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È previsto un risarcimento Inps per chi chiude l’attività?

È previsto un risarcimento Inps per chi chiude l’attività?

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Domanda d’indennizzo per cessata attività: chi ha diritto al sussidio, quanto dura, a quanto ammonta.

Hai chiuso da poco l’attività e sei senza lavoro? Forse non sai che anche i commercianti e gli agenti di commercio, se possiedono determinati requisiti, hanno diritto a una sorta di disoccupazione da parte dell’Inps, chiamata indennizzo per chiusura attività. Lo ha confermato l’Inps, con un noto messaggio [1], con cui ha chiarito che è possibile presentare, sino al 31 dicembre 2017, una domanda d’indennizzo per coloro che hanno cessato l’attività.

Ma procediamo per ordine e vediamo come funziona la disoccupazione per i commercianti, chi ne ha diritto, a quanto ammonta e come viene pagata.

Indennizzo per chiusura attività: come funziona

L’indennizzo per cessazione attività è un sussidio mensile, equiparabile ad una sorta di disoccupazione, d’importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti, ossia, per l’anno 2016, pari a 501,89 euro al mese: la funzione dell’indennizzo è quella di accompagnare il lavoratore che ha cessato l’attività sino alla pensione. Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’indennità è convertita in pensione diretta

Indennizzo per chiusura attività: requisiti

Per ottenere l’indennità è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • essere stati titolari, esercenti o coadiutori di un’ attività di commercio al minuto, o di somministrazione di alimenti e bevande;
  • essere stati titolari o coadiutori di un’attività commerciale su aree pubbliche;
  • essere stati agenti od i rappresentanti di commercio.
  • aver chiuso l’attività nel periodo che va dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2016;
  • risultare iscritti da almeno 5 anni presso la Gestione speciale Inps Commercianti, al 31 dicembre 2016;
  • avere almeno 57 anni di età al 31 dicembre 2016, se donne;
  • possedere almeno 62 anni di età al 31 dicembre 2016, se uomini.

Per provare la chiusura dell’attività ed avere diritto all’erogazione, occorre:

  • l’eventuale riconsegna al Comune, dove ha sede la ditta, dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o di somministrazione di alimenti e bevande;
  • la cancellazione dell’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio (tramite Comunica);
  • per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, la cancellazione dal ruolo provinciale tenuto presso la Camera di commercio.

Indennizzo per chiusura attività: durata

L’indennizzo spetta dal momento della domanda sino al raggiungimento dell’età utile alla pensione di vecchiaia, ossia:

  • 66 anni e 1 mese d’età, entro il 31 dicembre 2017, per le donne;
  • 66 anni e 7 mesi d’età per gli uomini;
  • dal 2018 in poi, il requisito di età per la pensione di vecchiaia è parificato ed è pari a 66 anni e 7 mesi per tutti;
  • dal 2019 il requisito dovrebbe essere incrementato, per tutti, a 66 anni e 11 mesi; tuttavia, se l’Istat riscontrerà un decremento dell’aspettativa di vita anche per l’anno 2016, il requisito resterà fermo a 66 anni e 7 mesi

Indennizzo per chiusura attività: domanda

Per richiedere l’indennizzo è necessario compilare il modello Ap95 e predisporre gli allegati richiesti nel modulo, che si trova all’interno del sito web dell’Inps. La domanda può essere presentata sia tramite i servizi web dell’Inps, per chi possiede il pin o l’identità unica digitale spid, che attraverso un patronato o un intermediario abilitato.

Si ha diritto all’indennità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata, sino alla data di compimento dell’età pensionabile, come appena esposto.

Durante il periodo d’indennizzo sono accreditati i contributi figurativi per il raggiungimento del diritto alla pensione, mentre questi contributi non sono utili alla misura della pensione, cioè non aumentano l’assegno.

Indennizzo per chiusura attività: compatibilità

L’indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente: se l’interessato inizia una nuova attività, deve comunicarlo all’Inps entro 30 giorni.

L’indennizzo è invece compatibile:

  • con la pensione di anzianità;
  • con la pensione anticipata [2];
  • con la pensione d’inabilità e l’assegno ordinario d’invalidità [3];
  • con l’assegno sociale (ma, di fatto, comporta la revoca dell’assegno sociale, perché l’indennizzo supera, nella maggior parte dei casi, la soglia di reddito massima per fruire dell’assegno).

Se l’interessato matura il diritto alla pensione anticipata durante il godimento dell’indennizzo, grazie ai contributi figurativi accreditati, può accedere alla pensione anticipata e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

Indennizzo per chiusura attività: tassazione

L’indennizzo non è esentasse ma è assoggettato a tassazione, cioè interamente imponibile Irpef. L’indennità non dà diritto all’erogazione di assegni familiari; su di essa non possono essere effettuate trattenute sindacali.

[1] Inps Mess. N. 4832/2014.

[2] Inps Mess. n. 7384/2014.

[3] Inps Circ. n. 20/2002.

FONTE: http://bit.ly/2jtuTzb

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