Stage in azienda nullo se il dipendente è già esperto
Contratto di tirocinio: assunto a tempo indeterminato il dipendente che è già stato impiegato dall’azienda e che ha già maturato una professionalità.
Ma quale tirocinio a chi il lavoro lo conosce già! Il dipendente che, assunto come stagista (ossia con contratto di tirocinio formativo e di orientamento), riesce a dimostrare di aver già maturato, prima della firma del rapporto in questione, una forte professionalità, deve essere stabilizzato. In questi casi, infatti, è chiaro che lostage è solo una finzione, una simulazione per evitare gli aggravi economici che comporta, per l’azienda, un normale lavoratore subordinato. A dirlo è la Cassazione con una recente e interessante sentenza [1].
Il contratto di tirocinio non richiede solo la presenza del tutor in azienda (con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro) e la specifica indicazione del programma formativo (descrizione della tipologia del lavoro, durata, attività da affidare al tirocinante, modalità di svolgimento del tirocinio, ecc.). È necessario anche che esso sia necessariamente rivolto al completamento di un percorso di formazione professionale. Pertanto, non si può parlare di tirocinio per chi viene impiegato in compiti che richiedono conoscenze tutt’altro che elementari, ma di forte esperienza. Del resto, la finalità del tirocinio formativo e di orientamento è proprio quella di agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro [2]. La legge caratterizza l’istituto in termini di alternanza fra studio e lavoro.
Peraltro, il contratto di tirocinio può essere annullato anche qualora lostagista abbia già avuto, in precedenza, un rapporto di lavoro con la stessa azienda, rapporto che gli è valso il conseguimento dell’esperienza per la quale ora lo si è preso come tirocinante.
È quindi del tutto illegittima e fraudolenta la dichiarazione dell’azienda secondo cui starebbe «avviando» il ragazzo «a un mestiere» se questo il mestiere lo conosce già bene.
Cosa sono gli stages?
Ricordiamo che gli stages (o tirocini formativi e di orientamento) interessano le persone che hanno già assolto l’obbligo scolastico. Costituiscono un inserimento temporaneo all’interno del mondo produttivo che non configura un rapporto di lavoro.
Si distinguono due categorie di tirocini:
– curriculari, cioè inseriti nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione come strumenti di alternanza scuola-lavoro;
– extra-curriculari, rivolti a persone in cerca di occupazione e finalizzati a favorire il loro contatto diretto con un soggetto ospitante. Queste esperienze puntano all’arricchimento del bagaglio di conoscenze del tirocinante, all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento o reinserimento lavorativo.
Al rapporto formativo di stage può seguire un rapporto di lavoro subordinato a termine.
I tirocini sono promossi dai seguenti soggetti, anche tra loro associati:
- servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- università e istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio aventi valore legale;
- centri pubblici oppure convenzionati con la regione o la provincia competente o accreditati di formazione professionale e/o di orientamento;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali (ove esistenti);
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private senza scopo di lucro sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- agenzie del lavoro e altri soggetti autorizzati all’intermediazione dal ministero del Lavoro.
Il soggetto ospitante, ossia quello presso il quale viene realizzato il tirocinio deve possedere i seguenti requisiti fondamentali:
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili;
- non avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, esclusi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e gli ospitanti. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle regioni e province autonome.
La durata massima del tirocinio varia in base alla categoria dei destinatari:
- per i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi: massimo 6 mesi;
- per gli inoccupati o disoccupati: massimo 12 mesi;
- per le persone svantaggiate: massimo 12 mesi;
- per i disabili: massimo 24 mesi.
[1] Cass. sent. n. 18192/16 del 16.09.2016.
[2] Si distingue perciò dal tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro (volto alla creazione di percorsi di collocazione o ricollocazione) e dal tirocinio di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento (volto all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro).
FONTE: http://bit.ly/2cM67Tl
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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