Nell’ambito del procedimento disciplinare, prima della contestazione al dipendente, assume importante rilievo l’eventuale audizione orale del dipendente con l’assistenza del sindacalista.
L’azienda presso cui lavori ti ha inviato una lettera di richiamo in cui ti viene comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare. Ti vengono contestati alcuni comportamenti illeciti nell’adempimento delle tue mansioni. Il procedimento è volto innanzitutto a verificare se effettivamente sei responsabile e, nell’eventualità, ad adottare i conseguenti (e proporzionati) provvedimenti sanzionatori.
Hai cinque giorni di tempo per presentare le tue difese scritte o orali ed eventualmente – se lo ritieni opportuno – chiedere di essere sentito di persona dal datore di lavoro, in modo da esporre oralmente le tue difese. Intendi procedere in entrambi i modi per non lasciare nulla al caso: così, com’è tuo diritto fare, invii la lettera con le giustificazioni e, nella stessa, chiedi di essere ricevuto per poter meglio argomentare, a voce, le tue tesi. Vuoi avere però maggiori ragguagli su come funziona l’audizione del lavoratore nel procedimento disciplinare: può il datore di lavoro negarti tale possibilità? Entro quanto tempo si deve tenere l’incontro? È possibile posticipare la data in caso di tua impossibilità a presentarti? A queste e ad altre domande risponderemo qui di seguito.
Termine per le difese del lavoratore
Prima di occuparci dell’audizione del lavoratore, ricordiamo quali sono i termini di difesa del dipendente. Questi ha cinque giorni di tempo per presentare giustificazioni scritte o orali. I giorni decorrono da quando egli ha ricevuto la contestazione con l’avviso dell’avvio del procedimento disciplinare.
Se il dipendente intende inviare una lettera scritta di giustificazioni, deve spedirla prima dei cinque giorni. Si considerano tempestive le difese inviate nei cinque giorni, anche se ricevute dall’azienda oltre il sesto: conta infatti la data di spedizione della raccomandata. Il problema chiaramente non si pone se le difese vengono inviate con una posta elettronica certificata (in tal caso, la data di spedizione e quella di ricevimento coincidono).
Audizione orale: come fare richiesta?
Il lavoratore che voglia essere sentito di persona, e quindi oralmente, per manifestare a voce le sue difese deve comunicare tale volontà in modo esplicito nei cinque giorni successivi al ricevimento della lettera di contestazione disciplinare. Egli può quindi:
- limitarsi a presentare difese solo scritte;
- presentare difese scritte e, in aggiunta, chiedere di essere sentito anche verbalmente;
- inviare la lettera in cui chiede la fissazione di una data per un incontro “faccia a faccia”.
Il datore di lavoro può negare l’audizione orale?
Se il dipendente chiede l’audizione orale nei termini il datore di lavoro non può negarla, neanche se ha già informalmente sentito l’interessato e ritiene inutile ogni sua ulteriore difesa. Il provvedimento disciplinare adottato quindi prima dell’audizione orale è illegittimo [1], anche se le giustificazioni scritte appaiano già di per sé ampie ed esaustive [2].
Sul datore di lavoro non grava invece alcun obbligo di convocare il lavoratore per eventuali discolpe se non è quest’ultimo a richiederlo espressamente. Non deve farlo neanche se le giustificazioni scritte del dipendente risultino generiche o poco chiare [3].
Il dipendente può farsi accompagnare nel corso dell’audizione orale?
Nel corso dell’audizione orale, il dipendente può farsi assistere da un sindacalistadell’associazione sindacale a cui aderisce o ha conferito mandato per l’occorrenza. Secondo la Cassazione [4], il dipendente non ha invece diritto ad essere accompagnato dal proprio avvocato. Lo Statuto dei lavoratori infatti contempla solo il diritto all’assistenza da parte di un sindacalista. Il legale quindi deve rimanere “fuori dalla porta”. Neppure ha rilievo la circostanza che il lavoratore, per gli stessi fatti oggetto dell’iniziativa disciplinare, sia chiamato a rispondere nell’ambito di un processo penale, considerata la diversità della sfera di interessi, privati e pubblici, su cui incidono i due distintiprocedimenti.
Quando e dove avviene l’audizione orale?
Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta di audizione orale dal dipendente, si preoccupa di comunicargli, nel più breve termine possibile, la data e il luogo per il colloquio. L’orario può essere anche al di fuori di quello lavorativo così come la sede può essere anche una diversa rispetto a quella aziendale. Da ciò però non può derivare un ostacolo al diritto di difesa: ad esempio, non si può fissare l’orario di prima mattina quando al lavoratore risulti molto difficile (per via dei collegamenti pubblici) raggiungere la sede dell’azienda; così come il luogo non può essere troppo lontano rispetto all’abitazione dell’interessato [5]. Il datore di lavoro deve quindi organizzare la convocazione in tempi ragionevoli e congrui per dare modo a tutti gli aventi diritto di parteciparvi [6]: questo significa che dovrà tenere conto anche degli eventuali impedimenti lavorativi del sindacalista e spostare l’incontro in modo tale da dare a quest’ultimo la possibilità di presenziare.
Si può spostare la data dell’audizione orale?
Il dipendente che non può presentarsi nel giorno o all’orario indicato dal datore di lavoro non può chiedere un differimento dell’audizione orale; per cui, se non si presenta decade dal diritto a presentare le giustificazioni. Solo un’impossibilità oggettiva potrebbe costituire una valida giustificazione: si pensi al lavoratore assente per gravi motivi di salute o per una visita medica indifferibile. Il lavoratore non può quindi differire l’incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare. Grava sul dipendente quindi l’onere di dimostrare l’impossibilità oggettiva a partecipare all’audizione orale [7].
Un certificato medico idoneo a giustificare l’assenza dal lavoro per infermità consente la possibilità di chiedere il differimento dell’audizione orale per la documentata infermità [8].
Il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, a essere sentito oralmente dal datore di lavoro; tuttavia, ove il datore di lavoro, a seguito di detta richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi non ha diritto a un differimento dell’incontro limitandosi ad addurre un’impossibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda a un’effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (nella specie, il lavoratore aveva chiesto il rinvio dell’audizione solo due giorni prima della data fissata; inoltre, era in stato di malattia non transitorio e, da ultimo, il datore di lavoro aveva messo a sua disposizione tutto l’incartamento relativo agli accertamenti effettuati nel corso del procedimento disciplinare) [9].
Come avviene l’audizione del lavoratore nel procedimento disciplinare?
Sotto l’aspetto pratico l’incontro tra lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare e datore di lavoro ha un carattere informale. La legge non regolamenta tale fase e, quindi, non richiede la redazione di un verbale. Ecco perché, proprio al fine di non lasciare al vento le proprie difese, il dipendente farà bene a far precedere, all’audizione orale, la lettera con le proprie giustificazioni.
Secondo la Cassazione [10], non determina la violazione delle garanzie procedimentali prescritte dallo Statuto dei lavoratori la circostanza che l’audizione del lavoratore – che lo stesso può richiedere anche in caso di presentazione di giustificazioni scritte – sia avvenuta nel corso di un colloquio di carattere informale che sia stato accordato, da soggetto abilitato a rappresentare ai fini in esame il datore di lavoro, a seguito di sollecitazione di un terzo estraneo, una volta che il lavoratore abbia avuto la possibilità di esporre a voce le proprie ragioni e di formulare le proprie controdeduzioni (nella specie l’audizione era stata compiuta dal vice direttore generale della banca datrice di lavoro).
La contrattazione collettiva o il codice disciplinare possono prevedere l’istituzione di una speciale commissione di disciplina, con il compito di svolgere attività istruttoria ai fini del relativo procedimento e di pronunciare pareri in tema di irrogazione di provvedimenti sanzionatori. In tal caso il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa dalla commissione, alla quale egli deve rendere noto l’eventuale impedimento a comparire, per evitare che la sua assenza venga interpretata come volontà di non difendersi.
Diritto all’audizione orale del lavoratore
Il datore di lavoro non ha un autonomo dovere di convocare il dipendente per l’audizione orale, ma ha solo un obbligo di convocarlo se a richiederlo è quest’ultimo, richiesta che, come detto, deve essere tempestiva (ossia entro il quinto giorno) [11].
note
[1] Cass. 31 gennaio 2011 n. 2159; Cass. 6 luglio 1999 n. 7006. La sanzione disciplinare irrogata senza l’audizione orale eventualmente richiesta dal lavoratore è illegittima per violazione di norme imperative di legge (art. 7, c. 2 e 3, L. 300/70).
[2] Cass. 9 gennaio 2017 n. 204.
[3] Cass. 25 febbraio 2009 n. 4546.
[4] Cass. sent. n. 6994/2018.
[5] Cass. 26 gennaio 2016 n. 1350; Cass. 20 settembre 2011 n. 19156; Cass. 14 giugno 2011 n. 12979.
[6] Cass. 12 settembre 2016 n. 17916.
[7] Cass. 31 marzo 2011 n. 7493; Cass. 12 gennaio 2017 n. 625
[8] Cass. sent. n. 13267/2018.
[9] Cass. sent. n. 5314/2017.
[10] Cass. 20 gennaio 1998 n. 476.
[11] cass. sent. n. 21485/2011.
FONTE: https://bit.ly/2LpQaov