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Modello 770 2018: compilazione, rimedi, sanzioni, ravvedimento operoso

Il modello 770 è una dichiarazione fiscale per comunicare telematicamente, da parte dei sostituti d’imposta (incluse le amministrazioni pubbliche), all’Agenzia delle Entrate i dati inerenti a:

  • ritenute operate nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed i relativi versamenti;
  • ritenute operate su dividendi;
  • proventi da partecipazione;
  • redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria;
  • versamenti effettuati;
  • compensazioni;
  • crediti d’imposta utilizzati;
  • somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Per il 770/2018 la scadenza per la sua trasmissione è il 31 ottobre 2018Nel capitolo successivo sono indicati i rimedi ed il ravvedimento operoso nei casi di presentazione oltre i termini.

Il modello 770 va utilizzato dai sostituti d’imposta qualora nel corso del periodo d’imposta precedente hanno corrisposto: 

  • somme o valori già assoggettate a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
  • compensi per avviamento commerciale
  • contributi a enti pubblici e privati
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
  • premi e vincite
  • altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
  • utili ed altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi
  • coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Soggetti tenuti alla presentazione del modello 770

Sono tenuti alla compilazione del modello 770, qualora abbiano corrisposto somme o valori soggetti come sopra indicati, le seguenti tipologie di contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali che risiedono nel nostro territorio.
  • Enti non commerciali: private e statali come Regioni, Province, Comuni.
  • Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali.
  • Società e enti non residenti in Italia.
  • Trust.
  • Condomìni.
  • Società di persone residenti in Italia.
  • Società o associazioni di persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni residenti in Italia.
  • Aziende coniugali residenti in Italia.
  • Gruppi europei d’interesse economico (Geie).
  • Persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e agricole.
  • Amministrazioni dello Stato Curatori fallimentari Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto

Il modello 770 deve essere utilizzato anche da:

  • soggetti che hanno applicato nell’anno precedente un’imposta sostitutiva su: interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, dividendi, ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso.
  • chi ha l’obbligo di comunicare l’opzione per l’imposta sostitutiva e da parte degli intermediari, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente;
  • quanti sono obbligati a comunicare gli utili pagati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione;
  • I rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.

Modalità di trasmissione

Il modello 770 2018, va inviato telematicamente entro la scadenza del 31 ottobre 2018.

L’invio  del modello 770 può avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando gli appositi canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline ed Entratel) ed in particolare:

  1. direttamente dal sostituto d’imposta;
  2. tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  3. tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  4. tramite società appartenenti al gruppo.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel e Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione:

  • il canale “Fisconline” per il modello 770 riguardante dichiarazioni per un massimo di 20 soggetti.
  • il canale “Entratel” per il modello 770 riguardante dichiarazioni oltre i 20 soggetti.

Ai fini di calcolo dei soggetti da considerare, è necessario far riferimento al numero complessivo dei righi compilati nei quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR del modello 770, anche se riferiti allo stesso soggetto.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Sono considerate, ugualmente tempestive, le dichiarazioni presentate per via telematica trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

Comunicazione separata dei dati del modello 770

Nel modello 770 essendo prevista la facoltà di inviare i dati separatamente in più flussi  è ritornato l’obbligo di indicare i dati dell’intermediario che invia la restante parte con in aggiunta l’indicazione delle tipologie di ritenute che l’altro intermediario compilerà sul proprio modello. La possibilità di invio separato dei dati trova una limitazione nel numero degli intermediari che inviano la restante parte del modello 770/2018, infatti, possono essere massimo 2 per un totale di tre intermediari.

Per cui l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, i quali devono comprendere nel loro complesso le cinque tipologie di ritenute individuate (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”

Il sostituto che abbia optato per la trasmissione separata dei dati relativi al modello 770, è obbligato a barrare la casella inerente il flusso inviato con la presente dichiarazione all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” e indicare nella sezione “Gestione separata” il codice fiscale del soggetto o dei soggetti che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali, barrando anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.

Modello 770 invio oltre i termini

I soggetti obbligati alla presentazione del modello 770 che non abbiano provveduto alla trasmissione entro i termini di scadenza, che per il modello 770/2018 è il 31 ottobre 2018, possono procedere alla sua trasmissione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria ( 29 gennaio 2019 per il modello 770/2018) per ricorrere all’invio tardivo e al ravvedimento operoso senza incorrere nel reato di omessa dichiarazione. Oltre all’invio del modello 770 entro i 90 giorni dalla scadenza del termine per l’invio telematico occorre versare la sanzione di 25,00 euro relativa al ritardato invio della dichiarazione (1/10 di 250 euro nel caso in cui non vi siano ritenute da versare).
Oltre i  90 giorni dalla scadenza del termine per l’invio della dichiarazione e nel caso in cui le ritenute operate e non versate superiore ai 50 mila euro si configura  il reato di omessa dichiarazione del modello 770 di cui al comma 1-bis dell’art. 5 e del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000. Il reato di omesso versamento di ritenute certificate è punito dall’articolo 10-bis con la reclusione da sei mesi a due anni, se l’ammontare dei contributi supera i 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Si evidenzia che il D.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 ha modificato alcuni dati inerente il sistema penale in ordine ai reati tributari che di seguito si riportano:

  • aumento della soglia di punibilità da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00;
  • attribuito equivalenza legale tra certificazione delle ritenute e indicazione delle stesse nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Mod. 770);
  • introdotto il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta destinato a punire i sostituti che non abbiano certificato le ritenute effettuate, né presentato la dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda la certificazione omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 euro; la stessa non si applica in caso di correzione di una comunicazione (inviata tempestivamente) entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria. È comunque obbligatorio trasmettere la certificazione anche dopo la scadenza, ma non è possibile avvalersi del ravvedimento.

Grazie alla equiparazione delle sanzioni tributarie e di quelle di cui all’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997 potranno avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso anche gli intermediari abilitati nelle ipotesi di omessa o ritardata trasmissione del Modello 770 dei loro assistiti.
Per l’intermediario la sanzione va da € 516 a € 5.164 che, in caso di ravvedimento entro il 29.01.2019, diventa 1/10 del minimo e quindi € 51,00.

Ravvedimento operoso

Omessa presentazione del 770 – sanzioni amministrative

L’omessa trasmissione del modello 770 prevede l’applicazione, salvo i casi in cui si configuri il reato, di una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 258 euro.

Nelle ipotesi in cui l’invio telematico del modello 770 avvenga  entro il termine previsto per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione per il mancato versamento delle ritenute certificate prevista dall’articolo 2, co. 1, D.lgs. 471/97 è dimezzata e passa quindi dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

Infedele modello 770 – ravvedimento operoso

Per le ipotesi di dichiarazione infedele sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
 sanzione minima pari al 100% delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di 258 euro. La stessa è ridotta a 1/8 (pertanto è pari al 12,5%), alle condizioni di seguito indicate.
Per usufruire del ravvedimento operoso (con sanzione ridotta ad 1/8, necessita che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo:
  • sia eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale
  • sia trasmessa una dichiarazione integrativa.
Nell’ipotesi in cui le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati siano state pagate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista di 258,00 euro è ridotta a 1/8 pari ad euro 32,00, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo:
  • sia eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale
  • sia trasmessa una dichiarazione integrativa.

Ravvedimento operoso “ordinario” delle ritenute operate

La sanzione amministrativa per l’omesso, ritardato o insufficiente versamento delle ritenute è pari al 30% del mancato o ritardato importo non pagato. Per le ritenute alla fonte non eseguite, in tutto o in parte, in aggiunta alla sanzione per mancato versamento, si applica anche la sanzione amministrativa del 20% dell’ammontare non trattenuto.
Il ravvedimento operoso è possibile solo prima della contestazione della violazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda l’omesso versamento delle ritenute queste possono essere versate secondo i seguenti termini con le relative sanzioni ridotte pari:
– al 3% (1/10 del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);
– al 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo);
– al 4,2857% (1/7) qualora il pagamento venga effettuato entro la scadenza della presentazione del modello 770 relativa all’anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall’omissione;
– al 5% (1/6) qualora il pagamento sia eseguito oltre il termine della dichiarazione periodo d’imposta successivo.

Ravvedimento “sprint” 

  • qualora si esegua il pagamento entro il 14°giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4%;
  • qualora si esegua il pagamento oltre il 14°giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all’1,5%(1/10 del 15%);
L’eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute che precede il mancato versamento può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 2,5% dell’ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Oltre alle sanzioni sono dovuti anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale

Modalità operative del ravvedimento operoso delle ritenute

In base  alla risoluzione n. 395/E del 28 dicembre 2007, n. 395/E dell’Agenzia delle Entrate è stato previsto l’obbligo di indicare il mese di riferimento per i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24, per cui non è possibile eseguire il versamento cumulativo qualora le ritenute omesse siano riferite a diversi mesi. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

L’omessa trasmissione telematica del modello F24 contenente i dati relativi alla compensazione eseguita, è punita con una sanzione di 154 euro, ridotta a 51 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
Il ravvedimento si perfeziona con la presentazione del modello F24 e il pagamento della sanzione ridotta a:
  • 6 euro (1/8 di 51 euro), se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
  • 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

La compilazione incompleta del  modello F24 degli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da 103 a 516 euro.

Ravvedimento operoso – tabella riassuntiva
Termine per i versamenti oltre scadenza
Sanzione applicata
14 gg.
0,1% al giorno
30 gg.
1/10 del minimo (1,5%)
90° giorno dalla presentazione della dichiarazione
1/9 del minimo (1,67%)
Accertamento con adesione, rate successive alla prima
1/9 del minimo (1,67%)
Un anno dalla presentazione della dichiarazione
1/8 del minimo (3,75%)
Entro il termine della dichiarazione periodo d’imposta successivo
1/7 del minimo (4,29%)
Oltre il termine della dichiarazione periodo d’imposta successivo
1/6 del minimo (5%)
Dopo P.V.C.
1/5 del minimo (6%)

FONTE: https://bit.ly/2Guz4XD

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