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La busta paga va firmata dal dipendente?

La busta paga va firmata dal dipendente?

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Consegna busta paga: se il lavoratore firma il cedolino ammette di aver ricevuto il pagamento?

La busta paga firmata dal dipendente non dimostra che questi ha ricevuto il pagamento dello stipendio. La sottoscrizione del cedolino, infatti, non è di per sé una prova inconfutabile del pagamento della retribuzione da parte dell’azienda, ma – almeno in prima battuta – lo fa presumere. Spetta al lavoratore, quindi, dimostrare il contrario, ossia provare di non essere stato pagato e che egli ha firmato il cedolino non con l’intenzione di rilasciare una quietanza. Lo ha chiarito il Tribunale di Bari con una recente sentenza [1].

La firma del dipendente vale come quietanza?

La questione è particolarmente delicata e va valutata alla luce di ciò che viene scritto sul cedolino della paga e fatto firmare al dipendente. Di solito esistono due tipi di diciture:

  • la firma per ricevuta;
  • la firma per quietanza.

Con la firma «per ricevuta» il dipendente dichiara solo di aver appunto ricevuto il prospetto paga, ma non riconosce anche l’avvenuto pagamento dello stipendio (la cosiddetta quietanza di pagamento). In ogni caso l’azienda potrà dimostrare il corretto versamento dello stipendio attraverso la tracciabilità dei pagamenti eseguiti ad esempio con bonifico o con assegno non trasferibile.

Dunque, il rilascio della busta paga, anche se firmata per ricevuta, non costituisce una quietanza liberatoria, trattandosi di un documento (obbligatorio) proveniente dal datore di lavoro e non dal dipendente. La sottoscrizione può avere valore di ricevuta del prospetto paga, ma non delle somme riportate sullo stesso cedolino.

Proprio per queste ragioni, di solito l’azienda preferisce tutelarsi facendo apporre la firma «per quietanza», con cui il dipendente attesta non solo il ricevimento del cedolino, ma anche del pagamento. La dicitura, di norma, è la seguente: «Dichiaro che i dati riportati nel presente prospetto paga sono rispondenti a verità e che appongo la mia firma per ricevuta dello stesso e dell’importo netto sopra evidenziato come netto da pagare».

Posso rifiutarmi di firmare la busta paga?

Il dipendente può anche rifiutarsi di firmare; il datore di lavoro non può subordinare il pagamento dello stipendio alla sottoscrizione della quietanza. Se questa però è ingiustificata e crea problema all’azienda, potrà essere valutata la possibilità di una procedura disciplinare.

In ogni caso, anche se il dipendente firma per quietanza può sempre dimostrare che lo stipendio non gli è mai stato accreditato. La sua sottoscrizione, in un primo momento, fa scattare la presunzione di regolare adempimento da parte del datore di lavoro, ma al creditore (il lavoratore) è consentita la prova contraria.

Posso fare causa se firmo la busta paga?

La sentenza in commento, richiamando un precedente della Cassazione [2] stabilisce che, in caso di una busta paga firmata, si deve ritenere sussistente una «presunzione di corrispondenza tra la retribuzione percepita e quanto indicato in busta paga anche se tale presunzione può essere sempre contrastata dal dipendente.

Dunque, se anche il dipendente ha firmato la busta paga può comunque proporre una causa contro l’azienda per ottenere il pagamento dello stipendio non ricevuto, una causa che però lo obbligherà a una prova più complessa. Verosimilmente l’azienda si costituirà in giudizio sostenendo il contrario e, a conferma delle proprie dichiarazioni, produrrà i documenti con la sottoscrizione sulle buste paga. Spetterà allora al lavoratore privare di valore la sua stessa firma sul prospetto paga e, a tal fine, dovrà prima contestarla espressamente e poi dare la prova concreta che il pagamento non è mai avvenuto.

[1] Trib. Bari, sent. n. 4754 del 12.10.2016.

[2] Cass. sent. n. 157/1986.

FONTE: http://bit.ly/2iAaQis

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