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Fondo di garanzia INPS: come dimostrare l’insolvenza del datore di lavoro

Fondo di garanzia INPS: come dimostrare l’insolvenza del datore di lavoro

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Il lavoratore che vuole accedere al fondo di garanzia INPS deve fornire la prova dell’insolvenza del datore: può bastare un pignoramento non andato a buon fine se si dimostra che, dalle ricerche effettuate, non vi sono altri beni del datore.

Causa di lavoro per differenze retributive: il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento delle mensilità di retribuzione e delTFR. Il datore però non adempie e il dipendente è costretto ad agire esecutivamente ma ilpignoramento presso il datore non va a buon fine. Come recuperare i soldi spettanti a titolo di retribuzione e TFR se il datore non è assoggettabile a fallimento?

Esiste il Fondo di garanzia INPS che si sostituisce al datore nella corresponsione di tali somme quando questi versa in accertato stato di insolvenza, cioè quando egli non può adempiere le proprie obbligazioni (tra cui, appunto, il pagamento del TFR e delle mensilità ai dipendenti) per mancanza di mezzi di pagamento e impossibilità di procurarseli tramite ricorso al credito.

La Cassazione, con una recente sentenza [1], ha precisato tuttavia che, ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia, non è sufficiente il pignoramento infruttuoso, a meno che il lavoratore provi l’inesistenza di altri beni utilmente aggredibili con azione esecutiva.

In caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto a fallimento, il lavoratore che invoca l’intervento del Fondo di garanzia deve dimostrare che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, legaranzie patrimoniali del datore siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

La Cassazione chiede quindi al lavoratore un onere della provaparticolarmente rigoroso: non basta l’inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore; devono essere effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo per verificare l’eventuale titolarità di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata.

Tali ricerche devono essere condotte con l’uso della normale diligenza e vanno logicamente effettuate presso i luoghi ricollegabili al debitore (per esempio quelli di nascita, residenza, domicilio o della sede dell’impresa).

Per i giudici, tale onere della prova si giustifica con il fatto che, mentre nelle procedure concorsuali (per esempio fallimento) lo stato di insolvenza del datore è oggetto di specifico accertamento da parte del giudice, nel caso della procedura di accesso al fondo di garanzia, lo stato di insolvenza si desume dalle prove fornite dal lavoratore stesso.

Ovviamente le ricerche di altri beni del datore non devono estendersi a luoghi diversi dal comune in cui è situata la sede dell’impresa, perché così si graverebbe il lavoratore di un’attività che, oltre ad essere gravosa e dispendiosa, sarebbe contraria al senso del Fondo di garanzia, finalizzato a consentire al lavoratore di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l’intervento di un soggetto diverso dall’obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto.

Dunque, al fine di conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia, può essere sufficiente anche una sola procedura esecutiva non andata a buon fine (per esempio pignoramento presso l’azienda) se il lavoratore dimostra che non risultano altri beni aggredibili con un’azione esecutiva fruttuosa (per esempio pignoramento del conto corrente personale, di beni mobili o immobili del debitore).

LA SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 giugno – 5 settembre 2016, n. 17593
Presidente D’Antonio – Relatore Cavallaro

Fatto

Con sentenza depositata il 27.11.2009, la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado, che aveva rigettato la domanda di P.C. di conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex I. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., il TFR maturato alle dipendenze del proprio datore di lavoro e non riscosso nonostante ella avesse promosso infruttuosamente un’esecuzione mobiliare.
La Corte, per quanto qui interessa, riteneva che l’assistita non avesse dimostrato l’insolvenza del proprio datore di lavoro, essendosi limitata all’infruttuosa esecuzione mobiliare senza nemmeno assumere informazioni presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore.
Contro questa pronuncia ricorre P.C. con un unico motivo, articolato in plurimi profili di censura per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste l’INPS con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo nonché

violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2728 c.c. e 2, comma 5, l. n. 297/1982, per avere la Corte territoriale ritenuto che, al fine di poter accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia, non fosse sufficiente esperire senza esito una procedura esecutiva mobiliare, ma fosse necessaria altresì un’infruttuosa procedura esecutiva immobiliare o, quanto meno, la dimostrazione che il datore di lavoro non fosse titolare di beni immobili, mediante esibizione di apposita certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari.
Va premesso che questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto – come nella specie – alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l’intervento del Fondo di garanzia ex art. 2, l. n. 297/1982, l’onere di dimostrare che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l’esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l’inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o dibeni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 ss. e 555 ss. c.p.c. (Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del 2003).
Codeste ricerche, che devono essere condotte con l’uso della normale diligenza, vanno logicamente effettuate presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore (come ad es. quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell’impresa) e si giustificano, rispetto al minor onere imposto al lavoratore dipendente da un’impresa assoggettabile alle procedure concorsuali, in relazione al fatto che, in quest’ultimo caso, lo stato di insolvenza forma oggetto di specifico accertamento giudiziale (Cass. n. 4783 del 2003). Né può ragionevolmente sostenersi che, estendendo l’onere della ricerca anche a luoghi diversi dal comune in cui è situata la sede dell’impresa, si graverebbe il lavoratore di un’attività che, oltre ad essere gravosa e dispendiosa per un soggetto che di norma è privo di adeguate risorse economiche, sarebbe contraria alla ratio legis, finalizzata a consentire al lavoratore di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l’intervento di un soggetto diverso dall’obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto (come invece ritenuto da Cass. nn. 625 e 1848 del 2004), essendosi condivisibilmente obiettato che latutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, non essendo imposta dall’ordinamento comunitario (e segnatamente dalla direttiva 80/987/CE), resta affidata alla discrezionalità del legislatore nazionale, che può stabilirne diverse modalità di attuazione (così Cass. n. 12105 del 2008, sulla scorta di Corte cost. n. 409 del 1998).
Dovendo pertanto ritenersi che l’esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sé solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all’accertamento dell’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell’art. 2740 c.c. e con l’assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia (così ancora Cass. n. 12105 del 2008), resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest’ottica mera espressione dell’ordinaria diligenza che l’ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (Cass. nn. 4783 del 2003 e 12105 del 2008, entrambe citt.), dovendosemplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri (v. in tal senso Cass. n. 14447 del 2004).
Ciò posto, va rilevato che, come ricordato in fatto, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’odierna ricorrente non avesse dimostrato l’insolvenza del proprio datore di lavoro, essendosi limitata all’infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore. E poiché codesto assunto va ritenuto conforme ai principi di diritto ormai consolidati da questa Corte di legittimità, di cui s’è detto supra, rientrando per contro nella valutazione discrezionale del giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione sufficiente) il giudizio circa l’idoneità degli elementi addotti in chiave di prova presuntiva al fine di dedurre l’esistenza del fatto principale, costituito dall’inidoneità delle garanzie patrimoniali del debitore (cfr. ancora Cass. n. 12105 del 2008), deve concludersi per l’infondatezza delle censure svolte in ricorso nei confronti dell’impugnata sentenza; ed è appena il caso di soggiungereche, proprio per ciò, non può argomentarsi in contrario (come invece ritenuto da parte ricorrente) sulla scorta di Cass. n. 1607 del 2015, essendosi da quest’ultima decisione semplicemente ribadito il principio di diritto secondo cui, al fine di conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia, anche una procedura di esecuzione può essere sufficiente nel caso che non risultino altri beni aggredibili con l’azione esecutiva, e non essendosi invece fatta questione né in ordine all’onere della prova concernente la sussistenza di altri beni sottoponibili ad esecuzione forzata né in tema di congruità e logicità dell’accertamento condotto a tal fine dal giudice di merito.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

chiudi

[1] Cass. sent. n. 17593 del 5.9.16.

[2] Cass. sent. n. 1607/2015.

FONTE: http://bit.ly/2cmwlzr

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