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Avviso bonario artigiani e commercianti: come rimediare?

Consigli pratici su come rimediare a un avviso bonario inviato dall’INPS agli artigiani ed esercenti attività commerciali.

Sei un artigiano o un esercente attività commerciali iscritto regolarmente alla gestione dell’Inps (Istituto nazionale previdenziale e sociale) e ti sei dimenticato di pagare una o più rate contributive nei termini previsti dalla legge relativamente all’anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione). Sicuramente starai pensando di aver violato chissà quale legge e di dover scontare multe salate per la tua dimenticanza. Stai tranquillo, se non ti è ancora giunta la cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate puoi regolarizzare semplicemente la tua posizione pagando i contributi omessi. L’Inps, infatti, si avvale di un preciso sistema di recupero crediti che prevede delle fasi antecedenti all’iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale.

Stiamo parlando in particolare della politica definita degli «avvisi bonari». Ma come rimediare a un avviso bonario degli artigiani e commercianti? Come faccio a sapere se ho avvisi bonari in pendenza? È l’Inps che ci comunica direttamente di eventuali avvisi bonari presenti o dobbiamo venirne a conoscenza noi accedendo alla piattaforma telematica. Andiamo quindi con ordine e vediamo come gestire tali situazioni.

Cos’è un avviso bonario?

La prima cosa da sapere è naturalmente cos’è un avviso bonario. Ebbene l’Inps, all’interno del proprio sistema di recupero crediti, permette al contribuente – in questo caso l’artigiano o esercente attività commerciali – di poter compiere un tempestivo accertamento delle omissioni contributive e di regolarizzare l’inadempienza. Questa opportunità offerta al contribuente prende il nome di «avviso bonario» ed è un passaggio preliminare, cioè che precede la riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale

Cosa contiene l’avviso bonario?

L’avviso bonario contiene l’importo dei contributi dovuti e ancora non pagati, o comunque versati in ritardo, relativamente all’anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione), accertati d’ufficio o tramite l’attività di vigilanza.

Ma se mi arriva l’avviso bonario e non pago i contributi segnalati, posso avvalermi dell’istituto della prescrizione? Per esempio, i contributi degli artigiani e commercianti iscritti alla gestione Inps si prescrivono dopo cinque anni, che rappresenta il termine a partire dal quale l’Inps non ci può più chiedere di ottemperare all’obbligo di versare i contributi. Se per assurdo mi arriva un avviso bonario al quarto anno, e non verso i contributi per un’ulteriore anno, facendo di conseguenza scadere il quinto anno, e di conseguenza il termine di prescrizione, sono obbligato a dover pagare comunque i contributi segnalati? La risposta è senz’altro affermativa, atteso che l’avviso di pagamento ha valore di atto interruttivo dei termini di prescrizione.

Come scoprire se si ha un avviso bonario?

Ogni trimestre l’Inps effettua una fase di elaborazione, in cui comunica che in relazione alla rata in scadenza di un determinato mese, è presente un’omissione contributiva, un versamento non sufficiente o un versamento in ritardo. Questo avviene per ogni scadenza trimestrale, ossia maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo.

La fase di elaborazione degli avvisi bonari viene prontamente comunicato dall’Inps per mezzo di messaggi istituzionali che spiegano come accedere ai documenti e per quale o quali mesi/i sono presenti avvisi bonari. I documenti sono messi a disposizione del contribuente all’interno del «Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti», accedendo al seguente indirizzo: «Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti» > «Posizione Assicurativa» > «Avvisi Bonari».

Oltre al suddetto avviso, verrà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: «Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti» – «Posizione Assicurativa» – «Avvisi Bonari generalizzati».

Contestualmente sarà inviata anche una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: «Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti» > «Sezione Comunicazione bidirezionale» > «Comunicazioni» > «Invio quietanza di versamento».

In caso di mancato pagamento, invece, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Ulteriore metodo di comunicazione, ma questo interessa più che altro i consulenti del lavoro, è rappresentato dal canale di comunicazione Inps-Cliente denominato “ICON@- INPS comunica via e-mail“. Tale sistema permette di avere copia dell’avviso bonario alle aziende da loro assistite tramite e-mail. Ciò al fine di assicurare certezza e celerità del recapito di tali comunicazioni.

Cosa fare quando arriva un avviso bonario?

Ma quello che interessa maggiormente i contribuenti quando scopre di avere un avviso bonario, è sapere come procedere a regolarizzare la sua posizione e come procedere al pagamento. Le opzioni in buona sostanza sono tre.

Entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica dell’avviso di pagamento, è possibile effettuare:

  1. il pagamento dell’intero debito mediante modello F24 utilizzando la codeline indicata a margine dell’avviso stesso;
  2. la contestazione dell’avviso, qualora il contribuente ritenga che gli addebiti contenuti nell’avviso stesso siano totalmente o parzialmente infondati.
  3. la richiesta di dilazione del pagamento.

Poniamo il caso che il contribuente non effettua nessuna delle tre scelte. Cosa succede in tali casi? La risposta è molto semplice. Una volta trascorsi 30 giorni senza che il contribuente abbia posto in essere uno di tali comportamenti, l’Inps procede alla iscrizione a ruolo a mezzo di cartella esattoriale (cioè alla segnalazione telematica del credito alla concessionaria per l’emissione della relativa cartella esattoriale).

Come si paga un avviso bonario?

Come accennato pocanzi, qualora il contribuente opta per il pagamento delle somme segnalate mediante avviso bonario, bisogna compilare il classico modello F24. La codeline da indicare è quella presente a margine dell’avviso di pagamento e con le seguenti causali di versamento:

  • AR – ARN artigiani;
  • CR – CRN commercianti.

Mentre per gli agricoli autonomi e per i dipendenti in genere le causali sono i seguenti:

  • RLAA- lavoratori agricoli autonomi;
  • RC01- aziende con dipendenti.

Per dovizia d’informazione si precisa che per i datori di lavoro dipendente la codeline è formata dalla matricola aziendale e dalla (o dalle) mensilità cui l’inadempienza stessa si riferisce.

Come compilare un mod. F24?

Ma come si compila il mod. F24 in caso di regolarizzazione di un avviso di addebito? Ai fini della corretta compilazione occorre indicare:

  • il codice sede:codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
  • la causale contributo:vedi elenco causali su citati;
  • il codice inps:il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’inps con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
  • il periodo di riferimento “da”:il mese ed anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
  • il periodo di riferimento “a”:il mese ed anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
  • gli importi a debito versati:importo dei contributi o degli interessi che si versano;
  • gli importi a creditoeventualmente compensati;

Da notare che la data inizio e fine del periodo contributivo (anno o periodo inferiore all’anno) è quello al quale si riferisce il pagamento.

Quando è possibile contestare un avviso bonario?

Laddove il contribuente non è d’accordo con le somme contributive richiesti dall’Inps, può opporsi all’avviso bonario. Ma quando è possibile farlo? In quali casi conviene non pagare? Di seguito, si elencano una serie di casi per i quali gli artigiani e commercianti possono contestare l’avviso:

  1. versamenti effettuaticon F24 non ancora confluiti sulla posizione assicurativa per anomalie tecniche o errori nella compilazione del mod. F24;
  2. scoperture contributive rilevate converbale di accertamento contestato, o derivanti da imposizione d’ufficio contro la quale è stato presentato ricorso amministrativo;
  3. attivitàcessata e non registrata negli archivi Inps;
  4. contributi richiesti dovuti solo in parte (o non dovuti) perché oggetto di rateizzazioni derivanti da eventi eccezionali(sospensione, differimento, riduzione);
  5. contributi richiesti dovuti solo in parte (o non dovuti) perché oggetto di condono;
  6. scoperture contributive relative a soggetti di età superiore a 65 anni, titolari di pensione diretta Inps, i quali abbiano richiesto la riduzione del carico contributivo al 50%.

Come dilazionare un debito derivante da avviso bonario?

Terza e ultima scelta quando ci arriva un avviso di addebito è quello di dilazionare l’importo. Esso è composto dal debito contributivo, dalle sanzioni civili e dagli interessi di dilazione. È importante specificare che possono essere dilazionati solamente i debiti già scaduti, ossia i contributi per i quali sia già decorso il termine entro cui vanno pagati. Altra condizione essenziale affinché l’Inps ci possa dare l’autorizzazione alla dilazione è che l’istanza comprenda tutti i debiti contributivi a carico dell’azienda.

Il consiglio in questi casi è quelli di farsi assistere da un consulente del lavoro o da un commercialista che potrà effettuare una valutazione complessiva della situazione debitoria considerando la possibilità che oltre ai debiti oggetto di cartella esattoriale:

  • vi siano debiti in fase amministrativa (ad es. contestati con un avviso di pagamento);
  • o in fase di recupero presso l’ufficio legale dell’Inps;
  • ovvero già iscritti a ruolo ma rispetto ai quali la relativa cartella non è ancora stata notificata.

Si ricorda, a tal proposito, che fino al 2007, in caso di debito già notificato con cartella esattoriale, era possibile chiedere la rateazione del carico iscritto a ruolo a condizione che l’esattoria non avesse iniziato gli atti esecutivi [1]. Tale vincolo è stato ora eliminato per mezzo di una norma [2] che ha abrogato il testo legislativo [3] il quale impediva di concedere le dilazioni sui crediti sottoposti a procedura esecutiva

In ogni caso si precisa che l’ipoteca ed il fermo amministrativo da parte dell’esattore sono da considerarsi un mero atto conservativo dei beni immobili e mobili del debitore, con valore di misura cautelare e pertanto non costituiscono inizio di una procedura esecutiva.

note

[1] Decreto Legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46.

[2] Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[3] Art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

FONTE: https://bit.ly/2IsO3lx

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