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Contratto di lavoro senza orario, che fare?

Se il datore di lavoro non indica la collocazione dell’orario di lavoro nel contratto, che cosa può fare il lavoratore?

Ho un part time di 30 ore settimanali, ma il datore di lavoro non indica giornate e orarie; inoltre, da contratto, ha il potere di spostare la prestazione lavorativa e di ampliare le ore: è legittimo?

Nel contratto di lavoro part-time, cioè a tempo parziale, la collocazione dell’orario deve essere sempre indicata: in caso contrario, il lavoratore può rivolgersi al giudice perché sia stabilita una precisa collocazione oraria.

Secondo una nota sentenza del Tribunale di Milano [1], infatti, nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate, oltre le mansioni, anche la distribuzione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Se, invece, il contratto è privo di qualsiasi indicazione sull’orario, inteso come numero di ore settimanali (o mensili, giornaliere, etc.), ma è indicato genericamente il tempo parziale, il lavoratore ha diritto alla conversione del contratto a tempo pieno.

Ma che cosa succede se il contratto di lavoro, pur indicando il numero di ore settimanali da prestare, non ne indica la collocazione temporale e, nel contratto stesso, si fanno firmare al lavoratore le cosiddette clausole elastiche?

Clausole elastiche

Ricordiamo che, secondo il testo unico dei contratti di lavoro [2], le clausole elastiche consistono nella possibilità, per il datore, di variare la collocazione dell’orario di lavoro o di far prestare lavoro supplementare, ossia in misura superiore rispetto all’orario part-time stabilito.

Queste clausole, per essere legittime, devono essere approvate per iscritto dal lavoratore ed essere previste dal contratto collettivo applicato, che stabilisce anche i limiti massimi relativi all’orario supplementare e le causali che giustificano le variazioni. Il dipendente ha comunque diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, salvo diversi accordi migliorativi, ed a specifiche compensazioni (maggiorazione della retribuzione e/o riposi compensativi) secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

Nel caso in cui il contratto collettivo non preveda queste clausole, possono essere previste in un accordo concluso tra datore e dipendente davanti ad una commissione di certificazione (vi sono commissioni attive presso la Direzione Territoriale del Lavoro, in sede sindacale e anche presso i Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro).  In questo caso il dipendente ha diritto ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto; inoltre, l’aumento non può superare il 25% delle ore lavorative e deve essere fornito un preavviso di almeno 2 giorni.

Clausole elastiche e mancanza dell’indicazione dell’orario di lavoro

Le clausole elastiche, oltre alla misura massima dell’aumento dell’orario, devono sempre prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata.

È dunque chiaro che, nel caso in cui manchi, nel contratto, la collocazione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, non è ovviamente possibile apportare modifiche alla distribuzione temporale della prestazione, perché questa, nel contratto, non sussiste.

Di conseguenza, in questo caso, le clausole elastiche sono nulle e il datore di lavoro non può pretendere l’effettuazione di lavoro supplementare.

[1] Sent. Trib. Milano del 12/9/2008.

FONTE: http://bit.ly/2pMVLMM

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