Non c’è una legge specifica che disciplina l’orario di lavoro dei disabili, ma ci sono delle agevolazioni su permessi e collocamento mirato.
Una persona con disabilità può o deve lavorare meno di chi la disabilità non ce l’ha? La risposta più adeguata sarebbe «ni». Per quanto riguarda l’orario di lavoro, l’invalido ha diritto ad usufruire di alcuni permessi, soprattutto se la sua riduzione della capacità lavorativa è grave. Ma la legge non prevede molte altre agevolazioni da questo punto di vista, se non quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali.
Vediamo nel dettaglio che cosa dice la normativa riguardo l’orario di lavoro dell’invalido.
Invalidità e orario di lavoro
Dicevamo che la legge non prevede dei benefici specifici per quanto riguarda l’orario di lavoro dell’invalido, al di là di quelle messe nero su bianco sui contratti collettivi. In particolare, la normativa non contempla:
- riduzione dell’orario di lavoro, se non la possibilità di un contratto a tempo parziale;
- esonero da turni, lavoro notturno oppure orario spezzato al di fuori dei casi previsti per tutti i lavoratori se non concordati al momento dell’assunzione.
Ricordiamo, inoltre, che la legge [1] prevede per i lavoratori invalidi assunti grazie al collocamento mirato il trattamento economico e normativo previsto dalle normative e dai contratti collettivi che interessano tutti i lavoratori.
Invalidità e lavoro: le agevolazioni
La legge 104
L’orario di lavoro dell’invalido, sia dipendente pubblico o privato, può avere una riduzione grazie alla Legge 104 [2] solo per quanto riguarda dei permessi retribuitilegati alla sua disabilità. Nel dettaglio:
- due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore;
- un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.
Il collocamento mirato
Questo strumento, previsto dalla legge [3], consente di valutare le capacità lavorative di un invalido per inserirlo nel posto adeguato con forme di sostegno e soluzioni dei problemi relativi all’ambiente di lavoro.
Tra i criteri utilizzati, la capacità di reggere certi aspetti dell’organizzazione aziendale, come turni o lavoro notturno, ma anche (soprattutto nel pubblico impiego) la condizione di svantaggio personale, sociale e familiare, che può consentire una certa flessibilità nell’orario di lavoro dell’invalido.
Lavoro e orario flessibili
La legge prevede una serie di contributi a carico del Fondo per l’occupazione per i datori di lavoro che sottoscrivano degli accordi mirati alla flessibilità e all’organizzazione dell’orario di lavoro dell’invalido. Si parla di part time, di orario flessibile in entrata e in uscita oppure concentrato e anche di telelavoro.
Questi accordi interessano lavoratori con figli minori, specie se fino a 12 anni di età o disabili, oppure fino a 15 anni se affidati o adottati o, ancora, lavoratori con persone disabili o non autosufficienti a carico o affette da grave infermità.
In particolare, il Fondo finanzia:
- accordi per favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
- progetti per la promozione di interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori.
[1] Art. 10, co. 1, legge n. 68/1999.
[2] Art. 33 legge 104/1992.
[3] Legge n. 68/1999.
FONTE: http://bit.ly/2yLthHS