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Indennità di mancato preavviso, si può trattenere dal Tfr?

Dimissioni senza preavviso e indennità spettante al datore di lavoro: l’azienda può rifiutarsi, per compensare, di corrispondere la liquidazione?

Mi sono licenziata senza dare il preavviso e adesso il datore non vuole darmi il Tfr, perché lo trattiene come indennità di mancato preavviso: può farlo?

Quando è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, è tenuto a versare un’indennità pari ai giorni di preavviso non lavorati. Quest’indennità è solitamente trattenuta dall’ultima busta paga, nella quale sono liquidate, se dovute, diverse competenze maturate nel corso del rapporto lavorativo, come i ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti e, ovviamente, l’ultimo stipendio.

Se tale ammontare, però, non basta a coprire il mancato preavviso (magari in quanto l’anzianità lavorativa o la qualifica risultano piuttosto alte), è possibile compensare quanto dovuto anche col trattamento di fine rapporto: nessuna norma, difatti, ne vieta la compensazione, come ha confermato di recente anche la Corte di Cassazione [1], ma è necessario che i crediti da compensare siano certi, liquidi ed esigibili, o di facile liquidazione [2]. Ma andiamo per ordine e vediamo quali sono i casi in cui il lavoratore è tenuto a corrispondere l’indennità di mancato preavviso e le modalità in cui questa può essere liquidata.

Indennità di mancato preavviso: a quanto ammonta

L’indennità di mancato preavviso è una somma che deve essere corrisposta nei casi in cui il lavoratore si dimetta senza rispettare il periodo di preavviso disposto dal contratto collettivo applicato: l’ammontare dell’indennità è pari alle giornate che sarebbero dovute essere lavorate.

termini di preavviso cambiano non solo in ragione del contratto collettivo, ma anche secondo l’anzianità lavorativa del dipendente, la qualifica ed il livello d’inquadramento. Ad esempio, il contratto collettivo commercio e terziario prevede un preavviso minimo di 15 giorni, per i lavoratori appartenenti al sesto e al settimo livello con anzianità di 5 anni, sino a un preavviso massimo di 120 giorni, per i lavoratori appartenenti al 1° livello ed ai quadri con oltre 10 anni di servizio.

Il preavviso, dunque, è graduato in base all’esperienza ed al ruolo ricoperto in azienda, in quanto per il datore di lavoro è sicuramente più semplice sostituire ruoli meramente operativi o con mansioni abbastanza semplici e poca esperienza, piuttosto che lavoratori che ricoprono posti di responsabilità e che sono presenti in azienda da tempo.

L’indennità è dovuta anche se il preavviso è parzialmente rispettato, cioè se il periodo risulta non lavorato solo in parte: ad esempio, se un quadro con oltre 10 anni di anzianità che opera nel settore commercio fornisce 60 giorni di preavviso, gli sono addebitati in busta paga gli altri 60 giorni mancanti, per arrivare al totale di 120 giorni.

Indennità di mancato preavviso: modalità di pagamento

Come appena esposto, l’indennità di mancato preavviso viene, solitamente, compensata in busta paga. In pratica, quanto dovuto è scomputato dal netto delle ultime competenze, che possono comprendere, oltre all’ultima retribuzione, i ratei ferie ed i permessi maturati e non goduti, i ratei di tredicesima e quattordicesima ed ulteriori competenze dovute dall’azienda.

La somma dovuta viene sottratta direttamente dal netto in busta, in quanto si tratta di un importo assimilabile ad una “multa”, che non dà diritto ad alcuna tipologia di deduzione: non sarebbe, pertanto, corretto applicare la contribuzione e tassare la busta paga al netto di tale indennità.

Lo stesso avviene nel caso in cui la somma sia trattenuta dal TFR, che viene tassato secondo le consuete modalità e solo in seguito decurtato di quanto dal dipendente dovuto. Nel caso di indennità di mancato preavviso, difatti, entrambi i crediti (indennità e trattamento di fine rapporto) hanno le caratteristiche della certezza, dell’esigibilità e della liquidità (o della facile liquidazione): pertanto, la legge non ne vieta la compensazione. Resta comunque la possibilità, per il lavoratore, di rinunciare alla compensazione (anche se, nella pratica, nulla cambierebbe, in quanto, a fronte del TFR ricevuto, si dovrebbe operare un rimborso nei confronti del datore).

È invece differente la situazione in cui il TFR risulti destinato ad un fondo pensione: in questo caso, difatti, il creditore non è più l’azienda, ma l’Ente presso cui è costituito il fondo di previdenza.

Indennità di mancato preavviso: quando non deve essere corrisposta

Non in tutti i casi di dimissioni, comunque, il lavoratore è tenuto a corrispondere l’indennità di mancato preavviso. Devono essere difatti escluse le seguenti ipotesi:

– dimissioni per giusta causa: in questo caso, esistendo una causa che non consente la prosecuzione, neanche momentanea, del rapporto, il dipendente può terminare la prestazione ad effetto immediato, senza dover corrispondere alcun indennizzo all’azienda;

– dimissioni durante il periodo tutelato di maternità e paternità; in particolare, la lavoratrice madre ed il lavoratore padre possono dimettersi senza preavviso:

– durante la gravidanza e sino ai 3 anni di vita del bambino (lavoratrice madre);

– dalla nascita sino ai 3 anni di vita del bambino (lavoratore padre);

– dimissioni per matrimonio: nessun preavviso è dovuto nel periodo che intercorre dalla data delle pubblicazioni sino a 1 anno dalla data del matrimonio; non si ha, però, diritto all’indennità di disoccupazione, come avviene per le dimissioni ordinarie (nelle dimissioni per giusta causa e per maternità-paternità, la Naspi è invece dovuta);

– dimissioni incentivate: nessuna indennità di mancato preavviso, infine, deve essere corrisposta per le dimissioni incentivate; si tratta delle dimissioni intervenute nel caso in cui datore e lavoratore si accordino perché quest’ultimo ponga volontariamente fine al rapporto di lavoro in cambio di un incentivo economico; la stessa disciplina si applica anche per gli accordi collettivi di esodo.

note

[1] Cass. sent. 1695 del 29.01.2015.

[2] Art. 1246 Cod. Civ.

FONTE: https://bit.ly/2SEz5Kg

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