Che significa riscatto dei contributi?
Nella vita di un lavoratore, vi possono essere periodi sprovvisti di contribuzione. In tale contesto si collocano i contributi da riscatto. Vediamo cosa sono e come fare per versarli
Contributi da riscatto: cosa sono?
Ai fini pensionistici, l’INPS concede ai lavoratori o ai pensionati la possibilità di coprire, previo pagamento di un onere, periodi altrimenti privi di contribuzione con i c.d. contributi da riscatto.
I periodi privi di contribuzione sono quelli nel corso dei quali:
- non si è proceduto a versare i contributi obbligatori, né questi possono essere recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
Mentre l’accredito dei contributi figurativi è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo (la c.d. riserva matematica) corrispondente agli oneri che l’INPS si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati
Contributi da riscatto: chi può fare domanda?
La domanda può essere presentata alla sede INPS territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione necessaria, da:
- lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria: si tratta dell’istituto giuridico che prevede molteplici forme di tutela sociale attraverso le assicurazioni sociali per la vecchiaia, l’invalidità e la disoccupazione involontaria dei lavoratori dipendenti e, con forme diverse, altre tutele sociali sempre come assicurazione sociale, agli artigiani, i commercianti, i lavoratori dell’agricoltura e di altri lavoratori atipici;
- iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi(artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la gestione separata dei parasubordinati);
- iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati: per lavoro parasubordinato – o “atipico” – si intende una tipologia di rapporti di lavoro con caratteristiche in parte vicine al lavoro subordinato (cioè dipendente) e in parte a quello autonomo. Si tratta, infatti, di forme di collaborazione svolte continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, ma senza vincolo di subordinazione;
- iscritti ai fondi speciali gestiti dall’INPS: sono forme previdenziali integrative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (ad esempio Fondo Dazio, Fondo Volo, Fondo Previdenza Marinara);
- superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.
Una volta accolta la domanda, l’INPS comunica anche l’importo da versare come onere di riscatto, come pagarlo ed entro quando.
Contributi da riscatto: come avviene il pagamento?
È possibile procedere al pagamento, tramite bollettini postali:
- in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento che comunica l’accoglimento della domanda [1];
- in forma rateale, con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso annuo del 3,5%. La scelta di questa modalità è consentita solo se:
- il richiedente non è pensionato;
- i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.
Attenzione: la rateizzazione deve essere interrotta e l’onere residuo versato in un’unica soluzione se il richiedente perfeziona il diritto a pensione e presenta la domanda.
Inoltre, sempre in caso di versamento rateale:
- il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 [2];
- l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
- l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a 27 euro;
- la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto.
Sempre il merito al pagamento, conviene esaminare due casi che si possono verificare e che comportano conseguenze diverse:
- il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata viene considerato come rinuncia alla domanda, che sarà archiviata dall’INPS senza dover procedere con ulteriori adempimenti;
- il versamento tardivo dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come una nuova domanda, nei casi previsti, così come quello delle rate successive.
Il versamento effettuato con ritardo verrà considerato valido per non più di cinque volte, con l’addebito degli interessi di dilazione, se eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.
Nel caso in cui, invece, il pagamento rateale dell’onere di riscatto venga interrotto, si procederà all’accredito di un periodo contributivo proporzionale alla somma versata.
Contributi da riscatto: si può rinunciare?
La rinuncia del richiedente, sia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) sia tacita (mancato pagamento dell’onere o della prima rata), non gli preclude la possibilità di presentare successivamente una nuova domanda, anche per lo stesso motivo e/o gli stessi periodi: ovviamente l’onere di riscatto verrà rideterminato in ragione della nuova situazione.
Contributi da riscatto: cosa si può riscattare?
Come detto, si possono riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo, se i contributi risultano non versati:
- dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
- dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
- dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti;
- dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.
È, inoltre, possibile riscattare periodo che, per loro natura, sono scoperti da contribuzione:
- la laurea: in pratica, così facendo, si convertono gli anni trascorsi all’università in anni utili per l’anzianità contributiva che – sommati a quelli di lavoro -permettono di andare in pensione prima;
- l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
- l’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- gli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari;
- l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per periodi antecedenti allo 01.04.1996;
- periodi non lavorati e privi di contribuzione, comunque successivi al 31.12.1996;
- periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni;
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
Contributi da riscatto: come pagare?
Per quanto riguarda il pagamento, si esegue tramite i bollettini MAV inviati dall’INPS [3] con il provvedimento di accoglimento, presso qualsiasi sportello bancario, senza costi aggiuntivi, e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
Sono ammesse anche le seguenti modalità di pagamento:
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
- tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
- sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
- tramite il sito internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio banca online.
- online sul sito internet (accedendo al Portale dei Pagamenti dallahome del sito dell’INPS e scegliendo poi la voce “riscatti ricongiunzioni e rendite”), utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
- contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico (con carta di credito).
L’addebito diretto su un conto bancario o postale è possibile nel caso in cui si decida di pagare in modalità rateale.
Contributi da riscatto: a cosa servono?
A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva. Sono, pertanto, utili:
- per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
- per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria: in pratica, con il versamento dei contributi volontari, i lavoratori che hanno cessato o solo interrotto un’attività lavorativa possono assicurarsi, pagando di tasca propria il relativo onere, il perfezionamento dei requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione e/o incrementare l’importo dell’assegno;
- per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.
[1] Circ. INPS n. 142, del 22.06.1993.
[2] Fa eccezione il riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31.12.2007 il cui onere può essere corrisposto in un massimo di 120 rate mensili senza interessi accessori.
[3] I bollettini MAV possono essere stampati anche accedendo al portale dei pagamenti sul sito (alla voce riscatti ricongiunzioni e rendite) con C.F. e PIN oppure richiedendoli tramitecontact center (803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico).
FONTE: http://bit.ly/2d0ze5S
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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