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Niente tasse sui premi ai dipendenti convertiti in benefit

Niente tasse sui premi ai dipendenti convertiti in benefit

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Detassazione totale sui premi di produttività ai dipendenti, se al posto del denaro sono erogati servizi di welfare aziendale. 

Niente doppio limite per l’esenzione fiscale dei premi di produttività erogati ai dipendenti, se convertiti in beni, servizi e prestazioni: grazie alla legge di bilancio 2017, difatti, per alcuni benefit si può far riferimento ai soli limiti del premio, e non anche a quelli ordinariamente fissati per le prestazioni di welfare aziendale. In pratica, il dipendente può godere di una detassazione maggiore su diversi benefici, come i contributi alla previdenza complementare o all’assistenza sanitaria integrativa, quando i benefici sono erogati al posto di un premio di produttività.

Ma procediamo per ordine e vediamo, innanzitutto, che cosa sono e come funzionano i premi di produttività, in quali casi possono essere detassati e come funziona la detassazione totale nel caso in cui i premi siano convertiti in prestazioni.

Premi di produttività: che cosa sono

I cosiddetti premi di produttività sono le retribuzioni riconosciute ai dipendenti in virtù di un miglioramento della qualità, dell’efficienza, della redditività o dell’innovazione aziendale: questi emolumenti beneficiano dell’applicazione di un’imposta sostitutiva. In buona sostanza, sino a un certo limite i premi non entrano nel reddito del dipendente, quindi non sono soggetti alla tassazione Irpef ordinaria, ma viene applicata una tassazione separata, più leggera, pari al 10%.

Se i premi sono convertiti in prestazioni di welfare aziendale, la detassazione è totale, cioè non viene applicata nemmeno l’imposta sostitutiva.

Dal 2017, i premi  beneficiano di una detassazione ancora più ampia, estesa a un’ulteriore platea di beneficiari: nel 2016, difatti, la detassazione dei premi poteva essere applicata sino a una soglia massima di 2.500 euro annui, mentre quest’anno la soglia massima è pari a 4.000 euro, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro. Non solo: nel 2017 possono beneficiare della detassazione anche coloro che hanno un reddito sino a 80.000 euro annui e non più sino a 50.000 euro.

Misure di welfare: che cosa sono

Le misure di welfare consistono in prestazioni, beni e servizi, offerti dall’azienda. Possono essere erogate anche sotto forma di voucher, sia elettronici che cartacei. Ad esempio, possono essere erogati i voucher per il pagamento di servizi assistenziali per i familiari del lavoratore.

Rientrano nell’insieme delle misure detassate anche le somme destinate alla previdenza complementare, le borse di studio offerte ai figli dei dipendenti, e, in generale, tutte le misure che migliorano la qualità della vita dei dipendenti e la conciliazione famiglia-lavoro.

Detassazione premi di produttività 2017: chi ne ha diritto

Per l’anno 2017 possono beneficiare della tassazione agevolata i lavoratori del settore privato, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro, riferito all’anno precedente.

L’importo detassabile è pari a un massimo di 3.000 euro (il limite 2016 era pari a 2.000 euro), ma è innalzato a 4.000 euro per i dipendenti di aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in precedenza il limite ammontava a 2.500 euro).

Detassazione premi di produttività 2017: requisiti

Sono detassabili i premi che presentano i seguenti requisiti:

  • non si deve trattare di erogazioni con importo fisso, ma devono risultare di ammontare variabile, determinato dal meccanismo di calcolo;
  • devono essere corrisposti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, definiti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale unitamente ai criteri di misurazione e verifica.

I premi detassabili devono dunque comportare miglioramenti misurabili e verificabili in modo obiettivo, tramite indicatori numerici o altri indicatori appositamente individuati, secondo criteri che possono consistere:

  • nell’aumento della produzione;
  • in risparmi dei fattori produttivi;
  • nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro o il ricorso al lavoro agile, come modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato.

In parole semplici, per applicare la detassazione è necessario che, nell’arco di un periodo congruo (definito nell’accordo collettivo), sia realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla legge e che l’incremento possa essere verificato attraverso indicatori definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

Gli accordi collettivi contenenti gli indicatori degli incrementi, per essere validi, devono essere depositati presso l’Ispettorato del lavoro e firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie; ai contratti deve essere allegata un’autodichiarazione di conformità, ed un eventuale piano di coinvolgimento dei dipendenti nell’organizzazione aziendale.

Il deposito dei contratti deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità dell’accordo medesimo alle disposizioni contenute nella normativa.

Detassazione: i nuovi limiti per l’esenzione totale

Vediamo ora quali sono i nuovi limiti di detassazione applicabili nel caso in cui i premi non siano erogati in denaro, ma in benefit:

  • contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale: questi contributi, se versati dall’azienda in sostituzione dei premi di risultato in denaro, sono detassati anche se superiori a 3.615,20 euro (tetto massimo detassabile previsto dal Tuir, Testo unico delle imposte sui redditi);
  • buoni pasto e indennità sostitutive: i buoni pasto cartacei sono esenti da imposizione fiscale fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, o fino a 7 euro nel caso siano ticket elettronici;
  • indennità sostitutive di mensa: non sono tassate fino a 5,29 euro al giorno, nei casi previsti dalla legge (cantieri o imprese senza mensa, situati in zone prive di servizi di ristorazione);
  • servizi di trasporto collettivo: sono esenti gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico per la tratta abitazione-luogo di lavoro, a condizione che sia stipulata un’apposita convenzione con gli esercenti dei servizi pubblici e non si tratti dell’erogazione di indennità sostitutive; inoltre il premio può essere convertito in servizi di trasporto ferroviario (biglietti);
  • servizi di utilità sociale al dipendente e ai familiari: in generale, le opere e i servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari, anche non fiscalmente a carico del lavoratore, sono completamente detassati; è stato inoltre chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che la detassazione si applica anche sulle opere e i servizi prestati in conformità a disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o di contratti interconfederali o di 2° livello;
  • servizi didattici e di istruzione ai familiari: non sono imponibili i servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi connessi (ad esempio mensa, trasporto e gite scolastiche), la frequenza di ludoteche o di centri estivi e invernali, i servizi di baby-sitting, le borse di studio; la detassazione vale sia nel caso in cui l’azienda eroghi il servizio direttamente, sia nel caso in cui lo eroghi tramite terzi, oppure mediante rimborso al dipendente delle spese documentate;
  • servizi di assistenza ai familiari: i servizi di assistenza offerti ai familiari che abbiano compiuto i 75 anni, o non autosufficienti, sono totalmente detassati, anche nel caso in cui l’azienda non eroghi la prestazione direttamente ma offra il rimborso spese;
  • contributi per il rischio di non autosufficienza: sono totalmente detassati i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie;
  • azioni offerte ai dipendenti: nel 2016, il premio erogato in azioni era detassato entro il valore non superiore a 2.065,83 euro annui, a condizione che le azioni non fossero riacquistate dalla società emittente, dal datore di lavoro o cedute prima che fossero trascorsi almeno tre anni; dal 2017 il premio di risultato convertito in azioni è detassato indipendentemente dal rispetto di tali condizioni;
  • fondi di previdenza complementare: i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono totalmente detassati, se erogati in sostituzione dei premi di risultato, anche se eccedenti il limite previsto dal Tuir, di 5.164,57 euro; inoltre, i contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari;
  • oneri deducibili: il dipendente può chiedere al datore di lavoro di utilizzare il proprio premio di risultato per il sostenimento degli oneri deducibili, secondo le condizioni ed i limiti indicati dal Tuir;
  • beni ceduti e servizi prestati: se l’azienda eroga beni o servizi al di fuori di quelli per cui è previsto un particolare regime di esenzione, la detassazione è totale se l’importo complessivo annuo è inferiore a 258,23 euro, anche se erogati con l’emissione di un unico voucher; nella soglia dei 258,23 euro devono essere considerate tutte le erogazioni in natura sotto forma di beni, servizi o anche di buoni rappresentativi degli stessi (per esempio buoni carburante);
  • veicoli aziendali in uso promiscuo: il premio di produttività può essere convertito in automobili, autocaravan, motocicli e ciclomotori aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti;
  • concessione di finanziamenti: il premio può anche essere convertito in prestiti e mutui erogati direttamente dall’azienda o concessi da terzi (con i quali l’azienda ha sottoscritto accordi o convenzioni), anche mediante accredito diretto degli interessi;
  • alloggi ad uso abitativo: è possibile convertire il premio nell’utilizzo di immobili concessi in uso ai lavoratori.

FONTE: http://bit.ly/2mO0Z64

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