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Naspi, niente disoccupazione se salti gli incontri

Naspi, niente disoccupazione se salti gli incontri

INPS

Sanzioni severe ai disoccupati che non si presentano al centro per l’impiego e non partecipano alle attività di formazione, orientamento e riqualificazione.

Multe salate e più adempimenti per chi richiede la disoccupazione: come chiarito dall’Inps con una nuova circolare [1], chi ha perso il lavoro e richiede l’indennità Naspi deve recarsi, per confermare lo stato di disoccupazione, presso il centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento) entro il termine di 15 giorni, per essere profilato e sottoscrivere il patto di servizio.

Chi non si presenta, o non partecipa alle attività previste, subisce dei pesanti tagli all’assegno, sino ad arrivare alla sua totale perdita. Le sanzioni saranno immediate, grazie alla piena operatività del sistema informativo unico, che consente ai centri per l’impiego di dialogare con l’Inps in tempo reale e di comunicare le violazioni, in modo che l’istituto sospenda subito la disoccupazione.

Ma procediamo per ordine e vediamo quali sono i nuovi adempimenti che i disoccupati devono rispettare e che cosa succede in caso di violazione.

Domanda di disoccupazione

Il lavoratore, una volta licenziato, ha 68 giorni di tempo per richiedere all’Inps la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione.

La domanda può essere inviata attraverso il sito dell’Inps, se l’interessato possiede il pin o lo spid, oppure chiamando il contact center (al numero 803.164; serve il pin) o tramite patronato.

All’interno della domanda il lavoratore può rendere la Did, cioè la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro: deve però confermare la dichiarazione recandosi entro 15 giorni al centro per l’impiego.

Patto di servizio

Una volta recatosi al centro per l’impiego, viene effettuata la profilazione del lavoratore, che deve poi sottoscrivere il patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del disoccupato alle seguenti attività:

  • partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’Anpal (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro).

Sanzioni per mancata partecipazione alle attività

Chi percepisce un’indennità di disoccupazione Naspi, Asdi, Dis Coll o la mobilità, in caso di mancato rispetto ingiustificato degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio subisce delle pesanti sanzioni, che arrivano alla perdita dell’indennità e dello stato di disoccupazione.

Vediamo quali sono le sanzioni previste per ogni violazione:

  • in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:
    • la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
    • la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
    • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
  • le stesse sanzioni appena elencate si applicano anche in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (in relazione alla sola Asdi, l’indennità di disoccupazione spettante dopo la Naspi, è prevista la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, per la seconda mancata presentazione) ;
  • in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva del lavoro e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, si applicano le seguenti sanzioni:
    • la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
    • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
    • in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
    • per l’Asdi, si ha, in tutti e tre i casi, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Decorrenza delle sanzioni

Le sanzioni elencate decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la violazione e sono immediatamente applicate dall’Inps, dato che l’istituto ne viene a conoscenza tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive, in tempo reale.

In relazione alle sanzioni, il lavoratore perde non solo l’indennità di disoccupazione, ma anche i contributi figurativi, per il periodo di applicazione della decurtazione.

Se il provvedimento sanzionatorio viene comunicato all’Inps quando l’interessato ha già terminato di percepire la disoccupazione, questi deve restituire l’importo dovuto.

Ricorso contro le sanzioni

Contro i provvedimenti sanzionatori adottati dai centri per l’impiego il lavoratore può proporre ricorso all’Anpal, che provvede ad istituire un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Inps deve comunque notificare ai titolari delle prestazioni di disoccupazione un’apposita comunicazione che indichi la violazione e la corrispondente sanzione, assieme alla durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

[1] Inps Circ. n. 224/2016.

FONTE: http://bit.ly/2kiPBSE

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