit.ly/2hzmGHE

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