Domande & Risposte, Edicola News, Lavoro e Previdenza

Il datore può ridurre l’orario di lavoro?

Nel part-time è impossibile diminuire il monte ore lavorativo senza patto scritto; nel lavoro a tempo pieno il consenso invece si può desumere dal comportamento del dipendente.

Per molti anni hai prestato lavoro dipendente a favore di un’azienda. Poiché l’attività era oscillante e dipendeva spesso dalle stagioni e dalla presenza dei clienti, a volte hai lavorato in part-time, altre in full-time. In entrambi i casi è però successo che il datore ti abbia comunicato degli orari ridotti rispetto a quelli stabiliti in partenza col contratto, a seconda del lavoro che c’era da fare. Settimanalmente, così, ti venivano indicati i giorni e le ore in cui dovevi presentarti al lavoro tu, puntualmente, ti limitavi a eseguire le prestazioni nelle occasioni richieste. In tutto ciò non hai avuto alcun margine di scelta: o prendere o lasciare. Ora però il rapporto con l’azienda si è chiuso e vorresti far valere i tuoi diritti: a tuo dire, infatti, il datore non poteva, unilateralmente e senza il tuo consenso, ridurre le ore di lavoro e, di conseguenza anche la tua retribuzione. Tutto ciò ti ha procurato un notevole danno economico: oltre all’impossibilità di far affidamento su uno stipendio stabile e fisso come invece ti era stato promesso all’atto dell’assunzione, non hai ottenuto il rispetto della normativa prevista per la diminuzione del monte ore lavorative. Cosa prevede la legge a riguardo? Una recente sentenza della Cassazione [1] ha risposto al ricorrente dubbio: il datore può ridurre l’orario di lavoro? Ecco cosa hanno detto in proposito i giudici supremi.

In generale è indiscutibile il divieto del datore di lavoro di modificare unilateralmente il regime orario di lavoro: ciò vale sia nel contratto a tempo pieno che in quello part-time. In entrambi i casi ci deve quindi essere il consenso del dipendente. Tuttavia, tale consenso può essere espresso in modo diverso a seconda che si tratti di part-time o full-time. Vediamo le distinzioni.

Variazione orario di lavoro nel part-time

Nel part-time, fermo – come detto – il divieto di riduzione dell’orario di lavoro senza il consenso del dipendente, tale consenso non può essere desunto da un suo comportamento tacito (come il fatto di aver rispettato i turni impartitigli), ma va sempre manifestato in modo espresso. Il che, in pratica, significa che, per ridurre il part-time, è necessario un atto scritto. È proprio su questo punto che mette l’accento la Cassazione: se è vero che le variazioni dei turni orari del part-time devono risultare da accordo scritto, è anche vero che il dipendente a cui è stato ridotto unilateralmente l’orario di lavoro, senza che il suo consenso risulti dalla firma di qualsiasi atto, può chiedere al datore il pagamento delle differenze retributive. L’azienda è così tenuta a restituire le retribuzioni a cui avrebbe avuto diritto se l’orario di lavoro fosse stato quello effettivamente concordato per iscritto.

In ogni caso ricordiamo che, nel caso di lavoro part-time, il datore può concordare con il dipendente, all’atto dell’assunzione le cosiddette clausole elastiche e le clausole flessibili. Con esse l’azienda si riserva la possibilità, in corso di rapporto, di una modifica all’orario di lavoro in particolari situazioni aziendali (es. esigenze temporanee e stagionali). In particolare

  • le clausole flessibili sono riferite al part time verticale e permettono una diversa distribuzione delle giornata di lavoro previste;
  • le clausole elastiche permettono un prolungamento della prestazione nel caso di part time orizzontale o misto.

Variazioni orario di lavoro nel full time

Anche nel caso del contratto a tempo pieno le variazioni dell’orario di lavoro possono intervenire solo previo accordo tra le parti. Ma in questo caso la prova per cui le parti hanno concordato la riduzione della prestazione oraria può essere desunta dal comportamento successivo che le stesse hanno tenuto in costanza del rapporto: la dimostrazione sul consenso del dipendente può essere raggiunta per fatti concludenti. In pratica, ciò significa che se il dipendente si è limitato a rispettare gli orari richiesti dal datore senza mai opporre alcun tipo di rifiuto, il suo comportamento vale come consenso e può sostituire la firma di un patto scritto (che, invece, abbiamo visto essere obbligatorio nel part-time).

Ricordiamo che, dal 2012, il mutamento dell’orario di lavoro, da part-time a full-time o viceversa da full-time a part-time, può avvenire solo con l’accordo scritto delle parti senza la necessaria presenza dei sindacati.

[1] Cass. sent. n. 1375/2018.

FONTE: http://bit.ly/2s2ZhoU

Pubblicità

Commenta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...