Assunzione, chi ha il diritto di precedenza?
Dipendenti che hanno il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni: lavoratori a termine, in mobilità, stagionali e part time.
La legge prevede che, in caso di nuove assunzioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di inserire in azienda determinati soggetti prima di altri. In particolare, il diritto di precedenzaall’assunzione spetta per i lavoratori in mobilità o licenziati per riduzione di personale, per determinati lavoratori a termine e stagionali e per i lavoratori part time, per quanto riguarda la disponibilità di nuove posizioni a tempo pieno. Vediamo tutte le ipotesi nel dettaglio.
Diritto di precedenza per i lavoratori in mobilità
Hanno il diritto di precedenza, per 6 mesi a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, i lavoratori licenziati a seguito di riduzione di personale o inmobilità. Il diritto di precedenza è esteso a 12 mesi per coloro che hanno compiuto 50 anni di età entro il 31 dicembre 2006 [1].
Diritto di precedenza per i licenziati a seguito di trasferimento d’azienda
Il diritto di precedenza è pari a 12 mesi anche per i dipendenti licenziati a seguito di trasferimento d’azienda: vale per le nuove assunzioni effettuate dall’acquirente o dal subentrante nell’azienda.
Diritto di precedenza per i lavoratori a termine
I lavoratori che hanno prestato la propria attività con uno o piùcontratti a termine, per un periodo superiore ai 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi al termine del rapporto. Il diritto di precedenza, però, vale solo se la nuova posizione aperta corrisponde alle stesse mansioni già espletate in esecuzione del contratto a termine. Sono fatte salve eventuali deroghe disposte dai contratti collettivi; inoltre, il lavoratore ha l’onere di manifestare la volontà di avvalersi di tale diritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto di precedenza non opera in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un altro lavoratore a termine, in quanto non si tratta di una nuova assunzione.
Diritto di precedenza lavoratrici in maternità
Per quanto concerne le lavoratrici a termine in congedo di maternità, il periodo di assenza è computato come attività lavorativa ai fini del diritto di precedenza. Inoltre, queste lavoratrici hanno il diritto di precedenza anche per le assunzioni a termine effettuate dallo stesso datore di lavoro, se le mansioni coincidono, nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Diritto di precedenza lavoratori stagionali
I lavoratori stagionali che hanno prestato la propria opera per almeno 3 mesi complessivi (anche in esecuzione di più contratti) hanno il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a carattere stagionale: devono però manifestare la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro 3 mesi dalla cessazione del contratto.
Diritto di precedenza per la conversione del part time
Per quanto concerne i lavoratori che hanno richiesto il part time in luogo del congedo parentale e per coloro che hanno trasformato, nel corso del rapporto lavorativo, il contratto da tempo pieno a parziale, il diritto di precedenza è previsto in relazione alle assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni.
Al contrario, hanno il diritto di precedenza nella conversione del rapporto lavorativo da full time a part time i dipendenti con figli di età non superiore a 13 anni o con figli portatori di handicap ai sensi dellaLegge 104: in questo caso, se il datore di lavoro intende avvalersi di prestazioni a tempo parziale, deve dare precedenza a queste categorie di dipendenti, se hanno segnalato un’esigenza in tal senso.
[1] L.127/2006.
FONTE: http://bit.ly/2cN12Qw
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