Il lavoratore dipendente è tenuto agli straordinari solo se previsto nel contratto collettivo.
Il tuo datore di lavoro ti ha comunicato che, questa settimana, dovrai rimanere in azienda per due giorni oltre il normale orario di chiusura. Ci sono da fare alcuni conteggi, pianificazioni e valutazioni per il prossimo semestre. La tua presenza è necessaria e non se ne può fare a meno. C’è poi da sostituire un collega in malattia e, oltre a te, non ci sono altri dipendenti che sappiano fare la stessa cosa. Tu però avevi programmato di uscire con gli amici e di dedicarti al tuo hobby preferito; in ogni caso ritieni che non si possa obbligare il dipendente a fare straordinari se non lo vuole. Se, infatti, il contratto stabilisce un determinato orario di inizio e fine della prestazione lavorativa, tutto il resto è rimesso alla libera scelta del lavoratore. È suo il diritto di scegliere se guadagnare un extra o accontentarsi della normale busta paga. Il capo però non ne vuole sapere e ti ha lasciato intendere che, se non accetterai di lavorare qualche ora in più del solito, sarai sanzionato per insubordinazione. È davvero così? Si può rifiutare il lavoro straordinario? Lo spieghiamo qui di seguito
Chi stabilisce l’orario di lavoro?
La legge ammette qualsiasi accordo tra le parti finalizzato all’organizzazione dell’orario di lavoro, sempre che siano rispettati i limiti di durata. Nella pratica, tuttavia, i criteri generali della distribuzione dell’orario di lavoro sono stabiliti dai contratti collettivi (i cosiddetti Ccnl), che, di solito, pongono limiti al potere del datore di lavoro di fissare o modificare l’orario. Nel rispetto di tali limiti, il datore di lavoro può regolamentare la distribuzione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro, concordando con i lavoratori la distribuzione che meglio risponde alle esigenze della produzione nell’arco della giornata e della settimana (ad esempio lavoro notturno o a turni, durata delle pause, utilizzo dei riposi settimanali, ecc.).
Quante ore al giorno si deve lavorare?
Prima di chiarire se si può rifiutare il lavoro straordinario, cerchiamo di capire cos’è lo straordinario e quante ore al giorno si deve lavorare. Contrariamente a quanto spesso si crede, la legge non fissa un orario giornaliero prestabilito per la prestazione di lavoro; viene stabilito solo il tetto settimanale che è costituito da 40 ore. I contratti collettivi però arrivano dove non arriva la legge e possono fissare un tetto all’orario giornaliero, così come stabilire una durata inferiore alle 40 ore settimanali. Sempre il Ccnl può distribuire le ore di lavoro settimanale, anziché su 6 giorni, su 5 giorni (cosiddetta «settimana corta»).
Cos’è il lavoro straordinario?
Si considera «straordinario» il lavoro che supera le 40 ore settimanali. Per il lavoro straordinario il dipendente ha diritto a una maggiorazione sulla busta paga a seconda delle ore in più di lavoro espletate.
Cos’è il lavoro supplementare?
Alcuni contratti collettivi stabiliscono un orario settimanale inferiore alle 40 ore. In questi casi il lavoro supplementare (o anche detto «straordinario contrattuale») è quello svolto oltre l’orario contrattuale ed entro il limite legale. Non si applicano le norme sul lavoro straordinario. Generalmente per il lavoro supplementare i contratti collettivi stabiliscono maggiorazioni retributive differenti rispetto a quelle riconosciute per lo straordinario.
Il lavoratore è obbligato ad accettare lo straordinario?
In alcuni casi il lavoratore è obbligato ad accettare la richiesta di lavoro straordinario fattagli dal datore. In altri casi si può rifiutare. Vediamo in quali casi il lavoratore non può rifiutare il lavoro straordinario.
Quando il lavoratore non può rifiutarsi di fare gli straordinari
Il dipendente è tenuto ad accettare la richiesta del datore di fare gli straordinari nelle seguenti ipotesi:
- quando a prevederlo è il contratto collettivo nazionale che, in tal caso, fisserà i giorni e i limiti di ore [1];
- in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive che non possono essere fronteggiate attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- in caso di eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili per le stesse occasioni.
Quando il lavoratore può rifiutare lo straordinario
In tutti gli altri casi, il dipendente può rifiutarsi di effettuare lo straordinario senza che a ciò conseguano sanzioni. Quindi, in assenza delle condizioni appena elencate, lo straordinario è possibile solo previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, nei limiti massimi di 250 ore all’anno.
Ad ogni modo, il dipendente può sempre rifiutare lo straordinario nelle seguenti ipotesi:
- se è un lavoratore studente [2];
- se c’è un giustificato e comprovato motivo di rilevante gravità che impedisce la prestazione [3];
- se il potere del datore di lavoro non è stato esercitato secondo correttezza e buona fede. Ad esempio, è legittimo il rifiuto di un lavoratore di riprendere il servizio per svolgere lavoro straordinario dopo solo 8 ore dalla fine del turno, quando la richiesta del datore di lavoro non sia giustificata da ragioni aziendali prevalenti [4].
Qual è la durata massima dello straordinario?
Sono i contratti collettivi a stabilire la durata massima dello straordinario ossia quante ore i dipendenti possono lavorare oltre il tetto delle 40 ore settimanali. L’orario settimanale – in presenza o in assenza di contrattazione applicabile – non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di 7 giorni.
Il limite massimo di 48 ore deve essere calcolato, come media, in un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi, elevabile dalla contrattazione collettiva a 6 mesi (12 a fronte di ragioni obiettive, tecniche o organizzative).
Come viene pagato lo straordinario?
Lo straordinario è retribuito con una maggiorazione fissata dal contratto collettivo. Il Ccnl può anche prevedere, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni economiche, anche dei riposi compensativi.
In caso di straordinario continuativo, il compenso per lo straordinario può essere corrisposto in modo forfettario. Tale modalità di pagamento non può mai comportare per il lavoratore una perdita di retribuzione rispetto a quanto avrebbe percepito con la maggiorazione ordinaria per lavoro straordinario.
note
[1] Cass. sent. n. 1484/1989: «Ove la contrattazione collettiva preveda la prestazione di lavoro straordinario, la relativa esecuzione è espressione non della esistenza di un patto individuale fra prestatore e datore di lavoro ma dell’Esercizio dei poteri discrezionali dell’imprenditore e della corrispondente subordinazione del lavoratore, il quale – per la adesione prestatavi all’atto della sua immissione in azienda ovvero successivamente, in modo espresso e mediante contegno univocamente concludente – è tenuto all’osservanza della predetta disciplina collettiva, suscettibile, ai sensi dell’art. 2077 cod. civ., di essere modificata anche in peius da altra successiva».
[2] Art. 10 c. 1, L. 300/70.
[3] Min. Lav. circolare n. 8/2005 del 3.03.2005.
[4] Cass. sent. n. 2073/1992.
FONTE: http://bit.ly/2gLqjN3