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Tirocini Garanzia Giovani, contributi sino a 1200 euro

Tirocini Garanzia Giovani, contributi sino a 1200 euro

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Contributi per le imprese che attivano stage della durata minima di 90 giorni, se il tirocinante è iscritto a Garanzia Giovani.

Non è più previsto il pagamento diretto da parte delle Regioni, ma ospitare un tirocinante, per un’impresa, è comunque conveniente: le imprese che attivano uno stage della durata minima di 3 mesi (90 giorni), hanno infatti diritto a rimborsi da 400 a 1200 euro, se lo stagista si è iscritto al programma di Garanzia Giovani.

Un’agevolazione sicuramente interessante, se unita all’ulteriore incentivo in caso di assunzione di giovani sino a 29 anni, pari allo sgravio totale dei contributi, sino a un massimo di 8060 euro per 12 mesi (lo sgravio è dimezzato se l’assunzione è a termine).

Il tirocinio può dunque diventare un’anticamera per un contratto di lavoro vero e proprio, grazie a questi nuovi incentivi. Ma come funzionano il tirocinio e il programma Garanzia Giovani? Facciamo un breve punto della situazione.

Tirocinio: come funziona

Il tirocinio, conosciuto anche come stage, non è un rapporto di lavoro, né subordinato, né parasubordinato o autonomo. Si tratta invece di un periodo di formazione, orientamento o riqualificazione che si svolge all’interno di un’azienda o di uno studio professionale: il professionista o l’impresa, in pratica, non sono datori di lavoro, ma ospitano il tirocinante all’interno della loro organizzazione perché possa apprendere un determinato mestiere e orientarsi nel mercato dell’impiego.

Nel tirocinio non esiste alcun datore di lavoro, ma le parti di questo particolare rapporto sono tre: il tirocinante, il soggetto ospitante (professionista, azienda, associazione o altro ente) e l’ente promotore, cioè il soggetto che promuove lo stage (può essere, ad esempio, l’università o il centro per l’impiego).

Esistono poi diverse tipologie di stage con regole differenti, dal tirocinio curricolare a quello di reinserimento, dal tirocinio formativo alla pratica professionale.

Tirocinio formativo e di orientamento extracurricolare

Comunemente conosciuto come tirocinio per neolaureati o neodiplomati, questo tirocinio è finalizzato alla formazione ed all’orientamento professionale; la sua durata massima è di 6 mesi (in determinate ipotesi prorogabile per altri 6 mesi); per attivarlo è necessaria una convenzione tra l’ente che promuove lo stage ed il soggetto che ospita il tirocinante, assieme a un progetto formativo specifico, che deve essere rispettato da azienda e stagista.

Al tirocinante viene poi assegnato un tutor interno all’ente ospitante, nonché un referente all’interno dell’ente promotore. Il tirocinante, per questa tipologia di stage, ha diritto al rimborso spese minimo, pari, secondo le linee guida sui tirocini [1], a 300 euro mensili.

Vi sono, inoltre, ulteriori precise regole da seguire:

  • non è possibile attivare un tirocinio per le mansioni che non necessitano di una formazione preliminare;
  • non è possibile utilizzare un tirocinante per sostituire dipendenti assenti per malattia, maternità o ferie, né per sostituire i lavoratori stagionali nei periodi di maggiore produttività;
  • il numero dei tirocinanti in azienda è limitato: le imprese sino a 5 dipendenti, difatti, possono avere un solo stagista, le imprese tra 6 e 20 dipendenti non più di 2, le imprese oltre i 20 dipendenti sino al 10% dell’organico.

Tirocinio curriculare

Il tirocinio curricolare è finalizzato all’apprendimento ed alla formazione degli studenti ed è attivabile durante un percorso di studi. Per questo motivo, il tirocinio curricolare può essere sottoscritto solo da studenti delle scuole superiori, dell’Università, o di scuole o corsi di specializzazione convenzionati con enti pubblici.

Questo tipo di stage non dà solitamente diritto a rimborsi spese (salvo previsioni di miglior favore anche all’interno della convenzione), ma attribuisce dei crediti formativi allo studente: il numero di crediti riconosciuti deve essere indicato nella convenzione tra il soggetto ospitante e l’Ente promotore; in particolare, l’Ente promotore, che riconosce i crediti formativi, deve essere un’Università o un diverso istituto.

Tirocinio di reinserimento o inserimento lavorativo

Il tirocinio di inserimento lavorativo, o di reinserimento, è rivolto a disoccupati o inoccupati, compresi i lavoratori che fruiscono di un trattamento d’integrazione salariale: questo tipo di rapporto, che non può durare più di 12 mesi, è finalizzato a evitare l’espulsione dei lavoratori dal mercato del lavoro, grazie alla formazione e alla riqualificazione. La disciplina dei contratti varia da Regione a Regione.

Tirocinio per soggetti svantaggiati

Una particolare tipologia di tirocinio è dedicata ai soggetti svantaggiati, come tossicodipendenti, alcolisti, soggetti con problemi psichiatrici e condannati a misure alternative di detenzione. In questo caso, lo stage è finalizzato al recupero psicologico di queste persone ed al loro reinserimento nella società e nel mercato lavorativo. Lo stage non può durare oltre 12 mesi.

Possono essere poi previsti degli specifici tirocini per gli immigrati extracomunitari.

Tirocinio per disabili

Dedicati ugualmente a soggetti svantaggiati, ma facenti parte di una categoria autonoma, sono i tirocini di formazione e orientamento in favore di disabili. In particolare, questi tirocini sono distinti in tre gruppi:

  • convenzione di inserimento lavorativo;
  • convenzione di integrazione lavorativa;
  • convenzione di programma.

La durata massima di questa tipologia di stage è di 24 mesi. Nella tipologia più utilizzata, la convenzione di inserimento lavorativo, il soggetto ospitante prepara i tirocinanti al lavoro in vista dell’assunzione presso un’azienda.

Tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate

Il tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate, meglio conosciuto come pratica professionale, è disciplinato dalla normativa di settore dei differenti ordini professionali. I rimborsi spese sono a discrezione dello studio ospitante e non obbligatori.

Fatta eccezione per le professioni sanitarie, come stabilito dal decreto Cresci Italia [2], la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può superare 18 mesi;  per i primi 6 mesi, lo stage può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Miur, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso enti pubblici, all’esito del corso di laurea.

Tirocinio e retribuzione

Secondo la recente legge di riforma che ha stabilito le linee guida sui tirocini [1], ai tirocinanti è dovuta, nella generalità dei casi, un’indennità minima di 300 euro mensili. Dall’obbligo delle indennità sono però escluse alcune tipologie di stage, come i tirocini curricolari (ad esempio quelli che servono per ottenere crediti formativi universitari), i tirocini a favore dei disoccupati e la pratica professionale. Il rimborso minimo può comunque variare a seconda della Regione di appartenenza, perché la normativa di dettaglio è stabilita dalle singole Regioni; inoltre, quando il tirocinio è organizzato nell’ambito di un bando pubblico, l’indennità può essere posta direttamente a carico dell’ente organizzatore del progetto, esonerando da spese l’azienda ospitante, oppure possono essere previsti dei contributi per l’azienda: è il caso degli stage attivati con gli iscritti al programma Garanzia Giovani.

Garanzia Giovani: che cos’è

Garanzia Giovani è un progetto europeo, con cui Stato e Regioni s’impegnano a offrire ai giovani di 15-29 anni, che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet), un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa. Il programma, in Italia, è partito dal 1° maggio 2014.

Garanzia Giovani: come iscriversi

Per poter usufruire dei tirocini, degli incentivi all’assunzione, dei programmi di formazione e delle altre agevolazioni previste da Garanzia Giovani, è necessario che gli interessati si iscrivano al programma Garanzia Giovani.

Per iscriversi al programma, il giovane non deve avere più di 29 anni. L’interessato deve dapprima registrarsi all’interno del sito Garanzia Giovani. Ottenute le credenziali, deve accedere al sito Clic lavoro, utilizzando user e password ricevute, per completare l’iscrizione al programma, selezionando la Regione di proprio interesse.

In seguito, verrà contattato dai servizi per l’impiego della propria Regione per ottenere la profilazione: il profilo sarà tanto più alto quanto più difficile risulterà la possibilità di trovare un impiego in base alle competenze possedute. Più è alto il profilo, più alti saranno gli incentivi e le agevolazioni fruibili.

[1] L. 148/2011.

[2] Dl n.1/2012.

FONTE: http://bit.ly/2kqo40A

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