Aspettativa non retribuita: l’anno sabbatico dei dipendenti pubblici
Congedo di un anno per i dipendenti pubblici: chi ne ha diritto, quando può essere richiesto, quali disposizioni si devono applicare.
Se sei dipendente di una pubblica amministrazione ed hai bisogno di assentarti dal lavoro per un lungo periodo, devi sapere che hai diritto a un congedo straordinario, noto come aspettativa non retribuita o anno sabbatico. Hai cioè la possibilità di assentarti, per un periodo massimo pari a un anno, conservando il diritto al posto di lavoro, ma senza il diritto alla retribuzione e all’accredito dei contributi (che potrai comunque riscattare in seguito).
Aspettativa non retribuita: per quali motivi
Innanzitutto, va specificato che l’aspettativa non retribuita può essere di diverse tipologie: esiste ad esempio l’aspettativa per formazione, per ricongiungimento con il coniuge all’estero, per motivi di famiglia o personali, per volontariato, per l’avvio di nuova attività lavorativa.
Alcune tipologie di congedo sono previste dalla legge, altre dal contratto collettivo applicato.
Aspettativa per anno sabbatico
Per i docenti e i dirigenti scolastici è prevista un’aspettativa non retribuita per anno sabbatico, nota anche come “Anno di riflessione importante per la formazione”. Questo tipo di congedo può essere richiesto da presidi e insegnanti con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova o l’eventuale periodo di formazione [1]. La durata massima del congedo è di un anno scolastico per ogni decennio: l’assenza non deve essere motivata, ma non è possibile svolgere altra attività lavorativa nel periodo di fruizione. Oltretutto, l’anno sabbatico non è frazionabile: la sua fruizione parziale esaurisce quindi la richiesta di una nuova aspettativa della stesa tipologia per il medesimo decennio.
Questo congedo è tuttavia cumulabile con altre tipologie di aspettativa: per motivi di famiglia, personali, per l’avvio di nuova attività, etc.
Aspettativa non retribuita per motivi personali e familiari
La generalità dei dipendenti pubblici a tempo indeterminato ha invece diritto a un’aspettativa non retribuita per motivi personali o familiari: l’assenza può essere concessa per un periodo di 12 mesi, calcolato in un triennio di riferimento.
Per motivi di particolare gravità, l’amministrazione può consentire un ulteriore periodo di aspettativa non remunerata di durata non superiore a 6 mesi.
L’amministrazione, normalmente, può accordare la sospensione dal lavoro solo se compatibile con l’organizzazione e le esigenze di servizio. Le ragioni a sostegno della richiesta devono comunque risultare meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo ed al progresso del dipendente, come singolo o come membro di una famiglia.
Non deve quindi necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi, ma di situazioni o di interessi rilevanti, che possono essere soddisfatti solo con l’assenza dal lavoro. La valutazione finale spetta all’amministrazione, che deve valutare le esigenze del lavoratore e compararle con le esigenze organizzative ed operative.
Aspettativa per formazione
Tra i congedi non retribuiti figura anche l’aspettativa per formazione: questo congedo è previsto dalla Legge [2] non solo per i dipendenti pubblici, ma anche per quelli privati, con almeno 5 anni di servizio continuativi ( presso la medesima azienda o ente).
L’aspettativa può essere richiesta per un massimo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa, anche frazionatamente, per le seguenti motivazioni:
– completamento della scuola dell’obbligo;
– conseguimento del diploma, della laurea, o di altro titolo di studio secondario o universitario;
– partecipazione ad attività formative non proposte o finanziate dal datore.
Aspettativa per volontariato
Anche l’aspettativa per volontariato può essere fruita sia dai dipendenti pubblici che da quelli privati, se l’assenza è richiesta a seguito dei servizi prestati per associazioni facenti parte dell’elenco dell’Agenzia di protezione civile.
In particolare, i dipendenti volontari possono domandare:
– un massimo di 30 giorni di assenza di seguito e 90 giorni l’anno, per le attività di soccorso e assistenza in catastrofi e calamità, elevabili a 60 e 180 giornate, qualora vi sia uno stato di emergenza nazionale;
– un massimo di 10 giorni di seguito e 30 giorni l’anno, per le attività formative, di pianificazione e di simulazione delle emergenze.
Al contrario delle altre tipologie di aspettativa esaminate, questa è retribuita: la retribuzione è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata dall’autorità di protezione civile.
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero
L’ aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero è un congedo non retribuito previsto solo per i dipendenti pubblici: può essere domandato nel caso in cui il coniuge del lavoratore presti servizio fuori dall’Italia, se l’amministrazione non può trasferire il dipendente nella stessa località in cui si trova il marito o la moglie.
Aspettativa per l’avvio di un’impresa o di un’attività professionale.
L’aspettativa per l’avvio di una nuova attività è un congedo non retribuito, previsto dal Collegato Lavoro del 2010 [3] per i soli dipendenti pubblici, nel caso in cui vogliano avviare un’attività in proprio, professionale o imprenditoriale. L’assenza massima che può essere richiesta a tale titolo è di 12 mesi nell’intera vita lavorativa. L’aspettativa è frazionabile e supera i limiti previsti per i pubblici dipendenti allo svolgimento di una seconda attività, poiché il soggetto, nei periodi in questione, rinuncia al suo stipendio.
[1] Art.26 Co.14 L. 448/1998.
[2] Art.5, L. 53/2000.
[3] Art.18, L. 183/2010.
FONTE: http://bit.ly/29D6YGG
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