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Come funziona la flat-tax al 5% sugli aumenti Ccnl?

Un rinnovo contrattuale porta finalmente un aumento in busta paga, ma non tutti gli incrementi retributivi pagano le stesse tasse: la differenza dipende da quando e da dove nasce quell’aumento.

Un lavoratore che vede crescere lo stipendio dopo il rinnovo del proprio contratto collettivo si chiede spesso quanto di quell’aumento finirà davvero nelle proprie tasche. Ci si chiede allora come funziona la flat-tax al 5% sugli aumenti Ccnl introdotta dalla Manovra 2026, e la risposta, illustrata dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 2/2026 e n. 3/2026, richiede attenzione a diversi requisiti: serve un rinnovo contrattuale sottoscritto nel triennio 2024-2026, l’erogazione degli aumenti nel 2026 e un reddito da lavoro dipendente del 2025 non superiore a 33mila euro. Non tutti gli aumenti e non tutti i lavoratori possono beneficiarne.

In cosa consiste esattamente questa agevolazione?

L’incentivo permette di applicare, al posto della tassazione ordinaria, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, sugli aumenti contrattuali erogati nell’anno 2026. La flat-tax si applica automaticamente, salvo la rinuncia espressa e scritta del lavoratore interessato.

L’agevolazione riguarda esclusivamente i lavoratori del settore privato che, nell’anno 2025, hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro. Beneficiano della flat-tax gli incrementi retributivi erogati nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, come previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge 199/2025.

L’aumento deve derivare necessariamente da un Ccnl?

La Manovra 2026, nel testo della norma, non specifica in modo esplicito la fonte degli incrementi retributivi agevolabili, limitandosi a parlare di rinnovi contrattuali. Un rinnovo contrattuale, in astratto, può riguardare accordi aziendali, territoriali o individuali, oltre che un contratto collettivo nazionale.

L’Agenzia delle entrate, però, sulla base della relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026, ha chiarito con la circolare n. 2/2026 che l’agevolazione riguarda esclusivamente gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi di Ccnl. Questa lettura restrittiva trova conferma in un elemento sistematico: la norma non richiama l’articolo 51 del d.lgs. 81/2015, secondo cui per contratti collettivi si intendono quelli nazionali, territoriali o aziendali. L’assenza di questo rinvio conferma che la flat-tax resta circoscritta ai soli rinnovi di contratti collettivi nazionali.

Basta che l’accordo si chiami “contratto nazionale”?

No, e qui si annida un profilo delicato, soprattutto pensando ai cosiddetti contratti pirata. La mera denominazione di un accordo come contratto nazionale non è sufficiente a far scattare l’agevolazione. Contano anche il livello di stipula e la rappresentatività delle parti firmatarie.

Anche su questo punto pesa l’assenza, nella norma, del rinvio all’articolo 51 del d.lgs. 81/2015, che definisce contratti collettivi quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure quelli stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie. Questa assenza apre, in linea di principio, la strada all’applicazione del beneficio a tutti i Ccnl, senza il filtro selettivo che quella norma avrebbe potuto introdurre.

Un’azienda applica un contratto collettivo firmato da un’organizzazione sindacale priva di rappresentatività significativa sul territorio nazionale, ma formalmente denominato come contratto collettivo nazionale di categoria. La sola denominazione dell’accordo non basta a garantire l’accesso alla flat-tax: occorre verificare in concreto il livello di stipula e la rappresentatività delle parti che lo hanno sottoscritto.

La flat-tax si applica anche agli arretrati?

Sì, con una condizione precisa. La flat-tax riguarda gli incrementi retributivi previsti da Ccnl sottoscritti nel triennio 2024-2026. Può capitare, però, che un rinnovo contrattuale preveda aumenti con decorrenza economica antecedente alla data di sottoscrizione, ad esempio con effetto retroattivo al 2023, un periodo che di per sé rimarrebbe fuori dal perimetro temporale dell’agevolazione.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che beneficiano comunque della flat-tax gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026, purché erogati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti. La condizione decisiva è che si tratti di erogazioni continuative: restano esclusi dall’agevolazione gli importi corrisposti a titolo di una tantum.

Cosa succede se l’aumento assorbe un superminimo individuale?

Nella pratica aziendale, è frequente che il rinnovo del Ccnl preveda aumenti che vanno ad assorbire l’importo già riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo o di altri elementi retributivi analoghi, spesso attribuiti tramite accordo individuale con il datore di lavoro, e non disciplinati dal contratto collettivo.

L’Agenzia delle entrate ha risposto in modo affermativo su questo punto: la flat-tax si applica comunque, anche quando gli aumenti previsti dal rinnovo del Ccnl assorbono un superminimo o un trattamento retributivo analogo, non previsto dal contratto collettivo ma riconosciuto sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.

L’indennità di cassa rientra tra le voci agevolate?

La circolare n. 2/2026 ha chiarito il perimetro degli istituti retributivi interessati dall’agevolazione. Rientrano gli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, cioè le dodici mensilità ordinarie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli stessi incrementi, come le assenze per malattia, maternità o paternità e infortunio, limitatamente alla parte integrata dal datore di lavoro e che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Poiché le indennità di cassa vengono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la flat-tax possa applicarsi anche a questi incrementi retributivi, in coerenza con il criterio generale appena descritto.

Qual è il nodo del principio di cassa allargato?

La circolare n. 2/2026 precisa che la flat-tax riguarda gli importi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, fermo restando il principio di cassa allargato. Questo principio stabilisce che il reddito di lavoro dipendente comprende le somme percepite in un periodo d’imposta, incluse quelle corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Tutto ciò che viene erogato dal 13 gennaio in poi, invece, va imputato all’anno in cui viene effettivamente percepito.

Un aumento contrattuale di competenza dicembre 2026, pagato con la busta paga dello stesso mese oppure entro il 12 gennaio 2027, può quindi beneficiare della flat-tax al 5%, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti. Questa stessa regola, letta in modo rigoroso, comporta però una conseguenza delicata per gli aumenti erogati nei primissimi giorni del 2026: quelle somme, se corrisposte entro il 12 gennaio, risulterebbero imputabili per competenza fiscale all’anno 2025, restando quindi fuori dal perimetro temporale dell’agevolazione, che riguarda specificamente il periodo d’imposta 2026. Solo gli aumenti erogati a partire dal 13 gennaio 2026 appartengono con certezza al periodo d’imposta per cui vige la Manovra 2026.

La flat-tax influisce sul trattamento integrativo, l’ex bonus Renzi?

Gli incrementi assoggettati a flat-tax, essendo tassati con imposta sostitutiva, non rientrano nel reddito complessivo del lavoratore beneficiario, e per questo non rilevano nemmeno nel calcolo delle detrazioni fiscali commisurate al reddito. Questo meccanismo, in alcuni casi, potrebbe produrre conseguenze negative ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, il beneficio noto come ex bonus Renzi.

Per evitare questo effetto indesiderato, l’Agenzia delle entrate ha stabilito un correttivo: il reddito assoggettato a flat-tax va comunque inserito nel reddito complessivo da lavoro dipendente, ma solo allo scopo di verificare se l’imposta lorda, calcolata su quest’ultimo, risulti superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente. In pratica, ai fini della verifica della soglia reddituale che determina il diritto al trattamento integrativo, gli incrementi soggetti a flat-tax non contano; ai fini della verifica se l’Irpef lorda superi le detrazioni spettanti per lavoro dipendente, invece, quegli stessi incrementi tornano a essere considerati.

Il trattamento integrativo spetta nell’importo pieno per i redditi fino a 15mila euro. Per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, spetta solo se l’Irpef lorda risulta superiore alle detrazioni di lavoro dipendente. Oltre i 28mila euro, il trattamento integrativo non spetta. Applicando il correttivo dell’Agenzia delle entrate, il reddito soggetto a flat-tax non entra nel calcolo del reddito complessivo utilizzato per verificare in quale delle tre fasce si colloca il lavoratore, ma rientra invece nel reddito di lavoro dipendente utilizzato per confrontare l’Irpef lorda con le detrazioni spettanti, evitando così che l’applicazione della flat-tax penalizzi indirettamente l’accesso al trattamento integrativo.

FONTE: https://shorturl.at/w4Xd7

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