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TFR al Fondo di Tesoreria Inps: nuovi soggetti obbligati al versamento

Sono tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria Inps, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori almeno pari a 50.
La Legge di Bilancio 2026 modificando il comma 756 dell’articolo 1 della L. 296/2006, ha esteso l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria ai datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale negli anni successivi all’inizio dell’attivitàsuperando il precedente criterio basato esclusivamente sul primo anno.
La norma, inoltre, introduce l’obbligo per i datori di lavoro con una logica progressiva:

  • per il biennio 2026-2027, l’obbligo si collega alla soglia di 60 addetti, calcolata come media annua dell’anno solare precedente;
  • dal 2028 al 2031, la soglia torna a 50 addetti, con verifica sempre sulla media annua dell’anno precedente;
  • dal 2032, la soglia si riduce ulteriormente a 40 addetti, sempre con criterio di media annua dell’anno precedente.

N.B. il TFR deve essere versato al Fondo solo per quei dipendenti che non hanno optato per la destinazione del TFR ad un Fondo di previdenza complementare.

I datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali devono richiedere, per le posizioni Inps della gestione dipendenti, il codice di autorizzazione “1R” avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

N.B. Se l’azienda è già obbligata al Fondo Tesoreria, una riduzione della media occupazionale non fa cessare l’obbligo.

La quota mensile del trattamento di fine rapporto maturato deve essere versata mensilmente all’Inps entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce il TFR.
In prima battuta, è stata prevista la possibilità, per i nuovi datori di lavoro obbligati, di provvedere al versamento al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 maggio 2026. Termine successivamente prorogato al 16 luglio 2026 dal D.L. n. 62/2026.
Per questa finalità è stato istituito un nuovo codice causale Uniemens “CF05” per il versamento degli arretrati, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Sul punto si ricorda che, le quote di TFR da versare al Fondo Tesoreria assumono la natura di contribuzione obbligatoria e, pertanto, ai fini dell’accertamento e della riscossione si applica la normativa relativa alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.
La Circolare Inps n. 12/2026 ha fornito alcuni chiarimenti a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
In particolare, ha distinto due fattispecie ai fini del versamento delle quote pregresse di TFR maturato:

  • aziende avviate nel 2025 à se l’azienda inizia l’attività nel 2025 e perfeziona nel 2025 il requisito di almeno 50 addetti (come media), è tenuta a versare le quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a decorrere dal mese di inizio attività (per le modalità operative cfr. Circolare Inps n. 70/2007);
  • aziende costituite prima del 2025 à se l’azienda è costituita prima del 2025 e nel 2025 raggiunge il limite di almeno 60 addetti-media, è tenuta al versamento delle quote di TFR a partire dal 1° gennaio 2026.

Infine, a seguito delle modifiche apportate anche alla disciplina relativa alla previdenza complementare, in vigore dal 1° luglio 2026, l’Inps ha chiarito, con Messaggio del 10 luglio 2026, n. 2325che per i lavoratori di prima assunzione, la regolarizzazione delle competenze dovute al Fondo Tesoreria Inps maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione fino alla determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR (60 giorni) deve effettuarsi, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratoreutilizzando il codice causale “CF05”.

FONTE: https://shorturl.at/BXEO9

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