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Come si perde lo stato di disoccupazione

In quali casi il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione?

Nuovo lavoro precario, ma con reddito che supera determinati limiti, rifiuto di un’offerta di lavoro congruo o, ancora, mancata partecipazione ad attività formative e di orientamento: sono veramente numerosi i motivi che possono far decadere dallo stato di disoccupazione, comportando così la conseguente decadenza da molteplici benefici, come i sussidi a sostegno del reddito. Facciamo allora un breve punto della situazione, per chiarire tutti i casi in cui il lavoratore può perdere questo importante status.

Come si acquista lo stato di disoccupazione

Innanzitutto, per comprendere come si perde lo status di disoccupato, dobbiamo prima capire come si acquista lo stato di disoccupazione. Perché un lavoratore sia in possesso dello stato di disoccupazione, in base alla normativa in materia [1], occorre che:

  • abbia perso l’impiego involontariamente;
  • dichiari, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (Did) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Perdita dello stato di disoccupazione per mancata presentazione alle convocazioni

Se il lavoratore non si presenta, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti col centro per l’impiego previsti per:

  • la conferma dello stato di disoccupazione;
  • la profilazione personale;
  • la stipula del patto di servizio personalizzato;
  • la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;

gli si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di un quarto di una mensilità della Naspi (se percepisce il sussidio), corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Lo stato di disoccupazione si perde, dunque, alla terza assenza alle convocazioni stabilite dal centro per l’impiego.

Perdita dello stato di disoccupazione per mancata partecipazione alle iniziative di politiche attive

Le stesse sanzioni appena elencate  si applicano anche in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro.

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva del lavoro e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di una mensilità dell’eventuale sussidio percepito, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Perdita dello stato di disoccupazione per rifiuto di un’offerta di lavoro congrua

In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua si applica la decadenza dall’eventuale prestazione percepita e dallo stato di disoccupazione.

Perdita dello stato di disoccupazione per nuovo lavoro

Il disoccupato che trova un nuovo lavoro non perde per questo lo stato di disoccupazione, ma lo mantiene se:

  • è occupato con rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (in questo caso lo stato di disoccupazione è sospeso);
  • il lavoro svolto, subordinato o parasubordinato, produce un reddito inferiore ad 8000 euro lordi all’anno (si tratta del limite di reddito annuo entro il quale l’Irpef lorda risulta inferiore alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente) ;
  • il lavoro svolto produce un reddito inferiore a 4800 euro lordi all’anno, se autonomo (si tratta del limite di reddito annuo entro il quale l’Irpef lorda risulta inferiore alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo);
  • il lavoro è svolto, a prescindere dai limiti di reddito, per attività lavorative nell’ambito di particolari progetti.

Perdita dello stato di disoccupazione con due lavori

Nel caso in cui il lavoratore svolga più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali), che non superino, separatamente, i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si deve verificare il reddito complessivo derivante da tutte le attività svolte, come previsto dalla normativa sulla disoccupazione [2] e chiarito dall’Inps [3].

La normativa , difatti, stabilisce che lo stato di disoccupazione è confermato se il reddito corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Poiché non è possibile cumulare la detrazione sui redditi di lavoro dipendente con quella sui redditi di lavoro autonomo, ma è possibile scegliere tra le due, se il reddito complessivo (di lavoro autonomo e subordinato) supera gli 8.000 euro annui, corrisponde a un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti: pertanto, si decade dallo stato di disoccupazione.

[1] D.lgs. 150/2015.

[2] Art.34, Co.3, D.lgs. 150/2015.

[3] Inps Circ. n. 194/2015.

FONTE: http://bit.ly/2iqvG4H

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