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Licenziamento per chi usa i permessi L.104/92 per studiare

Licenziamento per chi usa i permessi L.104/92 per studiare

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Il dipendente che prende i permessi dal lavoro ai sensi della legge 104 non può assentarsi dalla casa del familiare disabile: il portatore di handicap deve essere seguito nel corso di tutte le 24 ore.

I tre giorni di permesso mensili, riconosciutidalla legge 104 del 1992 a chi assiste unfamiliare portatore di handicap, non hanno altra finalità che quella di assistere il disabile: pertanto, il dipendente assente dal lavoro perché ha chiesto appunto i suddetti permessi, non può svolgere, durante tale frangente, altre attività come, ad esempio, quella di frequentare un corso universitario o sostenere un esame. Anche la finalità di studio, per quanto tutelata dalla costituzione, non può comunque costituire una scusa per dire una bugia all’azienda. Chi, infatti, mente al datore di lavoro e usufruisce deipermessi 104 per finalità diverse da quelle che sono loro proprie, commette non solo un illecito disciplinare, passibile di licenziamento in tronco (senza cioè preavviso), ma anche una truffa ai danni dell’Inps (che, alla fine, è l’ente che paga lo stipendio al dipendente durante tali giorni). Lo ha chiarito ancora una volta la Cassazione con una sentenza di questa mattina [1].

Che la Suprema Corte abbia giurato guerra ai furbetti che utilizzano ipermessi della legge 104 per scopi personali (una gita, una serata in discoteca, lo shopping, ecc.) non è un fatto nuovo. Anzi, ormai i giudici hanno anche sdoganato l’utilizzo di investigatori privati, pagati dall’azienda, per poter snidare le bugie dei dipendenti assenti dal lavoro. Investigatori che, oltre a depositare le fotografie in processo, potranno anche rendere prova testimoniale. Parliamo ovviamente del caso in cui, a seguito del licenziamento, il dipendente abbia anche “la faccia” di impugnarlo.

Ma il caso di oggi presenta una particolarità: sull’altro piatto della bilancia non c’è una finalità ludica o un interesse personale, ma ildiritto allo studio che, insieme a quello al lavoro, è uno degli obiettivi primari di ogni moderno stato democratico. E anche del nostro. Ebbene, secondo quanto affermato dalla Cassazione, non è tanto quello che si svolge durante i permessi 104 a costituire o meno la giustificazione per il dipendente, quando la bugia in sé detta al datore di lavoro e all’Istituto Nazionale di Previdenza. Bugia che, quindi, fa scattare il licenziamento senza neanche il preavviso.

Il permesso previsto dalla legge 104/92 non serve né per riposarsidal lavoro o per l’accudimento del familiare invalido, ma è finalizzato all’assistenza del disabile stesso. E, in questo, la Cassazione è chiara: i permessi devono essere fruiti in coerenza con la loro funzione. Dunque, è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che usufruisce dei permessi in questione, ma invece di assistere il familiare disabile, frequenta corsi universitari.

[1] Cass. sent. n. 17968/16 del 13.09.16.

FONTE: http://bit.ly/2cIcs4s

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