Domande & Risposte, Edicola News, Lavoro e Previdenza

Il lavoratore può rinunciare allo stipendio?

Il lavoratore può rinunciare allo stipendio?

domande_risposte

Rinuncia ai diritti derivanti dal contratto di lavoro: il lavoratore può decidere di privarsi dello stipendio o di una sua parte?

La possibilità, per il lavoratore, di rinunciare allo stipendio o a una sua quota è piuttosto discussa dalla dottrina e dalla giurisprudenza: in linea generale, è possibile rinunciare a diritti che sono previsti da norme di legge o del contratto collettivo derogabili, oppure che derivano dal contratto individuale di lavoro. La rinuncia, però, è legittima solo se le previsioni delle quali il lavoratore si priva migliorano le disposizioni della legge o del contratto collettivo non derogabili.

Ad esempio, il lavoratore può rinunciare al diritto al superminimo, ad ulteriori mensilità aggiuntive oltre quelle previste dagli accordi collettivi, a permessi aggiuntivi non previsti dal contratto collettivo.

Non sono invece rinunciabili i diritti inderogabili, come il diritto alle ferie o all’astensione dal lavoro permaternità; per alcuni diritti indisponibili, come quello allaretribuzione, è ammessa la rinuncia in una sede protetta, per esempio durante una conciliazione o un giudizio. La possibilità di rinunciare a tali tipologie di diritti è stata recentemente confermata da una nota circolare del Ministero del lavoro [1], che ammette pacificamente la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di privarsi di parte dello stipendio firmando una conciliazione col datore di lavoro.

Rinuncia allo stipendio: vale anche per i contributi?

La rinuncia alla retribuzione o a una sua quota, però, non vale anche per i contributi previdenziali; secondo il Ministero dl lavoro, infatti, il lavoratore non può disporre della contribuzione collegata al rapporto di lavoro, in quanto:

– l’obbligazione previdenziale (cioè l’obbligo al pagamento dei contributi) riguarda esclusivamente il datore di lavoro (che è il soggetto obbligato a versare la contribuzione) e l’ Inps (o un diverso ente previdenziale, a seconda del settore di attività), che è il soggetto creditore; il dipendente è soltanto il beneficiario della prestazione ed è un soggetto estraneo all’obbligazione;

– la rinuncia del lavoratore a diritti già acquisiti ha effetto solo tra le parti e non può estendersi a terzi, né vincolare uffici o enti titolari diinteressi pubblici connessi al rapporto di lavoro; quest’orientamento conferma quanto già espresso da una nota sentenza della Cassazione[2].

I contributi, dunque, vanno sempre versati, anche se il lavoratore rinuncia alla retribuzione: l’Inps, infatti, titolare del credito contributivo, non può in alcun modo essere pregiudicato da atti dispositivi di terzi, anche se questi sono beneficiari delle prestazioni previdenziali.

In caso di rinuncia allo stipendio o a una sua parte, pertanto, i contributi vanno calcolati e versati sulle retribuzioni dovute anche se non pagate e non sui minimali contributivi.

La stessa regola vale, oltreché per l’Inps e gli altri enti previdenziali, anche per i premi dovuti all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto si tratta di un ente titolare di un interesse pubblico collegato al rapporto di lavoro.

Rinuncia allo stipendio: che cosa scrivere nel libro unico del lavoro

Nel caso in cui il lavoratore abbia validamente espresso la volontà di privarsi di parte della retribuzione, quanto non percepito non deve essere registrato nel libro unico del lavoro (LUL). Bisognerà dunque registrare le sole spettanze effettivamente erogate al lavoratore.

 

[1] Circ. Min.Lav. n. 28/2015.

[2] Cass. sent. n. 11488 del 29.10.1991.

FONTE: http://bit.ly/2cp1m2d

Pubblicità

1 pensiero su “Il lavoratore può rinunciare allo stipendio?”

Commenta

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...