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Quando richiedere visita fiscale

Ogni anno lo Stato spende moltissimi soldi per erogare l’indennità di malattia Inps ai lavoratori dipendenti.

Sei un datore di lavoro? Hai dei dipendenti che si prendono troppo spesso delle malattie brevi? Temi che queste malattie siano, in realtà, delle assenze tattiche? La legge offre ai datori di lavoro uno strumento per verificare il reale stato di malattia certificato dai lavoratori. Infatti, oltre che un comportamento scorretto verso il datore di lavoro, il lavoratore che si mette in malattia senza in realtà essere malato sta ponendo in essere una truffa nei confronti dell’Inps. Ciò in quanto, come vedremo, l’indennità di malattia ai lavoratori dipendenti viene erogata dall’Inps. Lo strumento di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori è la visita fiscale.

Ma quando richiedere visita fiscale? La visita fiscale può essere fissata d’ufficio dall’Inps oppure richiesta dal datore di lavoro. Per quanto riguarda l’opportunità di richiedere la visita fiscale e quando farlo, non c’è una regola. Tale decisione è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro.PUBBLICITÀ

Rapporto di lavoro e malattia del lavoratore

ll rapporto di lavoro è un rapporto di scambio. La definizione di legge del contratto di lavoro subordinato [1], infatti, lo qualifica come un contratto a prestazioni corrispettive. Ciò significa che esiste un rapporto di stretta corrispettività tra la prestazione di lavoro del lavoratore e il pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro eroga lo stipendio al lavoratore a fronte della prestazione di lavoro erogata dal dipendente. Questo rapporto di scambio, tuttavia, subisce, in taluni casi, delle eccezioni. Ci si riferisce a tutte quelle ipotesi nelle quali il lavoratore viene pagato pur non avendo reso una prestazione di lavoro a favore del datore di lavoro.

Si tratta, sicuramente, del caso delle ferie annuali retribuite, dei permessi retribuiti, dei vari permessi e congedi durante i quali il lavoratore può assentarsi dal lavoro mantenendo, comunque, il diritto alla retribuzione.

Una di queste fattispecie ricorre anche nel caso di malattia del lavoratore. La malattia del lavoratore è un alterazione dello stato psico-fisico del dipendente che gli impedisce in modo assoluto ma temporaneo di recarsi al lavoro e di svolgere regolarmente la sua prestazione lavorativa.

Il lavoratore in malattia ha diritto, innanzitutto, ad assentarsi dal lavoro senza che gli possa essere, per questo, elevata una contestazione disciplinare per assenza ingiustificata.

Lo stato di malattia, infatti, se debitamente certificato, costituisce una giustificazione dell’assenza. In secondo luogo, il lavoratore in malattia ha diritto ad ottenere dei trattamenti economici nonostante l’assenza di una prestazione di lavoro.

Chi paga il lavoratore in malattia?

Il lavoratore in malattia, innanzitutto, riceve un’indennità economica a carico dell’Inps: l’indennità di malattia Inps. Si tratta di una prestazione economica che viene erogata dall’ente previdenziale a partire dal quarto giorno di malattia fino al 120° giorno in un anno solare.

L’indennità di malattia Inps, tuttavia, non copre l’intera retribuzione percepita normalmente dal lavoratore. Ne consegue che, se non vi fossero delle forme di integrazione di questa indennità a carico del datore di lavoro, il lavoratore durante lo stato di malattia subirebbe una decurtazione del suo trattamento economico ordinario. Per ovviare a questa situazione, la gran parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono che il datore di lavoro debba integrare, a suo carico, la prestazione economica erogata dall’Inps al fine di garantire al lavoratore la normale retribuzione anche durante la malattia.

E’ di tutta evidenza che se al rapporto di lavoro non si applica nessun contratto collettivo il lavoratore in malattia percepirà unicamente l’indennità economica di malattia erogata dall’Inps.

Chi controlla lo stato di malattia?

Innanzitutto, affinché il lavoratore possa essere giustificato in caso di assenza per malattia e possa ottenere le prestazioni economiche sia a carico dell’Inps che a carico del datore di lavoro la malattia deve essere certificata dal medico curante attraverso il certificato telematico di malattia.

Si tratta di un certificato dematerializzato nel quale il medico curante indica la prognosi della malattia, vale a dire i giorni di assenza giustificata che il medico reputa necessari per il recupero del normale stato di salute del paziente e il domicilio eletto dal lavoratore per le eventuali visite fiscali che dovessero essere inviate dall’Inps o dal datore di lavoro. Infatti, nel nostro ordinamento, si prevede che lo stato di malattia del lavoratore possa essere oggetto di visite di controllo da parte di medici incaricati dall’Inps.

A partire dal primo settembre 2017, il sistema di controllo sullo stato morboso dei lavoratori è stato riformato con l’introduzione di un polo unico per le visite fiscali presso l’Inps. Oggi, dunque, l’Inps ha la competenza esclusiva in materia di visite fiscali [2].https://da4c981298e897497bbc385a314628e6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Le visite mediche di controllo da parte dei medici fiscali Inps possono essere organizzate d’ufficio dall’Inps oppure richieste dal datore di lavoro. Al fine di bilanciare il diritto dell’Inps e del datore di lavoro di controllare la reale sussistenza dello stato morboso dichiarato dal dipendente con la salvaguardia della vita personale e privata del lavoratore, si prevede che vi siano due fasce orarie, le cosiddette fasce di reperibilità o fasce di controllo, durante le quali il lavoratore può ricevere la visita ispettiva dell’Inps.

Nel settore privato queste fasce vanno dalle 10 alle 12 (la mattina) e dalle 15 alle 17 (il pomeriggio).

Quando richiedere visita fiscale?

Non esiste una regola da seguire per decidere quando richiedere la visita fiscale da parte dell’Inps. Solitamente, il datore di lavoro richiede la visita fiscale quando ha una legittima ragione per ritenere che il lavoratore stia abusando del diritto alla malattia.

Molto spesso, analizzando le assenze per malattia del personale, ci si rende conto che alcuni lavoratori sono soliti assentarsi per malattia per brevissimi periodi, spesso nel fine settimana oppure prima o dopo le festività ricorrenti. In questi casi, qualora il ricorso alla malattia breve da parte del lavoratore sia frequente, è lecito sospettare che il lavoratore stia ponendo in essere un utilizzo abusivo della malattia.

Sono, di solito, questi i casi nei quali il datore di lavoro si decide a richiedere all’Inps una visita fiscale di controllo.

Come richiedere visita fiscale?

L’Inps ha istituito un apposito servizio telematico che consente ai datori di lavoro pubblici e privati di richiedere le visite mediche di controllo nei confronti dei propri dipendenti in malattia.

L’utilizzo del servizio è possibile solo se si possiedono le specifiche credenziali di accesso e se si possiede l’abilitazione per la richiesta delle visite mediche di controllo [3].

Qualora il datore di lavoro non sia ancora in possesso delle credenziali di accesso o non abbia personale abilitato all’utilizzo del servizio, è possibile, in ogni caso, presentare una domanda di visita medica di controllo direttamente alla struttura Inps competente per territorio attraverso i seguenti documenti:

  • modulo di richiesta, sottoscritto dal datore di lavoro o dal legale rappresentante della società con in allegato la copia del documento di identità di chi firma il modulo ed i singoli moduli di richiesta individuale;
  • modulo di richiesta individuale, compilato da ogni dipendente autorizzato.

La richiesta di visite mediche di controllo può essere effettuata sia individualmente, per ciascun lavoratore e per una sola visita alla volta, oppure in maniera multipla seguendo la relativa procedura illustrata nel portale.

Il datore di lavoro, attraverso il portale predisposto dell’Inps, può anche verificare lo stato delle richieste inviate nonché l’esito degli accertamenti medico-legali posti in essere dai medici fiscali inviati dall’Inps presso il domicilio del lavoratore assente per malattia.

Visita fiscale come tutelarsi?

Il lavoratore, stante la possibilità di ricevere una visita fiscale Inps durante le fasce di reperibilità sopra menzionate, deve evitare in ogni modo di essere assente in caso di visita fiscale. Infatti, qualora venisse riscontrata l’assenza ingiustificata dalla visita fiscale, il lavoratore rischierebbe conseguenze sia nei confronti del proprio datore di lavoro, sia nei confronti dell’Inps.

In particolare, il datore di lavoro potrebbe avviare un procedimento disciplinare a carico del lavoratore ed assumere, all’esito di questo procedimento, una sanzione disciplinare contro il dipendente.https://da4c981298e897497bbc385a314628e6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

L’Inps, dal canto suo, potrebbe applicare delle penalità economiche previste nei casi di assenza del lavoratore in malattia alla visita fiscale e potrebbe anche denunciare il lavoratore per truffa ai danni dello Stato in quanto, come detto, l’indennità di malattia Inps è erogata con fondi della fiscalità generale.

Per evitare tutto ciò e tutelarsi dalle conseguenze negative che possono scattare in caso di assenza alla visita di controllo occorre, innanzitutto, accertarsi che il domicilio inserito all’interno del certificato telematico di malattia sia corretto e corrisponda, effettivamente, al luogo in cui il lavoratore starà durante il periodo di malattia. Eventuali modifiche del domicilio devono essere comunicate tempestivamente.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità di assentarsi durante le fasce di reperibilità per impegni urgenti ed improrogabili come, ad esempio, cause di forza maggiore, visite mediche che non è possibile effettuare a domicilio e altre cause che costituiscono un legittimo motivo per assentarsi dall’abitazione.

Se il medico fiscale è passato per la visita di controllo e non ha trovato nessuno in casa, lascerà un’apposita comunicazione del suo passaggio e il lavoratore potrà agire tempestivamente per richiedere una visita ambulatoriale.

note

[1] Art. 2094 cod. civ.

[2] Inps, messaggio n. 3265 del 9.08.2017.

[3] Inps, Circolari n. 67 del 16.04.2010;  n. 1192010; n. 118 del 12.09.2011.

FONTE: https://bit.ly/2C9MN4z

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