Domande & Risposte, Edicola News, Lavoro e Previdenza

Se lavoro 14 giorni consecutivi ho diritto a 2 giorni di riposo compensativo?

Per esigenze aziendali hai dovuto lavorare per due settimane consecutive? Leggendo questo articolo scoprirai se puoi beneficiare del riposo compensativo

La Costituzione stabilisce che il riposo settimanale, così come le ferie annuali, non può essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore [1]. Ciò a conferma della grande importanza che il nostro ordinamento attribuisce al riposo del dipendente. In effetti, la regolare fruizione del riposo incide anche sulla salute e sulla sicurezza del dipendente sul luogo di lavoro. Oltre alla Costituzione anche la normativa ordinaria sull’orario di lavoro [2] parla di riposo settimanale. Dunque il lavoratore ha diritto a una pausa di almeno 24 ore ogni 6 giorni lavorativi, a cui si aggiunge l’intervallo di almeno 11 ore consecutive che deve intercorrere tra un giorno di lavoro e un altro (il cosiddetto riposo giornaliero). Peraltro, vi sono categorie di lavoratori alle quali non si applica questa disciplina. In particolare, la gente di mare, il personale addetto ai voli civili, i lavoratori mobili delle aziende di trasporto, il personale scolastico e gli apprendisti minorenni. Il numero dei giorni di riposo annui spettanti al lavoratore viene stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del singolo settore.

Quanto detto finora vale in linea di principio, ma sono ammesse eccezioni. In particolare, mentre nel pubblico impiego il giorno di riposo cade di domenica, nell’ambito del lavoro privato esso può anche corrispondere a un diverso giorno della settimana (si pensi, per esempio, al settore della ristorazione). Inoltre vi sono attività lavorative nelle quali, in aggiunta alla domenica, è previsto anche un altro giorno di riposo nell’arco della settimana.

Con riferimento alla cadenza temporale è possibile che, in determinate circostanze, la prestazione lavorativa possa svolgersi nell’arco di più di 6 giorni consecutivi, potendo arrivare anche a 14 giorni di fila. In tali ipotesi, tuttavia, la legge prevede forme di compensazione in favore del lavoratore. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di rispondere al seguente quesito: se lavoro 14 giorni consecutivi ho diritto a 2 giorni di riposo compensativo?

Cos’è il riposo compensativo

Il riposo compensativo è così detto proprio perché ha la funzione di compensare il lavoratore rispetto a una prestazione quantitativamente eccedente, su base settimanale, rispetto a quella ordinaria (per esempio, il lavoro festivo) o particolarmente gravosa (si pensi al lavoro notturno).

Sotto questo aspetto il riposo compensativo si distingue dalla pausa periodica (giornaliera o settimanale che sia) la quale, essendo di breve durata, serve soprattutto a garantire al dipendente il recupero psico-fisico.

Bisogna distinguere tra il riposo compensativo del lavoro prestato per sette giorni di seguito e quello relativo all’ipotesi di lavoro effettuato nel giorno di riposo o in un giorno festivo. Infatti, nel primo caso la compensazione è un preciso diritto del lavoratore. Nel secondo, è una semplice possibilità, in quanto può essere prevista dal contratto collettivo di riferimento in aggiunta o in alternativa alla maggiorazione retributiva.

Come si calcolano i giorni di riposo compensativo

Con riferimento al riposo compensativo legato al numero di giorni di lavoro consecutivi, se il lavoratore presta la propria opera per sette giorni di seguito, ha diritto di fruire del giorno di riposo compensativo la settimana successiva. La scansione temporale prevista dalla legge è tale, dunque, per cui il riposo compensativo deve essere goduto, al massimo, dopo 14 giorni consecutivi di lavoro. In un caso come questo, pertanto, il lavoratore dovrà avere almeno due giorni di ferie nell’arco di 14 giorni.

In ogni caso, la distribuzione dei riposi compensativi deve essere tale da garantire al dipendente una media settimanale di 35 ore di riposo continuative.

Il lavoro prestato per tutta o una parte della domenica viene compensato con un periodo di riposo pari al numero di ore di lavoro eseguite nel corso della domenica e comunque non inferiore a 12 ore consecutive.

note

[1] Art. 36, comma 3 della Costituzione

[2] In particolare, il Decreto legislativo 66/2003

FONTE: https://bit.ly/2G2HLXq

 

Pubblicità

Commenta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...