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Si può chiedere la disoccupazione con partita Iva?

Lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti possono richiedere l’indennità per la perdita dell’occupazione con una posizione Iva aperta?

Nella generalità dei casi, chi ha la partita Iva aperta, imprenditore o libero professionista, non ha diritto all’indennità di disoccupazione: questo sussidio, difatti, allo stato attuale è previsto soltanto a favore della generalità dei lavoratori dipendenti (ci sono delle categorie escluse, come i dipendenti pubblici a tempo indeterminato) e dei collaboratori.

Tuttavia, se il lavoratore con la partita Iva aperta è anche dipendente, può aver diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, il sussidio che spetta alla generalità dei subordinati. La questione è più complessa per il collaboratore con partita Iva aperta che, a causa della cessazione del contratto, vuole chiedere la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per collaboratori.

Quindi si può chiedere disoccupazione con partita Iva?

La risposta è negativa, se l’unica occupazione dell’interessato è quella che dà luogo all’apertura della partita Iva, cioè l’attività di lavoro autonomo- libero professionale o imprenditoriale. Se, invece, oltre all’attività “in proprio” l’interessato è anche dipendente, è possibile richiedere l’indennità di disoccupazione.

Se oltre all’attività “in proprio” l’interessato è anche collaboratore, per ottenere l’indennità di disoccupazione per co.co.co. questi incontra maggiori difficoltà, a causa della partita Iva aperta.

In entrambi i casi, se dall’attività che ha determinato l’obbligo di apertura della partita Iva derivano degli introiti, il trattamento di disoccupazione è ridotto. Se, poi, questi introiti superano un determinato limite, l’interessato decade sia dall’indennità che dallo stato di disoccupazione. Ma procediamo con ordine.

Requisiti per ottenere la Naspi

La Naspi è riconosciuta ai lavoratori dipendenti (esclusi si dipendenti a tempo indeterminato delle PA, gli operai agricoli a tempo determinato OTD o indeterminato OTI, destinatari dell’indennità di disoccupazione agricola) che soddisfino congiuntamente i requisiti di seguito elencati:

  • perdita involontaria dell’occupazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione;
  • almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione accreditati nei 4 anni precedenti la domanda;
  • almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti la domanda di disoccupazione.

La Naspi ammonta al 75% della media retributiva degli ultimi 4 anni, sino a un massimo mensile per l’anno 2020 di 1335,40 euro, e dura sino alla metà del periodo contribuito negli ultimi 4 anni, quindi sino a 24 mesi.

Naspi e partita Iva

È possibile richiedere la Naspi anche se si ha la partita Iva aperta. Se al momento della domanda di Naspi non si ha la partita Iva aperta, ma la si apre in un secondo momento, la Naspi non viene sospesa, né decade.

Attenzione, però: se dall’attività di lavoro in proprio che ha determinato l’apertura della partita Iva deriva un reddito, la Naspi viene ridotta in misura pari all’80% del reddito di lavoro percepito, rapportato al periodo che intercorre tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Se, poi, il lavoro autonomo svolto produce un reddito superiore a 4800 euro lordi all’anno (si tratta del limite di reddito annuo entro il quale l’Irpef lorda risulta inferiore alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo), l’interessato decade dalla Naspi e dallo stato di disoccupazione.

Per ulteriori approfondimenti: Naspi, calcolo, durata.

Requisiti per ottenere la Dis-coll

L’Inps, in diverse circolari e messaggi [1], ha chiarito che i potenziali destinatari della Dis-coll sono:

  • collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda;
  • gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda;
  • i collaboratori della PA iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda.

Sono esclusi dal novero dei destinatari della Dis- coll gli amministratori, i sindaci o i revisori di società, le associazioni e gli altri enti con o senza personalità giuridica.

La Dis-coll è riconosciuta ai lavoratori elencati, purché soddisfino congiuntamente i le seguenti condizioni:

  • iscrizione in via esclusiva alla gestione separata Inps;
  • non titolarità di partita Iva;
  • possesso dello stato di disoccupazione;
  • almeno 1 mese di contributi accreditati (questo requisito è richiesto dal 5 settembre 2019: in precedenza, era necessario possedere 3 mensilità di contribuzione) dall’anno che precede quello d’invio della domanda sino alla data d’invio della domanda stessa.

La durata della Dis-coll è pari alla metà dei periodi contribuiti nel periodo di riferimento, sino a un massimo di 6 mesi.

Dis-coll e partita Iva

Per percepire la Dis-coll non è consentito avere una partita Iva attiva, anche se l’interessato, dall’attività per la quale è aperta la posizione Iva, non percepisce redditi.

Il lavoratore, se è titolare di un’eventuale partita Iva attiva ma non produttrice di reddito (cosiddetta posizione silente), per poter presentare la domanda di Dis-coll deve provvedere preliminarmente alla sua chiusura.

Successivamente, comunque, la partita Iva può essere aperta. Il beneficiario della Dis-coll che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, parasubordinata o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (cd. soglia d’incapienza) deve comunicare all’Inps, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-coll, il reddito che presume di produrre dalla nuova attività.

Per quanto concerne l’attività autonoma, professionale o imprenditoriale, qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari alla soglia d’incapienza, che ammonta a 4.800 euro per il lavoro autonomo, la Dis-coll viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo che intercorre tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

note

[1] Inps, circolari n. 115/2017 e n. 122/2017, messaggio n. 4804/2017

FONTE: https://bit.ly/2YeFJfJ

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