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Jobs Act lavoratori autonomi, ora è legge

Nuove tutele e agevolazioni per i professionisti: difesa dai clienti non paganti, sospensione per malattia e gravidanza, accesso ai bandi europei.

È diventato finalmente legge il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo, lo “statuto” che contiene numerose disposizioni a tutela di chi lavora in proprio, grazie al via libera definitivo del Senato.

Le finalità principali del “Jobs Act dei lavoratori autonomi” sono due: offrire ai professionisti, considerati “lavoratori di serie b”, tutele quanto più vicine a quelle previste per i dipendenti, ed evitare abusi da parte dei committenti, soprattutto in materia di ritardo nei pagamenti.

Il professionista, ad esempio, in caso di malattia, infortunio e gravidanza, se svolge un’attività continuativa per il committente, grazie alla nuova normativa può sospendere il rapporto fino a 150 giorni (salvo il venir meno dell’interesse del “datore di lavoro”). Non solo: in caso di maternità, posto che le iscritte alla Gestione Separata potranno percepire l’indennità anche se fatturano, la lavoratrice madre potrà essere sostituita da altri colleghi di fiducia, in possesso dei requisiti professionali. Se la malattia o l’infortunio è molto grave, il lavoratore autonomo può interrompere il versamento di contributi e dei premi fino a due anni.

Inoltre, il Jobs Act autonomi corregge diverse disposizioni fiscali che determinavano squilibri significativi a carico dei professionisti: potranno, per esempio, finalmente essere interamente dedotte le spese per la formazione e le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista e addebitate al committente.

Ma procediamo per ordine e vediamo le principali novità del Jobs Act dei professionisti.

Jobs Act lavoro autonomo: malattia e maternità

Innanzitutto, per quanto riguarda la maternità, il Jobs Act del lavoro autonomo offre la possibilità, attualmente esistente solo per chi esercita attività d’impresa, di ricevere l’indennità di maternità (quella che spetta 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure un mese prima e 4 mesi dopo) anche se non ci si astiene effettivamente dal lavoro.

In questo modo, possono ricevere l’assegno anche le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata che fatturano, e non solo le iscritte alle gestioni dedicate a chi svolge attività imprenditoriale (Gestione artigiani e commercianti, per esempio).

La durata del congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) è aumentata da 3 a 6 mesi, proprio come per i dipendenti. Il congedo può essere fruito entro i primi 3 anni di vita del bambino, non più entro il primo anno.

Per quanto riguarda i periodi di astensione per gravidanza, malattia e infortunio, questi non comportano l’estinzione del contratto col committente, se riferito a prestazioni svolte in via continuativa, ma la sua sospensione: in particolare, la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi possono comportare una sospensione dell’attività professionale per non più di 150 giorni nell’anno solare.

La lavoratrice in maternità, inoltre, può essere sostituita da altri colleghi di fiducia, in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico, previo consenso del committente.

Se l’interruzione dell’attività, dovuta a gravidanza, infortunio o malattia, risulta superiore a 60 giorni, il professionista può beneficiare della sospensione dell’obbligo contributivo e del versamento di eventuali premi assicurativi, per un massimo di 2 anni. Questo non significa, però, che i contributi non devono essere pagati, ma solo che, terminato il periodo di sospensione, il lavoratore può rateizzare il debito.

Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps con patologie oncologiche, i periodi di assenza conseguenti al trattamento di queste malattie sono equiparati, dal punto di vista economico, alla degenza ospedaliera.

Ad ogni modo, il Jobs Act professionisti delega il governo ad adottare, entro 12 mesi, dei decreti che amplino i destinatari dell’indennità di maternità e di malattia.

Jobs Act lavoro autonomo: ritardi nei pagamenti

Il Jobs Act dei lavoratori autonomi prevede anche una tutela particolare contro i clienti non paganti ed i ritardati pagamenti delle fatture: nel dettaglio, qualunque clausola contrattuale che stabilisca il pagamento dopo 60 giorni dall’emissione della fattura o dalla sua richiesta è considerata abusiva.

Inoltre, il committente non può recedere dal contratto a prestazione continuativa senza preavviso e non può modificare unilateralmente le clausole.

Sono poi integralmente deducibili (al 100%) gli oneri sostenuti per assicurarsi contro il mancato pagamento e sono state estese alle casistiche elencate le tutele contro l’abuso di dipendenza economica.

Job Act lavoro autonomo: spese per la formazione

Le spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento professionale, ad esempio per partecipare a corsi, seminari e congressi, grazie al Jobs Act autonomi sono pienamente deducibili, nel limite annuo di 10.000 euro.

È inoltre prevista la piena deducibilità, sino a 5.000 euro annui, per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, di orientamento, di ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità.

Jobs Act lavoro autonomo: spese per alberghi e ristoranti

Vengono meno, a partire dal periodo d’imposta 2016, le limitazioni previste dal Tuir (testo unico delle imposte sui redditi) alla deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista e addebitate analiticamente al committente. In particolare, le situazioni che possono verificarsi sono due:

  • il professionista, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, sostiene determinate spese che riaddebita analiticamente al committente;
  • il committente si fa carico direttamente delle spese connesse all’incarico affidato al lavoratore autonomo.

Per quest’ultima casistica è stato già stabilito [1] che, dal 2017, non solo le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, ma anche quelle relative a prestazioni di viaggio e trasporto, se sostenute direttamente dal committente, costituiscono un onere deducibile per quest’ultimo e non un compenso in natura per il professionista.

Il Jobs Act autonomi estende la disposizione a tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito, a partire dal periodo d’imposta 2016.

Per quanto riguarda, invece, il riaddebito analitico in fattura da parte del professionista che ha sostenuto in proprio i costi, non si applica più il vecchio limite di deducibilità del 75%, entro un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, ma le spese possono essere dedotte senza limiti.

Anche questa modifica viene espressamente resa efficace dal periodo d’imposta 2016, e, quindi, può già essere applicata nel modello Unico 2017.

Jobs Act lavoro autonomo: lavoro agile e diritto alla disconnessione

Il Jobs Act dei lavoratori autonomi regolamenta anche il lavoro agile, che finalmente ha una disciplina definita. Il lavoro agile, detto anche “smart working”, non sarà, però, un contratto di lavoro a sé, ma una modalità di esecuzione del rapporto subordinato«stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro», e con «il possibile utilizzo di strumenti tecnologici».

Il lavoratore “agile” è dunque un lavoratore dipendente e può essere a tempo determinato o indeterminato, ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore “non smart” e alla determinazione dei periodi di riposo e disconnessione.

Gli orari di lavoro massimi sono quelli previsti dai contratti nazionali.

Jobs Act lavoro autonomo: offerte di lavoro

Per tutelare la posizione dei liberi professionisti e favorire l’incontro fra domanda e offerta  di lavoro, nei centri per l’impiego pubblici sarà allestito uno sportello dedicato al lavoro autonomo.

Jobs Act lavoro autonomo: altre previsioni

La nuova legge prevede, infine, degli ulteriori vantaggi per i professionisti:

  • la promozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della loro partecipazione agli appalti;
  • l’apertura di uno sportello dedicato nei centri per l’impiego;
  • la possibilità di partecipare ai bandi costituendo reti di professionisti.

[1] Art.7 quater, Co.5, Dl 193/2016.

FONTE: http://bit.ly/2r4sfQH

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