L’obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente
La legge impone al lavoratore subordinato di essere fedele al proprio datore di lavoro: in cosa si traduce concretamente tale dovere?
Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di non incrinare il rapporto di fiducia costituito col proprio datore. Egli non può esercitare attività in concorrenza con l’imprenditore né può rendere pubbliche notizie relative alla produzione e all’organizzazione aziendale. In ogni caso, occorre astenersi da qualsiasi condotta che pregiudichi l’interesse del datore. In caso contrario, possibili il licenziamento e ilrisarcimento del danno.
L’obbligo di fedeltà
La posizione di dipendenza del lavoratore subordinato comporta di per sé una serie di vincoli nei confronti del datore di lavoro (diligenza, obbedienza, fedeltà). In particolare, il dovere di fedeltà consiste principalmente nell’obbligo di astenersi da qualunque comportamento idoneo, anche potenzialmente, a compromettere il rapporto di fiducia instaurato con l’imprenditore
La legge ricollega espressamente l’obbligo in esame a due specifici corollari: il divieto di concorrenza e il dovere di riservatezza [1]. Tuttavia, è pacifico che l’obbligo di fedeltà va ben oltre tali esplicazioni, comprendendo ogni condotta che, per la sua intrinseca essenza, risulti concretamente in contrasto con i doveri del dipendente e sia idonea ad ledere l’affidamento che datore ripone nei suoi confronti. In altri termini, il lavoratore subordinato deve assumere un comportamento leale nei riguardi del suo superiore, in modo da non pregiudicare gli interessi di quest’ultimo.
In questo senso, esiste un’intima connessione tra obbligo di fedeltà e i doveri di correttezza e buona fede previsti dalla legge [2]. Il dipendente, infatti, quale parte contrattuale, ha l’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede, nonché di comportarsi secondo correttezza nei confronti della controparte negoziale. Queste ultime regole rilevano anche nel contegno extralavorativo del lavoratore. Infatti, anche gli atteggiamenti assunti al di fuori del luogo e dell’orario di lavoro non devono danneggiare il datore e la sua impresa [3]
La violazione dell’obbligo di fedeltà
La violazione dell’obbligo di fedeltà comporta l’insorgere di unaresponsabilità disciplinare a carico lavoratore. Essa quindi si configura quale giusta causa di licenziamento. La giurisprudenza, a questo proposito, afferma che il dovere permane anche durante il periodo di preavviso di cessazione anticipata del rapporto, nonché, altresì, nel tempo intercorrente tra licenziamento e ordine giudiziale di reintegrazione (in questo caso la violazione ben può giustificare un nuovo licenziamento) [4]. Qualora l’inosservanza dell’obbligo in esame comporti un pregiudizio economico per il datore, il dipendente può anche essere condannato a risarcire il danno patrimoniale.
Il dovere di fedeltà e le sue esplicazioni vanno intese, ovviamente, con riferimento alle attività lecite del datore di lavoro, non assumendo rilievo, sotto il profilo della responsabilità disciplinare o civile, una condotta «infedele» posta in relazione ad affari illecite dell’imprenditore.
Il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza
Come affermato, il dato testuale del codice civile riconduce la fedeltà del dipendente al divieto di concorrenza e al dovere di riservatezza. Quanto al primo profilo, è precluso al lavoratore svolgere (per interesse proprio o di terzi) un’attività in concorrenza con quella eseguita per conto del datore. L’esempio lampante è quello della costituzione di una società che eserciti lo stesso business di quella per cui si lavora. In questo senso, per attività concorrenziale non va intesa solo quella volta al conseguimento della clientela, ma una qualsiasi condotta che inneschi una competizione economica con l’imprenditore. Si pensi, ad esempio, all’assunzione dei lavoratori altrui: in questo caso il danno prodotto nei confronti dell’impresa può andare oltre la mera perdita dei dipendenti che passano al concorrente
Con riferimento al dovere di riservatezza, esso concerne il divieto di divulgare o utilizzare, allo scopo di trarne utilità, informazioni sull’organizzazione e sui metodi di produzione dell’azienda. Esso si estende a tutte le conoscenze cui il lavoratore ha accesso durante rapporto, le quali, se rese pubbliche, arrecherebbero grave danno all’impresa.
Il dovere di fedeltà nasce con la stipulazione del contratto di lavoro. Tuttavia, mentre il divieto di concorrenza si estingue con la cessazione del rapporto, l’obbligo di riservatezza può sopravvivere anche oltre, seppure per un lasso di tempo ragionevole in cui sussista l’interesse del datore alla discrezione sulle informazioni aziendali.
Altri casi di comportamento infedele del lavoratore
Come affermato, nell’obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato vanno ricompresi tutti quei comportamenti idonei a ledere l’interessedel datore e ad incrinare il rapporto di fiducia. Ad esempio, può essere causa di licenziamento l’uso smodato del diritto di criticariconosciuto al dipendente (così come a tutti i cittadini). Se quest’ultimo attribuisce al datore e all’impresa qualità negative e indecorose chenon corrispondono a verità, si produrrà un danno d’immagine per l’azienda, con pregiudizio per la reputazione di quest’ultima. In questo caso, occorre bilanciare il diritto di opinione del lavoratore con le prerogative del suo superiore. In tal senso, la Cassazione individua nella «verità obiettiva» della critica il parametro utile: se la critica del dipendente è oggettivamente infondata, egli andrà incontro al rischio di essere licenziato e di dover risarcire i danni [5].
Si pensi inoltre ad un dipendente che, adibito alla vendita porta a porta di un prodotto, ne approfitti per sponsorizzarne un’altro per interesse personale o di terzi. È chiaro che in questo caso la clientela verrà inevitabilmente orientata verso un prodotto diverso da quello contrattualmente previsto.
Allo stesso modo, la giurisprudenza ha affermato che sussiste violazione del dovere di fedeltà nel caso in cui si presti lavoro in conflitto con gli interessi del datore (beninteso, anche se le attività in questione non sono concorrenziali) [6].
In ogni caso, può accadere che il lavoratore assuma un comportamento infedele perché necessario all’esercizio di un proprio diritto. In tale circostanza, il diritto del lavoratore prevale su quello del datore. Ad esempio, non sarà violato l’obbligo di riservatezza qualora il dipendente faccia copia di documenti aziendali al fine di produrli in giudizio contro il datore stesso.
[1] Art. 2105 cod. civ.
[2] Artt. 1175 e 1375 cod. civ.
[3] Cass. sent. n. 14176/2009 del 18/06/2009.
[4] Cass. sent. n. 2949/1997 del 04/04/1997.
[5] Cass. sent. n. 29008/2008 del 10/12/2008.
[6] Cass. sent. n. 10627/2015 del 22/05/2015.
FONTE: http://bit.ly/2d2CpNg
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